Pos. III   Prot. N. 17505 / 305.11.05 



Oggetto: Affidamento di lavori mediante c.d. appalto integrato:applicabilità art. 41,c.8 l.r.7/2002 e succ.modif.




Allegati n...........................



Ufficio speciale per la gestione dei rifiuti e delle acque
                                      PALERMO 






  1-Con la suindicata nota codesto Ufficio ha rappresentato una questione i cui termini vengono di seguito sinteticamente riassunti. 
  Un Comune ha inoltrato alla Struttura Commissariale la documentazione necessaria per l'emissione del provvedimento di finanziamento di un intervento inserito nell'Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche. 
  Dalla suddetta documentazione si evince che il progetto, approvato in linea amministrativa insieme con il bando di gara con determina del 3 settembre 2004, è costituito dallo stralcio di un progetto esecutivo approvato tecnicamente nel 2001 per il quale, dopo l' aggiornamento nel 2004 al prezziario regionale 2002, il Rup ha accertato il livello di progettazione definitivo per consentirne l'affidamento dei lavori mediante c.d. appalto integrato. 
  Codesto Ufficio, però, dubita che un progetto già approvato in linea tecnica come esecutivo, intervenuta la legge 7 del 2002, possa essere considerato di livello definitivo onde realizzarlo con il sistema dell'appalto integrato. Pertanto, a seguito di interlocuzioni con la stazione appaltante, ha chiesto se le opere rientranti nella disciplina transitoria recata dall'art.41 c.8 della legge 7 del 2002 e succ.modif possano essere realizzate mediante appalto integrato o se invece la norma presupponga l'utilizzo dei progetti come esecutivi e imponga di procedere ad appaltare la sola esecuzione dei lavori pubblici con la procedura dell'asta pubblica. 


  2-Con nota del 28 novembre 2005 il Comune interessato, al quale era stata estesa la richiesta della presente consulenza, ha trasmesso un parere legale, che sulla questione l'avv. Andrea Scuderi ha reso all'impresa aggiudicataria dei lavori, ritenendo le argomentazioni ivi prodotte utili per una più completa istruttoria della pratica. 


  3-L'art.41 della l.r.7 del 2002, recante le disposizioni transitorie per l'applicazione del corpus normativo recepito dalla medesima legge, come rilevato nelle prime direttive di attuazione diramate, sulla scorta di un parere di quest'Ufficio, dall'Assessore ai Lavori pubblici con circolare del 24 ottobre 2002, delinea un regime tale da evitare l'impatto del nuovo sistema normativo sugli appalti in corso e da consentirne un'applicazione che, partendo dalle fasi iniziali, possa risultare più organica rigorosa e coerente.  

Al riguardo va del pari sottolineato che il legislatore regionale pur tendendo ad un'applicazione che partisse dalla programmazione e dalla progettazione delle opere per   poi investire, progressivamente, le fasi successive ha inserito norme di salvaguardia anche per le suddette fasi iniziali per permettere alle varie amministrazioni di utilizzare il "parco progetti" in loro possesso.
A tale finalità è ispirato anche l'ottavo comma a termini del quale "l'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge può essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge ".
Sempre secondo la circolare "tale ultima possibilità è comunque riferita (art. 41, comma 1) ai soli progetti esecutivi che sono stati inseriti nei piani annuali e triennali già adottati o che si adotteranno entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2003)"
Pertanto, senza necessità di adeguare e riapprovare il progetto, l'Amministrazione che disponesse di progetti approvati come esecutivi secondo la normativa previdente, includendo i medesimi nei programmi annuali e triennali adottati entro il 10 settembre 2003, poteva passare alla fase dell'affidamento da svolgere con le procedure di gara fissate dalla nuova legge.
Detta norma transitoria, come rilevato da M.Mango e G.Pignatone (nel commentario a cura di R.Conti-IPSOA,2003) appare giustificata dalla circostanza che la disciplina regionale previgente prevedeva già tre livelli di progettazione, il più dettagliato dei quali,almeno dal punto di vista tecnico, sostanzialmente coincidente con l'attuale progettazione esecutiva.
Ove si consideri da una parte la volontà espressa dal citato comma 8 -quella di non arrestare attività già adeguatamente sviluppatesi- e dall'altra la formula utilizzata per conseguire tale effetto ossia "affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge" deve ritenersi che la norma faculti la stazione appaltante che intende applicarla soltanto a porre a base di una gara, da espletare secondo la nuova disciplina, il progetto esecutivo di cui già disponeva intervenendo sul progetto medesimo solo per adeguare il capitolato speciale d'appalto.
Tuttavia non può trascurarsi da una parte che resta impregiudicata la possibilità di adeguare i progetti di cui all'art.41 c.8 cit. alla disciplina di cui alla legge 7 del 2002.(cfr.in proposito circolare cit.) e, più in generale, che la disciplina transitoria assegna al bando di gara già approvato il ruolo di elemento discriminante ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno della stessa legge.
Alla luce delle superiori osservazioni le perplessità manifestate da codesto Ufficio appaiono superabili.
Sembra infatti coerente con la ratio della norma di che trattasi e rispondente al principio di economia dell'azione amministrativa che un'Amministrazione che disponga di un progetto esecutivo in linea tecnica secondo la normativa previgente riscontrandone la non cantierabilità accerti, con le modalità frattanto intervenute, che il livello di progettazione del medesimo secondo la nuova normativa è quello definitivo e quindi proceda all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, a termini dell'art.19,comma 2 della legge 109/1994 coordinato con la l.r.7/2002 e succ.modif. , ove trattasi di lavori pubblici di cui al comma 3 del medesimo art. 19.
Resta infine da sottolineare che la scelta di un percorso di tale tipo, da ritenersi astrattamente praticabile per quanto sopra rappresentato, comportando un maggiore dispendio di risorse deve nel concreto, per non dare adito a dubbi circa le ragioni che la sostengono, essere adottata solo se possa darsi contezza che è quella che meglio consente di soddisfare l'interesse pubblico che l'Amministrazione deve perseguire.
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4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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