Pos.   3 Prot. N. 207.05.11  



Oggetto: Trasporti - Riforma del trasporto pubblico locale - Decreto leg.vo 19-11-1997, n. 422 e Decreto lg.vo 11-9-2000, n. 296.





Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Servizio I Autotrasporto persone.

                                          PALERMO 



1 -Con nota 5 agosto 2005, n. 189, codesto Dipartimento espone che ancor oggi il trasporto pubblico di linea è esercitato in Sicilia ai sensi della l. n. 1822 del 1939 benchè l'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 400/1999, abbia innovato la metaria stabilendo che i servizi pubblici di trasporto vanno regolati da contratti di servizio da affidare con procedure concorsuali.
Tali ultime disposizioni sono state richiamate dal decreto legislativo n. 296/2000 che ha affidato alla Regione siciliana, nell'ambito delle norme di attuazione in materia, la competenza sulla programmazione dell'offerta di trasporto e sulla necessaria legge di riforma del settore.
Viene ricordato che quest'Ufficio, con parere n. 14998/256.01.11 del 20-9-2001, aveva fatto presente l'urgenza di addivenire ad una riforma legislativa del settore pur ritenendo possibile, il mantenimento del regime di concessione dei servizi nelle more del nuovo sistema che avrebbe dovuto intervenire entro il 31-12-2003, termine poi rinviato al 31-12-2005 dall'art. 23, comma 3/bis, della legge 27-2-2004, n. 47.
Approssimandosi tale scadenza senza che sia intervenuta alcuna modificazione legislativa sembrerebbe a codesta Amministrazione che dall'1-1- 2006 verrebbero meno le attuali concessioni e la possibilità di erogare gli attuali contributi di esercizio con la possibile sospensione dell'indispensabile servizio pubblico.

Viene poi riferito che in Parlamento è pendente l'esame di un testo di legge che consentirebbe alle regioni la proroga per un massimo di ulteriori quattro anni dei servizi attualmente affidati.
Tali servizi, nel regime statale, sono i "contratti ponte" di affidamento del pubblico servizio stipulati dalle regioni in attesa della completa attuazione della riforma (che dovrà pervenire all'aggiudicazione dei servizi attraverso pubbliche gare) e si chiede se una tale possibilità possa estendersi alle attuali concessioni nell'ambito regionale.
Ad avviso di codesto Assessorato, alla data odierna, sarebbe improponibile la stipula ex novo di contratti ponte che avrebbero dovuto trovare la naturale scadenza alla data del prossimo 31-12-2005.

In tale situazione, codesta Amministrazione è pressata, da un lato, dall'esigenza di assicurare il trasporto pubblico di linea quale servizio di prima necessità e, dall'altro, dall'incombente urgenza di dover proporre una soluzione legislativa che possa assicurare il servizio in attesa dell'auspicata riforma. A tal fine il Dipartimento ha approvato in data 28-12-2004 l'analisi funzionale del Trasporto pubblico locale e presentato un apposito emendamento finanziario per assicurare la copertura della spesa relativa al bando di gara per l'affidamento del progetto di definizione dei bacini di traffico, delle unità di rete, dei servizi minimi di competenza regionale, dei bandi di gara (per l'affidamento di tali servizi minimi) e dei relativi capitolati.
Viene ipotizzato che tali gare potranno trovare conclusione non prima di 24 mesi rendendosi pertanto necessario individuare una soluzione che possa garantire la continuità del servizio.
Vengono pertanto proposte due soluzioni sulle quali si chiede l'avviso di quest'Ufficio.

A) prorogare l'attuale quadro normativo (concessioni) per i prossimi 24 mesi;
B) intervenire legislativamente entro il prossimo 31-12-2005 prevedendo l'affidamento provvisorio agli attuali concessionari ( a tempo determinato) dei servizi opportunamente rivisti e razionalizzati e regolamentati da specifici atti contrattuali che sovrintenderebbero alle modalità di esecuzione del servizio stabilendone il costo, le modalità di esecuzione e
le eventuali sanzioni amministrative e pecuniarie.

2. Si premette che i decreti legislativi sopra citati, nell'assegnare alla regioni il termine del 31-12-2005 per addivenire alla riforma del trasporto pubblico locale seguono direttive comunitarie dirette a realizzare nel settore un mercato di libera concorrenza (cfr.direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 richiamata dall'art.4, comma 4 della L. 15-3-1997 n. 59).
In tale quadro, è ipotizzabile che la mancata attuazione della riforma esponga lo Stato a procedure di infrazione che il disegno di legge approvato in Parlamento mira ad evitare rinviando di quattro anni l'affidamento dei contratti di servizio con procedure di evidenza pubblica e prorogando quelli "ponte". In linea di massima e con evidente sforzo interpretativo, tale proroga potrebbe estendersi anche agli affidamenti in concessione ancora vigenti nella regione siciliana che, com'è noto, non si è neppure dotata di una disciplina transitoria (pur prevista dal disegno di legge approvato dalla Giunta regionale il cui iter non risulta ancora definito).
Non potendosi confidare esclusivamente nell'iniziativa legislativa nazionale e nella sua estensiva interpretazione appare allo scrivente più opportuna l'adozione della seconda soluzione prospettata da codesto Assessorato che, in sostanza, sia pure con ritardo, introdurrebbe nell'ordinamento regionale una sorta di contratto ponte manifestando comunque la seria intenzione di pervenire alla riforma del sistema.
I diversi rapporti di concessione intrattenuti col medesimo concessionario, previo suo consenso, potrebbero essere accorpati in un unico contratto provvisorio di servizio sulla base di un capitolato tipo approvato con la stessa iniziativa legislativa ( e pertanto non soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di giustizia amministrativa) e potrebbe altresì prevedersi la riunione, anche temporanea, degli attuali concessionari .
Non si nasconde tuttavia la preoccupazione che l'iniziativa legislativa possa subire la stessa sorte della precedente. In tal caso, al fine di assicurare il servizio di trasporto, non resterebbe che considerare ancora vigente il sistema delle concessioni pur nel convincimento che tale soluzione, oltre che a violare i principi comunitari in materia di libera concorrenza nel mercato dei pubblici servizi, esponendo lo Stato ad una procedura di infrazione, potrebbe condurre ad una disapplicazione dei contratti prorogati da parte dell'Autorità giudiziaria atteso che "se un'applicazione del diritto nazionale conforme alla direttiva non è possibile, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, data le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario alla detta direttiva, mentre la sua mancata applicazione renderebbe il diritto nazionale conforme a quest'ultima."( così, Corte giustizia Comunità europee, 22-05-2003, n. 462/99; cfr. pure Cass. Sez. trib. 15-3-2004, n. 5278).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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