Pos. I Prot. 17535/332.2005.11


OGGETTO: Credito e risparmio.- Società di gestione del risparmio per la istituzione e gestione di un fondo chiuso.- Selezione soci.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 20651 del 7 dicembre 2005)

P A L E R M O

1.- In allegato alla nota emarginata è stato trasmesso allo scrivente uno schema di avviso pubblico - concernente l'invito a manifestare interesse alla partecipazione, nella qualità di soci, ad una società di gestione del risparmio (SGR) per la costituzione di un fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali - per acquisire sul medesimo l'avviso dello scrivente.

2.- Ancorchè l'esame di atti amministrativi, laddove non vengano sottoposte puntuali problematiche concernenti interpretazioni normative, esuli dall'ambito di attività dello scrivente, si procede a rendere la richiesta consulenza in un'ottica collaborativa finalizzata al buon andamento dell'Amministrazione.

3.- In ordine allo schema sottoposto, nel rilevare che il medesimo - predisposto dopo l'avvenuta selezione dell'operatore di private equity che dovrà procedere, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.Reg. 18 maggio 2004, concernente "Istituzione di un fondo mobiliare chiuso per lo sviluppo dell'imprenditorialità in Sicilia", all'istruzione, secondo le normali prassi di mercato, delle operazioni di investimento del fondo in progetti di sviluppo di imprese siciliane - è finalizzato alla scelta dei soci della società di gestione del risparmio che dovrà istituire e gestire il fondo mobiliare di tipo chiuso previsto dall'art. 13 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 23, si osserva quanto segue.

Nelle premesse, al penultimo trattino del terzo capoverso del 1° "Considerato", dopo le parole "si è proceduto", andrebbero, per completezza, aggiunte "ad invitare gli interessati a partecipare ..."

Considerato che la determinazione presupposta dal D.P.Reg. 15 marzo 2005 di modifica del decreto presidenziale 18 maggio 2004, è quella, espressamente formulata nelle premesse dello stesso D.P.Reg., di "incentivare le potenzialità espansive del fondo correlate alla favorevole accoglienza da parte degli investitori istituzionali", ed a ciò appare conseguente la previsione recata a testuale modifica dell'art. 3, comma 5 dell'indicato decreto presidenziale 18 maggio 2004, ed in forza di cui "la dotazione di capitale del Fondo non sarà inferiore a 30 milioni di euro", si ritiene che l'impegno delle banche locali o con specifico interesse a sviluppare iniziative nel territorio regionale di "sottoscrivere una quota nel Fondo non inferiore al 10%" - imposto dall'art. 2 del decreto presidenziale 18 maggio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e richiamato alla lettera A) dello schema di invito in commento - vada in via interpretativa limitata all'ammontare minimo del capitale sociale, e cioè a 30 milioni di euro, non potendosi in via preventiva determinare l'ammontare effettivo dello stesso, che dipenderà dalle disponibilità degli interessati ammessi alla sottoscrizione di quote dell'istituendo fondo.
Ciò premesso si ritiene che nella domanda, quantomeno le banche - nel rispetto della superiore previsione che obbliga alla assunzione di un preciso impegno - ma più opportunamente tutti gli aspiranti soci, al fine di consentire una compiuta e preventiva valutazione sotto il profilo economico-finanziario dell'obiettivo cui la costituenda società è chiamata a perseguire, debbano non soltanto indicare l'importo complessivo di partecipazione al capitale della SGR che il richiedente è disposto a sottoscrivere, ma impegnarsi in tal senso nonché alla sottoscrizione di una quota del fondo.

Infine, nel rilevare l'opportunità che all'invito sia data la massima diffusione, e nel precisare che l'individuazione dei soggetti destinati a costituire la SGR non comporta una valutazione comparativa ben potendosi ammettere a partecipare una pluralità di soggetti di una stessa categoria, si osserva che il periodo "La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e chiusa in apposito plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere specifiacto l'oggetto della domanda" di cui al secondo capoverso della lettera A), è duplicato al penultimo capoverso dello schema in esame.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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