Pos. II   Prot. N. 12694 / 227.11.05 



Oggetto: Aziende usl - bilancio - mancata espressione parere collegio sindacale - rimedi.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO



1 - Con nota del Servizio 2° di codesto Dipartimento n. 3209 del 5 agosto 2005, viene esposto il caso di alcune Aziende sanitarie che, ai sensi dell'art. 28 c.5 bis della l.r. n. 2 del 2002, hanno trasmesso all'Assessorato i bilanci di esercizio non corredati, tuttavia, del previsto parere del collegio sindacale. Le stesse Aziende declinano ogni responsabilità per il comportamento degli organi di controllo interno che, di contro, adducono a loro giustificazione l'esigenza di esaminare ulteriore documentazione in possesso dell'Azienda.
Viene chiesto a tal proposito allo Scrivente di esprimere parere sulla responsabilità dei componenti il collegio sindacale per mancato assolvimento dei propri compiti, nonché di indicare quali provvedimenti possano essere adottati dall'Amministrazione nei confronti dell'organo inadempiente " atteso che la normativa non prevede provvedimenti di revoca dei singoli componenti del Collegio".

2 - Il parere del collegio sindacale, da allegare al bilancio dell'Azienda, costituisce - come già affermato da quest'Ufficio in occasione di precedenti consultazioni - atto prodromico all'approvazione del documento contabile da parte dell'organo vigilante e riveste una funzione integratrice e di completamento del relativo contenuto; la sua espressione si configura quale atto obbligatorio per legge.
Come manifestato nella circolare n. 7 del 4 aprile 2005 "Direttiva per la contabilità generale delle aziende sanitarie della Regione siciliana " , emanata dal Ragioniere generale e dal Dirigente generale del fondo sanitario, il bilancio di esercizio è da considerarsi incompleto e pertanto irricevibile se non corredato del necessario parere del collegio sindacale. La non manifesta espressione del parere richiesto potrà - secondo la stessa circolare - determinare da parte di codesto Assessorato "l'attivazione della procedura di sostituzione dei componenti nei confronti dei rispettivi enti rappresentati". Del resto l'origine (quanto alla nomina ) dei singoli componenti il collegio vuole assicurare un collegamento delle funzioni esercitate dagli stessi con gli interessi dell'ente che li ha nominati. Rientra, cioè, nell'operato dei singoli componenti l'attivazione di quei controlli che garantiscano - nel rispetto delle professionalità presenti nell'organismo collegiale - la corretta applicazione dei dettati normativi o di quant'altro sia prodotto in termini di prescrizioni tecnico-normative dal "loro" ente.
Quanto alle regole di comportamento riferibili al collegio , va considerato il dovere di "collaborazione qualificata prestata agli uffici amministrativi ed agli organi deliberanti dell'ente ai fini del buon andamento della gestione; ciò sia perché il revisore è parte di un organo dell'ente, legislativamente previsto, sia perché la funzione del controllo è tanto più efficace quanto più sia stata preceduta dall'attività di collaborazione"(cfr. circolare vademecum n. 47 del 21/12/01 per la revisione amministrativo contabile negli enti pubblici, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze). E' stato esplicitamente affermato, nell'ambito dei "principi di revisione per il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti pubblici istituzionali" dettati dal Ministero dell'economia e delle finanze il 29/3/02, che "non può ritenersi ammissibile da parte del collegio dei revisori di un ente pubblico istituzionale una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio" (nella specie, in tema di relazione sul rendiconto generale).
Ciò premesso, e nella considerazione delle motivazioni addotte dai collegi a giustificazione del mancato adempimento nei termini previsti, va sottolineato che l'esigenza (insoddisfatta) di acquisire ulteriore documentazione presso l'Azienda, andava per tempo segnalata all'ente vigilante affinché lo stesso provvedesse nell'esercizio del controllo sostitutivo ( v. art. 11 l.r. 30/93), ovvero realizzata direttamente nell'esercizio del riconosciuto potere di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 3 ter c.2 del d. lvo 502/92.
In ordine alle responsabilità ascrivibili ai componenti l'organo di controllo, in assenza di una normativa specifica, si è ritenuta estensibile la normativa civilistica in materia di responsabilità dei sindaci. Nella suindicata circolare vademecum n. 47 del 2001, da una lettura dell'art. 2407 c.c. vengono evidenziate due possibili ipotesi di responsabilità: una per inadempimento di obbligazioni proprie (1° comma), l'altra in solido con gli amministratori per danni causati da questi. La prima fattispecie ( che qui interessa), "individua la responsabilità esclusiva di ciascun sindaco in quanto presuppone il mancato adempimento dei doveri inerenti il suo incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero quella del buon professionista per i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili...In tali ipotesi il Sindaco può essere revocato dall'incarico per giusta causa ex art. 2400 codice civile".

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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