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OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Cooperative - Associazioni di assistenza, tutela e rappresentanza - Criteri di rappresentatività ai sensi della l.r. n. 48/1960.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota 31 agosto 2005 n. 6439)
PALERMO


1. Ai sensi dell'art. 4, lett. c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, "l'Assessorato del lavoro e della cooperazione è altresì autorizzato a concedere sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577"; il successivo art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 48/1960 dispone che "la ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le finalità di cui alle lett. a) (n.d.r.: lettera successivamente abrogata dall'art. 16, comma 3, della l.r. n. 36/1991) e c) dell'art. 4 è disposta in base alla media delle percentuali ottenute dai rapporti proporzionali fra il numero delle cooperative, esclusi i consorzi, iscritte nei registri prefettizi aderenti a ciascuna delle associazioni ammesse a contributo, e il numero dei soci delle cooperative stesse".
L'art. 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prevede che "in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 del Capo provvisorio dello Stato, anche ai fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nel biennio ispettivo precedente, nell'ambito dell'elenco di cooperative aderenti dichiarate all'inizio dello stesso biennio da ciascuna organizzazione ai fini revisionali all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".
In relazione a tali disposizioni codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta di aver applicato il sopra riportato art. 57, comma 7, della l.r. n. 17/2004 "alle modalità di ripartizione" dei sussidi previsti dall'art. 4, lett. c), della l.r. n. 48/1960 e di aver computato, in sede di formazione dei decreti di impegno, le somme da erogare "secondo i criteri definiti dal citato comma 7".
Riferisce altresì codesta Amministrazione che una delle associazioni aventi diritto al contributo in parola, con nota informale, ha fatto presente che la legge regionale n. 17/2004 "in nessun articolo abroga la L.R. 48/60 né parte di essa", rilevando dunque "la non applicabilità dei criteri esposti dal più volte menzionato comma 7 dell'art. 57 della L.R. 17/2004".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente su quanto sopra rappresentato.

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata e con riferimento a quanto affermato da codesta Amministrazione laddove rileva che l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960 ometterebbe il richiamo alla lettera c) dell'art. 4 della stessa l.r. n. 48/1960, si fa presente che il testo ufficiale dell'art. 6, comma 1, della l. r. n. 48/1960 -quale risulta promulgato dal Presidente della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- contiene invece l'espresso richiamo alla predetta lettera c) dell'art. 4. Ed infatti il citato art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960 è stato modificato prima dall'art. 1, n. 1, della l. r. 28 dicembre 1961, n. 31, e successivamente dall'art. 1 della l.r. n. 1/1964: con la prima delle indicate modifiche le parole "per le finalità di cui alle lettere a) e d)", presenti nel testo storico dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960, sono state sostituite dalle parole "per le finalità di cui alle lettere a) e c)"; con la seconda modifica è stato poi sostituito l'intero primo comma del più volte richiamato art. 6 mantenendo, comunque, il riferimento alle "finalità di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4...".
Ciò detto, può ora passarsi a trattare la questione prospettata la quale verte essenzialmente sulla interpretazione dell'art. 57, comma 7, della l.r. n. 17/2004, al fine di chiarirne il significato e l'esatta portata.
Applicando il primo canone ermeneutico fornito dall'art. 12 delle Preleggi -ai sensi del quale la legge deve essere interpretata considerando anzitutto il significato letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"- in effetti deve affermarsi che la disposizione in esame non risulta di chiara formulazione letterale; ed infatti, sotto tale profilo, appare alquanto difficile "computare", così come espressamente disposto, i "criteri di rappresentatività" delle organizzazioni cooperativistiche, nel senso che un "criterio" più che "computato" o calcolato dovrebbe esso stesso utilizzarsi o seguirsi ai fini di un computo.
Posto dunque che il significato lessicale della norma de qua rimane ambiguo, può farsi ricorso al criterio ermeneutico previsto in via sussidiaria dal richiamato art. 12 delle Preleggi e costituito dalla ricerca dell'intentio legis.
Al riguardo si osserva anzitutto che, non riscontrandosi alcun elemento utile ai fini dell'individuazione della volontà del legislatore regionale nei lavori preparatori della l.r. n. 17/2004 e nei relativi resoconti parlamentari, l'interprete deve necessariamente attenersi all'esame complessivo della disposizione in parola.
Ciò detto si rileva ora che scopo dell'art. 57, comma 7, della l.r. n. 17/2004 sembra essere quello di indicare un criterio per la ripartizione dei sussidi straordinari da concedere alle organizzazioni cooperativistiche ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 48/1960; in altri termini, in conformità al canone della ragionevolezza, l'interpretazione possibile della norma in questione appare quella per cui, ai fini della erogazione dei sussidi previsti dal richiamato art. 4 della l.r. n. 48/1960, deve considerarsi la rappresentatività dell'organizzazioni destinatarie dei sussidi stessi e che tale rappresentatività dipende dal numero delle revisioni effettuate da ciascuna organizzazione nei confronti degli enti cooperativi alla stessa aderenti ed inseriti nell'elenco presentato presso codesta Amministrazione.
L'interpretazione sopra delineata risulta confermata dall'esplicito richiamo della norma (art. 4 della l.r. n. 48/1960) che autorizza la concessione di contributi alle organizzazioni de quibus e dall'utilizzo dell'espressione "sono computati" che in qualche modo rinvia all'idea di un criterio di ripartizione da applicare nella erogazione dei predetti contributi; ed invero, una interpretazione diversa da quella proposta che, non tenendo conto delle richiamate previsioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 48/1960, escluda dall'intentio legis l'individuazione di un criterio di ripartizione dei sussidi straordinari, renderebbe priva di effetti la disposizione in esame, ponendosi in contrasto con il principio dell'effetto utile del diritto, alla stregua del quale deve essere sempre preferita l'interpretazione che consente alla norma di produrre effetti.
Così ricostruito il significato della disposizione in esame va ora accertato se il criterio di ripartizione dalla stessa individuato e le modalità di riparto previste dall'art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960 (riportato in epigrafe) possano trovare applicazione congiuntamente ovvero se la previsione dell'art. 57, comma 7, della l.r. n. 17/2004 risulti in effetti incompatibile con il disposto del predetto art. 6, comma 1.
Al riguardo si evidenzia che l'applicazione "combinata" dei due criteri di riparto richiede di determinare l'influenza del requisito della rappresentatività nella media finale rispetto agli altri parametri previsti dall'art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960: in particolare, occorre stabilire se la rappresentatività stessa debba essere messa in relazione con i singoli fattori di proporzionalità di cui al predetto art. 6, comma 1 (ripartizione proporzionale basata sul numero delle cooperative e ripartizione proporzionale basata sul numero dei soci), ovvero se invece la relazione debba porsi tra la rappresentatività e la media dei singoli fattori di proporzionalità.
In tale situazione, poiché nessun utile elemento chiarificatore è dato riscontrare ai fini di cui sopra nella lettera dell'art. 57, comma 7, della l. r. n. 17/2004, sembra più ragionevole ritenere che la predetta disposizione abbia determinato l'abrogazione tacita dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960.
Ed invero, a tal proposito si fa presente che l'abrogazione di una legge, oltre che per dichiarazione espressa del legislatore, si ha anche tacitamente "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" (art. 15 Preleggi) ciò che si verifica, in particolare, quando l'applicazione della nuova norma non consente anche l'applicazione della precedente; ora, alla luce dell'osservazione sopra formulata circa la congiunta applicazione delle due disposizioni considerate, nella fattispecie in esame deve ritenersi che entrambe le predette disposizioni risultano incompatibili con la conseguenza che l'art. 57, comma 7, della l.r. n. 17/2004 ha determinato l'abrogazione tacita dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 48/1960. Sotto tale profilo appare dunque superato il rilievo formulato da una delle associazioni destinatarie dei sussidi in parola laddove si afferma che la l.r. n. 17/2004 in nessuna parte abroga la l.r. n. 48/1960 o parte di essa.
Infine, poiché comunque l'interpretazione della disposizione in esame suscita perplessità, si segnala l'opportunità di un intervento del legislatore regionale che, in sede di interpretazione autentica, restituisca alla predetta disposizione il carattere di norma certa chiarendone l'esatto significato e la portata.




Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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