Pos. I Prot. 242.2005.11


OGGETTO: Organi.- Collegio dei revisori.- Enti economici regionali in liquidazione.- Problematiche.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 3348/F5 del 9 settembre 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, considerato che la l.r. 20 gennaio 1999, n. 5, ha disposto la soppressione e liquidazione degli enti economici regionali, e rilevato che l'art. 10, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, ha statuito che le operazioni di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni azionarie di detti enti devono essere definite entro il 31 dicembre 2005, si chiede di sapere:
"se gli attuali componenti del Collegio" dei revisori dell'EMS, pur risultando il relativo Organo scaduto in data 28 maggio 2005, "possano continuare l'attività finora svolta definendo le operazioni di privatizzazione e dismissione entro la data prevista dalla l.r. 17/2004, in deroga al 4° (rectius terzo) e 5° comma dell'art. 6 della l.r. 50/1973;
se occorra a tal fine, procedere all'esternazione di un decreto presidenziale che consenta la prosecuzione dell'attività dei componenti il Collegio sindacale;
se (n.d.r.: in applicazione di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17) possa procedersi all'integrazione del Collegio medesimo con un rappresentante dell'amministrazione che esercita il controllo sull'ente in liquidazione".

2.- In relazione alla problematica proposta si osserva che quanto disposto dall'art. 6, rispettivamente commi 3 e 5, della l.r. 31 dicembre 1973, n. 50, in ordine alla durata in carica del Collegio dei revisori dell'EMS - oltrechè degli altri enti economici regionali - ed al divieto di riconferma, allo scadere del previsto quadriennio, dei relativi componenti, non pare possa essere derogato in assenza di una puntuale prescrizione legislativa ed in forza peraltro di considerazioni sostanzialmente di merito e di opportunità e non giuridiche.
Si osserva infatti che le norme che dispongono in relazione alla durata in carica del collegio hanno natura imperativa, imponendosi con forza di legge, e non consentendo alle parti, o nella specie all'Amministrazione, una diversa disciplina.
Principio generale desumibile dalla normativa codicistica (cfr. art. 2488 c.c., le cui disposizioni erano peraltro già contenute nella formulazione dell'art. 2451 in vigore prima delle modifiche disposte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), applicabile, in mancanza di divergenti previsioni, anche nei confronti dei collegi dei revisori degli enti pubblici, è quello della permanenza del collegio sindacale, come organo essenziale e con i medesimi poteri ad esso attribuiti dalla legge in generale, nella fase di liquidazione.
Il riferimento all'identità di poteri costituisce chiave interpretativa fondamentale della richiamata disposizione codicistica. Ed invero la durata della carica, e soprattutto la certa scadenza del mandato, e la sua non rinnovabilità, costituiscono elementi fondamentali posti a base della autonomia del giudizio che il legislatore ha ritenuto fondamentali per garantire l'imparzialità nell'assolvimento dell'attività ascritta ai componenti il Collegio.
Si osserva ancora che non osta ad un rinnovo del Collegio la circostanza che la recente l.r. 17/2004 abbia fissato un ristretto termine per la conclusione delle operazioni di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti economici regionali di cui all'art. 1 della l.r. 5 del 1999. Ed invero, anche a voler prescindere dal considerare la limitata portata della disposizione appena richiamata, avente riguardo esclusivamente alle indicate operazioni e non concernente l'intero processo di liquidazione degli indicati enti, soggetto, di per sé, alle regole civilistiche allo scopo sancite, anche a tutela anche di terzi, ed escluse dalla sfera di competenza legislativa regionale, si osserva ancora che il termine per la conclusione delle operazioni in discorso appare peraltro meramente ordinatorio, potendosi dunque ritenere superabile senza che da ciò derivi automaticamente una qualche conseguenza di rilievo.
Infine si rileva che il principio di continuità normativa, e la conseguente necessità di provvedere al rinnovo nei termini dovuti, discende dalla espressa previsione della legge regionale di soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI, che all'art. 1, commi 5 e 6, prevede rispettivamente che "con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi" e che "per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia". La prima delle richiamate disposizioni, non limitata per espresso ad una sola applicazione, non disciplinano dunque una sola scadenza degli indicati collegi, ma trova evidentemente applicazione ad ogni eventuale scadenza degli anzidetti organi che si dovesse verificare nel corso della liquidazione; fase peraltro, in ordine al cui espletamento trovano applicazione, anche per il testuale dettato della seconda delle disposizioni riportate, le vigenti norme statali in materia.

Dalle considerazioni svolte risulta superato il secondo quesito, mentre in ordine all'ultima problematica proposta si osserva che, in occasione del rinnovo dell'organo di controllo interno, dovrà indubbiamente darsi piena attuazione al disposto del richiamato art. 48 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17.
Pertanto, in detta sede, in conformità al combinato disposto dell'art. 6, commi 1 e 3, della l.r. della l.r. 50 del 1973 - che prevedono la composizione del Collegio e la competenza del Presidente della Regione alla relativa nomina - dell'art. 1, comma 5, della l.r. 5 del 1999 - che ribadisce l'imputazione della nomina al Presidente della Regione - e dell'art. 48, comma 1, della l.r. 17 del 2004 - che impone che un componente effettivo degli organi di controllo interno sia designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed un altro dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o la vigilanza - potrà procedersi al rinnovo avendo semplicemente cura di far precedere l'atto di nomina con le designazioni di cui all'art. 48, l.r. 17/2004, da effettuarsi, queste ultime, tra le previste plateee di soggetti riconosciuti professionalmente idonei allo scopo.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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