Pos. 1   Prot. N. 283.11.2003 



Oggetto: INDUSTRIA - CONSORZI ASI - ASSEGNAZIONE TERRENI - DEROGABILITA' DELLA GRADUATORIA.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
Servizio V Affari Giuridici Contenzioso
Vigilanza enti subregionali
P a l e r m o






1. Con nota 19 ottobre 2005, n. 3409, l'Amministrazione in indirizzo pone a questo Ufficio il quesito in oggetto indicato e riferisce quanto segue.
Il Comitato direttivo del Consorzio Asi di XXXX, con delibera 48/04 del 9 novembre 2004, ha assegnato un terreno derogando alla graduatoria di assegnazione delle aree industriali. La ditta assegnataria - cui in precedenza la stessa area era già stata concessa in via provvisoria - a ragione della "deroga" ha rinunciato alla promessa di acquisto vantata su altro terreno interessato da procedure espropriative avviate dal Consorzio per la realizzazione di un progetto destinatario di finanziamenti pubblici e ritenuto "di maggiore priorità" per l'Ente.
Sulla questione surriportata - sottoposta a codesta Amministrazione dal Consorzio Asi di XXXX con nota 4 agosto 2005, n. 4170 - si chiede di conoscere se l'assegnazione sopra descritta sia legittima.

2. Sulla questione sottoposta si rileva innanzitutto che l'atto consortile considerato mostra delle contraddizioni tra le ragioni e le motivazioni, riportate in premessa e richiamate quale "parte sostanziale" del provvedimento, e quanto deliberato. Non sussiste invero nesso tra la decisione di derogare alla graduatoria di assegnazione delle aree e le dichiarate esigenze di priorità del progetto "hi-tech", che hanno esattamente trovato soluzione nella delibera n. 47/04 assunta dall'Ente per autorizzare lo strumento approntato dall'ordinamento normativo in ipotesi di particolare urgenza dell'espropriazione, cioè il ricorso al procedimento di cui agli artt. 22 e 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". L'art. 22-bis del Testo unico, titolato "Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione" in effetti, ha lo scopo di soccorrere situazioni, come quella di priorità manifestata dal Consorzio, in cui "l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla natura delle opere, l'applicazione" dell'ordinario procedimento di cui all'art. 20 dello stesso Testo unico.
La delibera, inoltre, contrasta con i pareri del dirigente dell'Ufficio espropriazioni e del responsabile del procedimento che condividono l'estraneità della richiesta della ditta in questione al procedimento espropriativo de quo. L'estraneità della ditta al procedimento espropriativo considerato trova esatto riscontro anche nella giurisprudenza che - in fattispecie esattamente analoga a quella in trattazione, con promessa di vendita gravante su area soggetta ad espropriazione per pubblica utilità - rileva: "Nell'ipotesi in cui un'area oggetto di un contratto preliminare di vendita venga successivamente espropriata con occupazione d'urgenza ............per insediamenti produttivi, non sussistendo la prova del fatto che il promettente al momento della stipulazione del contratto fosse consapevole del vincolo che sarebbe stato imposto sul terreno, si verifica la risoluzione del preliminare di vendita per impossibilità sopravvenuta della prestazione" (T. Cagliari 12-10-1991; dello stesso tenore Cass., sez. II, 19-12 -1991, n. 13681).
Non ricorrendo nella fattispecie nessun diritto della ditta nei confronti dell'Ente consortile, giacchè il rapporto tra promissorio acquirente e promissorio venditore riguarda rapporti tra privati contraenti che non incidono sul procedimento espropriativo, non si rinviene legale giustificazione alla "deroga" della graduatoria di assegnazione delle aree industriali i cui criteri sono puntualmente indicati dall'art. 23 della l.r. 4 gennaio 1984, n.1.
Nel procedimento amministrativo attivato dal Consorzio si rinvengono invero elementi che avrebbero dovuto logicamente condurre ad opposte determinazioni. E' lo stesso Direttore generale del Consorzio che con nota 26 maggio 2005, prot. n. 2865, rileva l'insussistenza dei presupposti persino per la concessione provvisoria dell'area, consentita alla ditta per l'accesso ai benefici della L.488/92, "ai quali , però, risulta non essere stata ammessa". Siffatta considerazione avrebbe dovuto comportare la revoca in autotutela della delibera 48/04.
Deve, inoltre, sottolinearsi che per l'assegnazione dei terreni il Consorzio ha l'obbligo della formazione di una graduatoria in cui deve tener conto dei criteri e delle regole indicate dalla norma - con le priorità e le preferenze normativamente previste - necessitando innanzitutto la presentazione dell'istanza per concorrere con le altre ditte interessate, giacchè il comma 1 della disposizione stabilisce che l'acquisto dei terreni è susseguente all'istanza per l'assegnazione. A parte ciò, non pare nemmeno ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, soprattutto in procedure concorsuali, in mancanza di espressa previsione legislativa che permetta di disattendere le previsioni di carattere generale disposte per il procedimento di assegnazione delle aree industriali, tanto più che la medesima norma si preoccupa di fissare termini brevi, alla scadenza di ogni bimestre, per l'aggiornamento delle graduatorie.

3. Quanto alla successiva delibera consortile n. 32 del 21 giugno 2005, con la quale si ritiene "motivo di per sé sufficiente per provvedere alla concessione definitiva del terreno" assegnato con la precedente delibera 48/04 la considerazione che la ditta "risulta titolare di un contratto stipulato con YYYY - società interamente partecipata da Poste Italiane S.p.A. - per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità per la distribuzione di posta celere e pacchi postali" si rassegna preliminarmente che lo scopo del consorzio è, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/1984, di favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate attraverso una serie di opere di interesse generale al servizio dell'industria e atte a favorirne la localizzazione. Le finalità dell'Ente consortile "di razionalizzare e d'inserire armonicamente nel territorio tutte le iniziative produttive, sia a carattere industriale sia a carattere artigianale" (Cfr. Cons. giust.. amm. Sic., sez. giurisdiz., 28-07-1988, n.133) non prevedono la potestà di assegnare, in via prioritaria, aree ad imprese che svolgono servizi di pubblica utilità, se non all'interno dei criteri normativamente ammessi e, tra questi, l'unico criterio preferenziale risulta essere quello riportato al comma 6 dell'art. 23 della l.r. 1/1984, il quale - fermo restando gli altri criteri fissati al comma precedente - dispone che "sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più elevati indici di occupazione".
Quanto detto, sarebbe già sufficiente a rispondere positivamente alle perplessità manifestate da codesta Amministrazione in ordine all'illegittimità del procedimento di assegnazione condotto dal Consorzio nella fattispecie sottoposta. A completezza della trattazione si aggiunge comunque che la ditta considerata è un imprenditore autonomo, un corriere privato che svolge l'attività di autotrasporto merci per conto terzi e che ha stipulato con la YYYY un contratto rientrante nella tipologia dei contratti di trasporto - o di subtrasporto o di trasporto con rispedizione o di trasporto cumulativo (non pare utile ai fini della presente trattazione indagare l'esatta configurazione giuridica del rapporto contrattuale tra le parti). Anche YYYY è un vettore privato che opera in un mercato concorrenziale senza nessuna connotazione pubblicistica. E non è, dunque, condivisibile l'affermazione dell'Ente consortile, il quale - richiamando una consulenza legale secondo la quale la ditta "potrebbe avere caratteristiche di peculiare soddisfacimento degli interessi pubblici ove sia accertato in via istruttoria .......che essa svolga un servizio pubblico di consegna pacchi e posta celere per incarico della YYYY, interamente partecipata da Poste Italiane" - fa discendere da quest'ultima circostanza il carattere pubblicistico del vettore principale e, conseguenzialmente, anche dell'attività esercitata dalla ditta assegnataria.
Invero solo Poste Italiane S.p.A. è un organismo pubblico, c.d. "fornitore del servizio postale universale", ai sensi del D.Lgs. n. 261/1999, su tutto il territorio nazionale ed è soggetto al controllo e all'esercizio da parte dei pubblici poteri di un'influenza dominante sulla proprietà e sull'attività di gestione di un servizio pubblico. A nessun controllo e nessun esercizio di pubbliche potestà è invece assogettata YYYY.
Proprio di recente la V sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 82 del 13 gennaio 2005, ha ritenuto "priva di pregio la tesi che fa leva sul possesso del 100% delle quote azionarie della YYYY express courier da parte delle Poste italiane ovvero sull'affidamento del servizio di consegna dei plichi raccomandati da parte delle Poste italiane alla medesima società" per sostenere che il corriere privato costituirebbe parte integrante del servizio postale agendo come pubblico concessionario nell'ambito di un unico sistema di distribuzione della Posta pubblica.
  Nei termini il reso parere  

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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