Pos.   3 Prot. N. 264.05.11  


Oggetto: Opere pubbliche -Segretario commissione di collaudo - compenso




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI-
DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO                          PALERMO 


1- Con nota 27-9-2005, n. 2182, codesto Dipartimento chiede un'integrazione del precedente parere n. 234/04/11 reso dallo Scrivente il 2-3-2005 sul compenso spettante al segretario laureato di una commissione di collaudo.
Nel far presente che la precedente richiesta di parere aveva già evidenziato che l'incarico di collaudo era stato conferito ai sensi della l.r. n. 21/1985 nel testo vigente prima delle modifiche apportatevi dalla l.r. n. 10/1993, si precisa che codesto Ispettorato, proprio in applicazione di tale norma aveva provveduto a corrispondere al segretario- revisore il compenso per revisione contabile totale ma di averlo quantificato nella misura spettante ad un tecnico diplomato atteso che la disposizione normativa richiede (per il segretario) il possesso di tale titolo e che la circolare presidenziale 7-4-1998, n. 1274 (emessa sulla base del parere del CGA n. 252/1996) dispone che il compenso dei collaudatori deve essere liquidato in ragione della singola prestazione effettuata e della singola responsabilità assunta da ciascun componente sulla base delle rispettive tariffe professionali.
Viene pertanto chiesto a quest'Ufficio di voler precisare se la circolare presidenziale ed il parere del CGA su richiamati si riferiscano al testo della l.r. n. 21/1985 (il cui art. 26 prevedeva la figura del segretario - revisore) o al testo modificato dalla l.r n. 10/1993 che prevede la figura del semplice "segretario" senza altri compiti.

2. Il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa e la circolare Presidenziale su richiamati, in quanto posteriori all'entrata in vigore della l.r. n. 10/1993, devono ritenersi resi sul testo della l.r. n. 21/1985 con le modificazioni apportatevi dalla l.r. n. 10/1993; anche il parere di quest'Ufficio n. 15817 - 186.01.11 del 3-10-2001, richiamato da codesto Dipartimento nella precorsa corrispondenza e relativo al compenso per missione al segretario della commissione, aveva riguardo al segretario (senza compiti di revisione contabile) previsto dalla disciplina sopravvenuta.
Giova altresì ricordare che già col precedente parere n. 234/04 lo Scrivente ha sottolineato la differenza fra segretario-revisore e semplice segretario ritenendo che il riferimento al titolo di studio effettivamente posseduto sia ininfluente in ordine alla remunerazione di compiti di mera verbalizzazione in coerenza con quanto contenuto nella circolare presidenziale sulla rilevanza delle funzioni effettivamente attribuite ed espletate.
La prassi di omogeneizzare il compenso del segretario a quello degli altri componenti della commissione non può che aver riguardo, pertanto, al caso di incarico attribuito ad un segretario- revisore. Orbene, come già fatto presente col richiamato precedente parere n. 234/2004, anche l'incarico di revisione contabile totale, in quanto conferito alla medesima commissione nominata prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 10/1993, deve presumersi esteso alla revisione anche nei confronti del segretario e da questi effettivamente effettuata (circostanza, questa, verificabile dagli atti di collaudo); sarebbe altrimenti irragionevole che per attività omogenee vengano applicati criteri difformi nei confronti del segretario in ragione del titolo di studio richiesto per l'espletamento dell'incarico.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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