Pos. I Prot. _______ /224.05.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Pesca - Indennità ex art. 170 l.r. n. 23 /2000 - Perentorietà del termine di presentazione delle istanze.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale pesca
(Rif. nota 5 agosto 2005 n. 508)
PALERMO


1. L'art. 170, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dispone che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è "autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato con la lettera in riferimento rappresenta che le circolari emanate per disciplinare le modalità di concessione dei contributi ivi previsti "hanno sempre indicato un termine per la presentazione delle istanze" ai fini della concessione dei medesimi contributi e, in alcuni casi, hanno altresì espressamente precisato che il mancato rispetto del predetto termine "avrebbe comportato l'esclusione dal beneficio".
Ciò premesso, considerato che il beneficio in questione, configurandosi come una "indennità", dovrebbe essere erogato soltanto sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti e tenuto altresì conto che avverso i provvedimenti di diniego del contributo de quo per mancato rispetto del termine di presentazione delle istanze sono stati presentati numerosi ricorsi gerarchici, il cui mancato accoglimento è prevedibile dia luogo ad altrettanti ricorsi straordinari, vien chiesto se sia opportuno adottare una ulteriore circolare "modificativa delle precedenti" che specifichi l'esatta portata del termine perentorio previsto e che riammetta in termini le istanze tardivamente prodotte.

2. Il quesito proposto richiede innanzi tutto di accertare, in via generale, la natura e la funzione assolta dai termini assegnati a soggetti privati interessati ad ottenere dall'Amministrazione la concessione di contributi o di altri benefici.
Al riguardo si osserva che la natura perentoria dei predetti termini -oltre che nelle ipotesi in cui la perentorietà sia esplicitamente prevista ovvero sia espressamente comminata una sanzione di decadenza per il mancato rispetto del medesimo- può essere affermata anche desumendola implicitamente in considerazione delle fondamentali esigenze di interesse pubblico che vengono in rilievo (C.d.S., sez.VI, 25-06-2002, n. 3459; Tar Sicilia 30-11-1996, n. 1731; Cass., sez. lav., 17-08-2004, n. 16044).
In particolare, si osserva che la previsione di un termine quale onere da rispettare per la concessione di contributi o di altri benefici economici è funzionale al rispetto dei principi di certezza del diritto e di equità dell'azione amministrativa, rispondenti alla duplice necessità di conoscere preventivamente, al fine di rispettare i vincoli di bilancio, il numero dei richiedenti ed i contenuti delle richieste, nonché di porli su un piano di parità in ordine alla possibilità di beneficiare delle scelte amministrative da compiersi.
I termini di che trattasi hanno dunque, ad avviso dello Scrivente, natura necessariamente perentoria anche al di fuori di esplicite previsioni in tal senso, attesa la duplice necessità dell'Amministrazione da un lato di porre un limite cronologico alle istanze dei privati, e dall'altro di garantire la par condicio dei richiedenti nella ipotesi di una selezione degli stessi ai fini della erogazione di contributi o altri benefici economici; risulta dunque ovvia, in relazione alle motivazioni di pubblico interesse sopra individuate, l'esistenza di una sanzione di decadenza, anche qualora non sia espressa, nei casi di inosservanza di un termine che condiziona la facoltà dei privati di presentare istanze nel proprio interesse.
Ciò detto in via generale, si osserva ora che anche nella fattispecie considerata il carattere perentorio del termine previsto dalle circolari che disciplinano le modalità di erogazione del contributo de quo -qualora lo stesso non sia espressamente qualificato come perentorio ovvero manchi una esplicita previsione di decadenza per il suo inutile decorso- può implicitamente affermarsi in relazione alle richiamate esigenze di interesse pubblico; ed infatti, anche nell'ipotesi in esame, trattandosi dell'erogazione di contributi su istanza di parte, viene in rilievo l'interesse dell'Amministrazione ad avere immediata contezza degli interventi di spesa da effettuare e, dunque, a conoscere in via preventiva il numero delle istanze da soddisfare e il loro contenuto al fine di rispettare le previsioni di bilancio.
Non valgono a superare le osservazioni sopra formulate né la considerazione che il termine per la presentazione delle istanze sia stato previsto da un atto dell'Amministrazione (circolare) e non direttamente dalla disposizione legislativa riportata in epigrafe; né i rilievi circa la affermata natura di indennità del contributo di che trattasi.
Ed invero, sotto il primo aspetto giova ribadire quanto già sopra sottolineato e, cioè, che il termine previsto svolge una funzione di certezza nella individuazione del numero dei beneficiari e nella quantificazione del relativo onere finanziario; laddove tale funzione non potrebbe essere diversamente assolta, con evidenti conseguenze sotto il profilo contabile, in assenza della previsione di un termine perentorio entro cui devono essere presentate le istanze ai fini dell'erogazione del contributo di che trattasi.
Per quanto poi concerne la natura del beneficio in questione si fa presente, in via generale, che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche occorre distinguere le ipotesi in cui la sovvenzione o il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio pecuniario, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione stessa (cfr. Cass., sez. un., 23-11-2000, n. 1201; Cass., sez. un., 22-07-2002, n. 10689).
Ciò detto, si rileva ora che nella fattispecie in esame il beneficio economico non trae origine direttamente dalla disposizione sopra riportata di cui all'art. 170, comma 2, della l.r. n. 32/2002, ma, alla stregua del tenore letterale della stessa (l'Assessore competente è autorizzato "a concedere contributi ..."), da un provvedimento di natura concessoria e di carattere discrezionale dell'Amministrazione reso in esito alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti ed anche alla valutazione di interessi pubblici comparati a quelli privati.
In altri termini, la previsione normativa testè richiamata lascia alla competente autorità l'apprezzamento discrezionale circa la concessione del contributo de quo in considerazione degli interessi pubblici e privati che la singola fattispecie presenta valutati comparativamente in relazione all'interesse pubblico primario che la norma di legge intende tutelare; conseguentemente deve affermarsi che l'erogazione del beneficio in questione è subordinata alla presentazione di apposita istanza del soggetto interessato, alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti nonché alla valutazione discrezionale degli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo.
Pertanto, alla luce delle osservazioni formulate e tenuto conto altresì che il termine in questione ha carattere perentorio, non si ritiene opportuna l'adozione di una nuova circolare che modifichi le precedenti e che riammetta in termini le istanze tardivamente prodotte
Del resto, vanno altresì formulate due ulteriori considerazioni: anzitutto si fa presente che la riammissione in termini presuppone una incertezza interpretativa che potrebbe dar luogo all'errore scusabile, laddove invece le circolari trasmesse in allegato alla richiesta di parere (circolare n. 3/2004 e n. 8/2004) individuano chiaramente un termine "entro e non oltre" il quale devono essere presentate le istanze prevedendo altresì espressamente la sanzione di "decadenza dal diritto" per il mancato rispetto del predetto termine; in secondo luogo poi si evidenzia che la riammissione in termini dei soggetti che hanno presentato in ritardo l'istanza determinerebbe una disparità di trattamento nei confronti degli altri soggetti che, pur essendo potenziali beneficiari del contributo in questione, non hanno presentato l'istanza stessa.

Infine si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire, negli atti amministrativi generali che disciplineranno per gli esercizi futuri le modalità di concessione dei contributi in esame, previsioni che possano realizzare una maggiore semplificazione procedurale quali, ad esempio, indicazione di un termine più ampio ai fini della presentazione dell'istanza per l'erogazione del beneficio ovvero la specifica indicazione della possibilità di produrre, successivamente alla presentazione dell'istanza, la documentazione che deve essere rilasciata dalle competenti Amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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