Pos. I Prot. _______/220.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Deposito commerciale carburanti agricoli - Proroga sospensiva.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 10 agosto 2005 n. 3160)
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento rappresenta che con nota 20 settembre 2002, n. 5967/A 2AG, una società titolare di concessione per l'esercizio di un deposito di carburanti agricoli ad uso commerciale è stata autorizzata a sospendere l'attività per un periodo di due anni, termine entro il quale avrebbe dovuto comunicare la ripresa dell'attività ovvero ripresentare istanza di sospensione, pena la decadenza della concessione.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che la predetta società con nota 14 luglio 2004, "pervenuta in Assessorato ... oltre il termine fissato nell'autorizzazione alla sospensione", ha chiesto la proroga della sospensione dell'attività e con nota 10 maggio 2005, ha successivamente presentato istanza ai fini del "rinnovo del ... provvedimento di sospensiva".
Ciò premesso vien chiesto se, alla luce delle considerazioni espresse dallo scrivente nel parere 25 maggio 2005, n. 7649/85.05.11, reso a codesto Dipartimento su analoga questione, l'istanza di proroga della sospensione debba essere rigettata, ovvero se il provvedimento di proroga possa essere rilasciato a seguito del pagamento, da parte della società in questione, di una sanzione pecuniaria amministrativa da irrogarsi alla medesima società per il mancato rispetto del termine previsto nella citata nota n. 5967/A 2AG/2002.

2. Preliminarmente si fa presente che né dalla richiesta di parere né dagli atti alla stessa allegati risulta se l'istanza 14 luglio 2004 sia stata inoltrata dalla società interessata a mezzo del servizio postale; tale circostanza, invero, assume rilievo qualora si consideri che, in caso di avvalimento del servizio postale, per costante giurisprudenza, il momento della presentazione di una istanza all'amministrazione coincide con quello della spedizione e l'istanza è tempestiva anche se pervenuta all'ufficio destinatario oltre il termine previsto.
Pertanto, nella fattispecie, l'istanza in questione deve ritenersi tardivamente presentata qualora sia stata consegnata brevi manu oltre il termine di scadenza indicato nella nota con cui è stata autorizzata la sospensione ovvero sia stata spedita a mezzo del servizio postale oltre il predetto termine; ciò premesso, circa la possibilità di prorogare il provvedimento di sospensione dell'attività qualora la proroga sia stata tardivamente richiesta, può soltanto ribadirsi quanto già affermato dallo scrivente nel parere n. 7649/2005 richiamato in epigrafe, laddove si è precisato, in via generale, che la proroga di un provvedimento amministrativo può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare non sia venuta meno.
Al riguardo va altresì richiamato l'orientamento giurisprudenziale citato nel predetto parere n. 7649/2005, secondo il quale "il provvedimento di proroga degli effetti di un atto amministrativo, poiché si pone come atto accessorio dell'atto originario, dal momento che attiene al prolungamento dell'efficacia di tale atto, presuppone necessariamente l'attualità di tale efficacia e deve, pertanto intervenire prima della scadenza del termine di operatività dell'atto prorogato" (cfr. TAR Abruzzo, sez. Pescara, 8-11-1985, n. 469 e giurisprudenza ivi richiamata); in altri termini, per la giurisprudenza la proroga di un provvedimento preesistente "deve necessariamente intervenire quando l'efficacia del provvedimento prorogando non sia venuta meno" (cfr. CGA, sez. giurisdiz., 25-01-1990, n. 2) e, cioè, in particolare, "deve essere adottata prima della scadenza del termine di efficacia dell'atto" (cfr. CGA, sez. giurisdiz., 02-10-2003, n. 321).
Alla stregua del riportato orientamento, qualora nel caso in esame la proroga dell'efficacia della sospensione dell'attività sia stata richiesta dalla società interessata oltre il termine ad essa assegnato, il relativo provvedimento di proroga deve ritenersi inammissibile né, ad avviso dello scrivente, può procedersi al "rinnovo" del provvedimento di sospensiva, posto che lo stesso si configurerebbe pur sempre come proroga di un atto la cui efficacia si è già esaurita.
Per quanto poi concerne la possibilità di irrogare alla società in questione una sanzione pecuniaria amministrativa si fa presente, in via generale, che l'applicazione delle sanzioni amministrative è retta dal principio di legalità sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"; poiché nella normativa di settore (legge regionale 5 agosto 1982, n. 97; D.A. 12 giugno 2003) non si rinviene alcuna disposizione che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto del termine de quo deve conseguentemente escludersi nel caso in esame l'applicabilità delle stesse.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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