Pos. I Prot. _______ /216.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Deposito carburanti agricoli- Revoca.



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 29 luglio 2005
n. 4411/501/AG)
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con nota pervenuta in data 20 agosto 2004 taluni soci di una società in nome collettivo hanno comunicato, "al fine di ogni provvedimento di legge", che la predetta società "non ha mai concesso la disponibilità del suolo" all'attuale titolare della concessione per l'esercizio di un deposito di carburanti agricoli allocato "interamente all'interno di una particella catastale, ..., di proprietà della ... s.n.c.".
Riferisce altresì codesta Amministrazione che il predetto titolare (anch'esso socio della medesima società) -invitato a far pervenire gli atti probanti la disponibilità del suolo dalla data della richiesta di voltura della concessione originariamente assentita e rinnovata nei confronti di un altro socio- con nota 4 novembre 2004 ha fatto presente che la disponibilità del suolo su cui è installato l'impianto, oltre che dalla dichiarazione di concessione della disponibilità del suolo, rilasciata dal socio intestatario dell'originario provvedimento e prodotta al momento della richiesta della voltura, deriverebbe anche "dalla circostanza che il sottoscritto è socio e comproprietario del suolo stesso".
Ciò premesso, considerato per la disponibilità del suolo dove è allocato il deposito di carburanti pende giudizio davanti al giudice ordinario e altresì che un altro contenzioso è stato instaurato per la cessazione della società di cui sopra, vien chiesto l'avviso dello scrivente "in merito alla sussistenza dei presupposti per la eventuale revoca" dei provvedimenti di rinnovo e voltura della concessione per l'esercizio del deposito di carburanti agricoli sopra indicato.

2. Risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere che il titolare originario della concessione de qua, nel costituire, in data 23 dicembre 1991, insieme con altri soci la società in nome collettivo richiamata in narrativa, ha conferito alla stessa una azienda agricola sita su un terreno laddove insisteva ed insisterebbe tutt'oggi (come affermato nella nota indirizzata a codesta Amministrazione in data 20 agosto 2004) il deposito di carburanti in questione.
Risulta altresì che la predetta società ha per oggetto specificamente: "a) l'acquisto e la conduzione di terreni e fabbricati rurali nonché di aziende agricole o di trasformazione di prodotti agricoli; b) la gestione di mezzi per la lavorazione di terreni, il trattamento delle colture nonché di mezzi per la lavorazione, la conservazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti agricoli anche di terzi".
Tali richiami, in particolare, rilevano laddove si consideri, in via generale, che la società di persone (quale è appunto quella in esame), pur essendo priva di personalità giuridica, è caratterizzata dalla autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (Cass. 84/5642; 90/1799), con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2256 c.c., "il socio, non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società".
Considerato ora che, alla stregua di quanto sopra detto, nella fattispecie, l'azienda agricola (e, dunque, anche il terreno su cui ricade) si configura come autonomo patrimonio della società con il vincolo di destinazione agli scopi sopra richiamati che configurano l'oggetto sociale, trattasi di accertare se il socio titolare originario della concessione in argomento abbia o meno conservato, pur dopo il conferimento alla società, la disponibilità del terreno stesso sia ai fini del rinnovo della concessione che ai fini della dichiarazione di concessione della disponibilità del suolo rilasciata all'altro socio cui è stato poi volturato ed intestato il provvedimento amministrativo.
Al riguardo si fa presente che l'utilizzo pur anche di una parte del terreno dell'azienda agricola per l'esercizio del deposito di carburanti agricoli non sembra rientrare nell'oggetto della società in questione, ciò a fortori, qualora si consideri che il medesimo deposito non risulta destinato a rifornire carburanti agricoli ai soli partecipi della società.
In altri termini, poiché il suolo laddove è sito il deposito di carburanti costituirebbe patrimonio comune della società, sottratto, come tale, alla libera disponibilità dei singoli soci per scopi personali, dovrebbe conseguentemente ritenersi che il socio titolare della concessione non ha mantenuto, a seguito del conferimento, la disponibilità dello stesso e dunque non avrebbe potuto concederla ad altri.
Del resto, non appare altresì conducente il rilievo (contenuto nella citata nota 4 novembre 2004) secondo cui la disponibilità del suolo deriverebbe dalla circostanza che al socio cui è stato volturato il provvedimento amministrativo (come anche al socio originario titolare della concessione) spetta l'amministrazione, la firma e la rappresentanza legale della società disgiuntamente; ed infatti, al riguardo è sufficiente rilevare che configura esercizio del potere di amministrazione della società, anche disgiunto, solo l'atto che rientra nell'oggetto sociale e che non altera dunque la destinazione dei conferimenti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, dovrebbe concludersi che il provvedimento di rinnovo della concessione per l'esercizio del deposito di carburanti de quo, nonché il successivo provvedimento di voltura sembrano adottati in assenza del requisito della disponibilità del suolo da parte dei rispettivi destinatari.
Tuttavia a conclusione diversa da quella testè delineata potrebbe giungersi qualora si ritenga che il conferimento dell'azienda agricola nella società sia avvenuto ad esclusione di quella porzione di terreno laddove già insisteva il deposito di carburanti agricoli proprio in forza di tale circostanza; a riprova di questa soluzione andrebbe infatti considerato che il socio titolare della concessione, pur dopo la costituzione della società, ha continuato ad esercitare la relativa attività ed ha chiesto in proprio il rinnovo della concessione. In tale ipotesi il provvedimento di rinnovo della concessione ed il successivo provvedimento di voltura risulterebbero adottati in presenza del requisito della disponibilità del suolo da parte dei rispettivi destinatari e, come tali, legittimi, ciò che esclude un intervento in autotutela da parte di codesta Amministrazione.
Qualora si accolga la prima delle soluzioni sopra delineate codesta Amministrazione potrebbe, in via ipotetica ed astratta, eliminare gli atti sopra indicati con l'annullamento d'ufficio; va escluso infatti, nella fattispecie, un provvedimento di revoca il quale ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 presuppone sopravvenuti motivi di pubblico interesse o un mutamento della situazione di fatto ovvero ancora una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Si ricorda tuttavia che ai sensi dell'art. 21 nonies della richiamata legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato dall'organo che lo ha emanato "sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati".
Nella fattispecie, tenuto conto che è in corso un giudizio per la disponibilità della porzione di suolo dove è allocato il deposito di carburanti e che ogni decisione in tale senso è rimessa alla competenza dell'adito organo giurisdizionale; considerato altresì il lungo tempo trascorso dalla adozione del provvedimento di rinnovo e che il periodo di tempo per il quale la concessione è stata rinnovata sta per scadere, non sembra allo scrivente che possa configurarsi la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell'atto stesso.
Considerazioni analoghe vanno espresse per il provvedimento di voltura per il quale deve altresì osservarsi che, nelle more della definizione dei due giudizi pendenti richiamati in epigrafe ed in via prudenziale, sembra opportuno far prevalere l'interesse pubblico alla sua conservazione ancorché illegittimo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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