Pos. I Prot. _______ /222.05.11

OGGETTO: Energie e carburanti - Trasferimento impianto di distribuzione - Requisito della distanza minima ex art. 21 l.r. 97/82.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 10 agosto 2005 n. 4516 05/15AG)
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che una società titolare di concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ha chiesto, a seguito di ordinanza di trasferimento coatto adottata dal competente Comune, l'autorizzazione al trasferimento, alla variazione dell'assetto funzionale ed al potenziamento del predetto impianto.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che la Direzione regionale per la Sicilia dell'ANAS spa -ente titolare della gestione della strada statale su cui deve essere trasferito l'impianto- con nota del 16 febbraio 2004 ha rilasciato il proprio nulla osta al trasferimento in questione ma ha comunicato che "sulla stessa direttrice di marcia lato sinistro della S.S. ..., all'interno dell'abitato del Comune di ..., ricadono due impianti ... ed altro impianto sul lato destro della S.S. ... . Detti impianti, ..., ricadono a distanza inferiore a quella minima (20 Km) prevista dall'art. 21 della L.R. 97/82".
Ciò premesso -tenuto conto che la società titolare della concessione ha chiesto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 21 della l.r. n. 97/82, di prendere in considerazione l'interpretazione dell'espressione "direttrice di marcia" fornita dalla Regione Campania e condivisa dal Tar Campania ed ha fatto presente che la strada statale interessata, nel tratto compreso tra l'area nella quale dovrà trasferirsi l'impianto de quo e gli altri impianti già esistenti, è interrotta da un'altra strada statale e da una strada provinciale che consentono l'immissione su diverse direttrici di marcia; rilevato altresì che il Comune interessato ritiene che l'art. 21 della l.r. n. 97/1982 vada applicato in buona sostanza soltanto laddove gli impianti riguardati siano afferenti al medesimo bacino di utenza- vien chiesto se anche nella fattispecie "permanga il vincolo del rispetto della distanza minima prevista dall'art. 21 della citata L.R. 97/82" ovvero se "l'immissione su altra direttrice ne escluda l'applicazione".


2. Risulta dalla sentenza del Tar Campania, sez. III, 7 febbraio 2002 (allegata, in copia conforme, alla richiesta di parere), che la Regione Campania, nel fornire al Collegio giudicante chiarimenti tecnici in ordine ai concetti di "direttrice di marcia" e di "verso", ha precisato: "si definisce direttrice o direzione una e una sola delle infinite rette passanti per un punti giacenti su di un piano e ... non è confondibile con il verso, giacchè esso è individuato successivamente alla direttrice ... ogni volta che si imboccano traverse, innesti, aree di intersezione ... o quanto geometricamente definisce l'assetto viario, si cambia direttrice di marcia, indipendentemente dal verso di marcia posseduto dell'autoveicolo".
Considerato ora che il medesimo Collegio ha applicato i criteri di cui sopra alla fattispecie sottoposta al suo giudizio e tenuto conto che anche nella fattispecie in esame il tratto di strada statale interessato, come già rilevato in epigrafe, è interrotto dall'intersezione con altre strade, trattasi di accertare se nell'ipotesi che ci occupa la distanza minima richiesta possa o meno calcolarsi alla stregua degli indicati criteri tecnici.
Al riguardo pare anzitutto opportuno richiamare la normativa che qui interessa.
L'art. 21, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, dispone, tra l'altro, che l'autorizzazione all'installazione di distributori stradali di carburante per autotrazione può essere rilasciata purchè "la distanza minima fra gli impianti nelle strade extraurbane non sia inferiore a 20 Km., indipendentemente dai confini del territorio del comune".
L'art. 5 del D.A. 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia"), nel disciplinare la classificazione delle strade e le distanze tra gli impianti, prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, si intende per strada extraurbana "la strada che collega due o più comuni della Sicilia e classificata, a norma dell'8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come strada statale, o strada regionale o strada provinciale; sono compresi i tratti interni di dette strade che attraversino centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per il computo dei 20 Km., su strada extraurbana, qualora tale strada attraversa il perimetro urbano di un comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti (divenendo strada urbana in forza di formale assegnazione), il suddetto computo si interrompe all'inizio del centro abitato solo nel caso in cui un impianto ricade sulla medesima strada, per riprendere alla fine del centro abitato stesso".
La riportata norma regionale prescrive dunque, per gli impianti di distribuzione di carburante siti su strada extraurbana, il rispetto della distanza minima ivi indicata "indipendentemente" dai comuni attraversati dalla medesima strada, ciò nel senso che il computo della predetta distanza va effettuato considerando anche gli eventuali tratti della strada stessa che ricadono all'interno dei comuni attraversati. Ulteriori specificazioni del criterio di computo sopra individuato sono poi contenute nel citato art. 5 del D.A. 12 giugno 2003 il quale distingue due diverse ipotesi a seconda che la strada extraurbana considerata attraversi il centro abitato di comuni con popolazione inferiore a 10.0000 abitanti ovvero di comuni con popolazione superiore alla indicata cifra: nel primo caso permane la regola generale posta dalla norma regionale di cui all'art. 21 della l.r. n. 97/1982, secondo la quale, come già rilevato, per il computo della distanza minima devono considerarsi anche i tratti della strada extraurbana interni ai centri abitati dei comuni attraversati; nella seconda ipotesi invece il computo dei 20 Km. "si interrompe" all'inizio del centro abitato per poi riprendere alla fine dello stesso.
Va altresì osservato che la distanza minima tra gli impianti siti nelle strade extraurbane prevista dal richiamato art. 21 della l.r. n. 97/1982 va considerata, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, come quella distanza che l'utente deve percorrere per giungere da un impianto di rifornimento ad un altro senza abbandonare la medesima strada, con la conseguenza che non appare logico operare una misurazione che tenga conto di eventuali deviazioni che dovrebbero essere effettuate per raggiungere gli impianti esistenti e continuare la propria marcia; ed infatti, il legislatore non ha fatto riferimento agli impianti compresi in un determinato raggio bensì ha espressamente previsto come condizione necessaria per autorizzare un nuovo impianto la sussistenza di una distanza minima sulla medesima strada.
Così ricostruito il quadro normativo che qui interessa e individuati i criteri da utilizzare per il calcolo della prescritta distanza minima, va ora evidenziato che solo uno è il caso espressamente previsto in cui il computo dei 20 Km. si interrompe e, cioè, quello in cui la strada extraurbana attraversa il centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ciò che conseguentemente esclude la possibilità di considerare altre diverse ipotesi, quali l'intersezione con altre strade, ai fini dell'interruzione del computo medesimo.
In altri termini, alla stregua delle disposizioni sopra richiamate, il requisito della distanza minima va accertato calcolando i Km. prescritti lungo la medesima strada extraurbana compresi i tratti interni ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Se questo è dunque il criterio posto dalle disposizioni regionali per il computo della distanza minima prevista dal citato art. 21 della legge regionale n. 97/1982, deve conseguentemente ritenersi che tale criterio (e non quello elaborato dalla Regione Campania) va applicato alla fattispecie in esame.
Del resto, va altresì rilevato che i chiarimenti tecnici forniti dalla Regione Campania al Tar Campania -peraltro non condivisibili atteso che interpretano il termine "direttrice", con esclusivo riferimento al suo significato geometrico avulso dal contesto e non correlato alla specificazione "di marcia" che ne connota viceversa il significato- vanno considerati con riferimento all'art. 33, comma 1, lett. a), della legge regione Campania 29 giugno 1994, n. 27, che prescrive due distinti limiti di distanza tra gli impianti consistenti in una distanza in linea retta non inferiore ai 4,5 Km. e una distanza non inferiore ai 20 Km. da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia; laddove invece il più volte citato art. 21 della l. r. n. 97/1982 prescrive solo la distanza minima dei 20 Km da misurarsi sulla strada extraurbana.
Sotto tale profilo dunque non risulta accoglibile il rilievo formulato dalla società interessata nella nota 22 ottobre 2004 (allegata alla richiesta di parere) secondo cui "tra l'area nella quale dovrà trasferirsi l'impianto in oggetto e il distributore di carburante che ricade entro il perimetro urbano del comune di ... non si diparte una linea continua, in quanto quest'ultima è interrotta per circa 1,5 Km dalla strada statale..."; ed invero, al riguardo è sufficiente ribadire che l'art. 21 della l.r. n. 97/1982 non fa riferimento alla distanza da misurarsi in linea retta bensì solo alla distanza minima da calcolarsi sulla medesima strada né tanto meno consente alcun riferimento al bacino di utenza potenzialmente servito dai diversi impianti.
Infine, per completezza di esposizione si rileva che l'art. 10, comma 8, del D.A. 12 giugno 2003, prevede che le distanze di cui all'art. 21 della l.r. n. 97/1982 "vanno calcolate considerando la stessa direttrice di marcia"; tale prescrizione, sebbene riguardi direttamente l'ipotesi del trasferimento volontario disciplinato dal predetto art. 10 del D.A. 12 giugno 2003, individua un criterio di interpretazione che va tenuto presente anche nell'ipotesi che qui interessa del trasferimento coatto.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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