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Oggetto: ACQUE - Gestione comprensorio irriguo fiume WWW a valle della diga YYY.



   

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
                                  P A L E R M O 


1 - Con nota 28 aprile 2009 , N. 40836 viene rappresentato che per effetto dell'art. 4, comma 6, della l.r. 29/5/1995, n. 45 il Consorzio KKK gestisce tutta la rete idrica della JJJJJ. Il Consorzio, la cui gestione ordinaria è stata affidata a codesto Dipartimento con D.A. 14-5-2008, n. 661, lamenta l'insufficienza del proprio personale "anche per la sola manutenzione ordinaria degli impianti" ed il divieto di assunzione di altre unità disposto dal Presidente della Regione e comunicato con nota dell'Assessore regionale al bilancio e finanze 24 novembre 2008, n. 61971. Tale carenza "si appalesa particolarmente significativa per provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla gestione del comprensorio irriguo situato a valle della diga YYY. Il Consorzio, sollecitato da codesto Assessorato "a ricercare in tempi brevi ogni possibile soluzione ivi compreso l'affidamento ..a terzi" del servizio per assicurare la manutenzione e garantire la campagna irrigua 2009 ed in considerazione del fatto che l'urgenza di provvedere a tali indispensabili attività non consente il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, ha preso contatto con la società cooperativa a responsabilità limitata "Consorzio XXX" che, operante nel territorio interessato, "è l'unica conosciuta attrezzata per tale servizio" ed "offre garanzie per l'esperienza precedentemente acquisita avendo gestito la stessa rete per conto dell'ESA" per un lungo periodo. Tale società si è dichiarata disponibile ad assumere il servizio per la somma di 400.000,00 euro per anno "subentrando nei contratti di locazione degli immobili intestati all'Ente; ad incrementare i contratti di utenza ( che costituiscono il 60% della potenzialità del comprensorio) dietro riconoscimento di una percentuale del 20% sui nuovi contratti".
Sulla praticabilità di tale soluzione che consentirebbe al Consorzio un risparmio di 300.000, 00 euro per anno ed un contenimento di spesa pari a circa il 43% di quella sostenuta nel 2008, viene chiesto l'avviso dello scrivente.
2 - Alla richiesta di parere sono allegati atti relativi al pregresso rapporto fra il predetto Consorzio XXXX e l'ESA. Detto Consorzio è una società cooperativa costituita nel 1971 da 34 soci piccoli proprietari coltivatori diretti alla quale ha aderito lo stesso ESA. Oggetto sociale è la gestione e distribuzione delle acque per irrigazione del bacino YYY. Il Consorzio ha pertanto ricevuto in gestione dall'Ente di Sviluppo Agricolo la rete idrica e la sua gestione fino a quando, in esecuzione dell'art. 4 della l.r. n. 45/1995, detta rete è stata trasferita, per la gestione, al Consorzio di bonifica KKK con D.A 12 aprile 2006, n. 283. Tale decreto è stato impugnato dalla cooperativa "Consorzio XXXX" innanzi al TAR per motivi riconducibili alla pretesa di proseguire la gestione della rete in base alla convenzione stipulata con l'ESA nel 1974.
Ora, su tale vicenda giudiziaria e sul fondamento della pretesa della Cooperativa di proseguire la gestione, nulla viene osservato né viene chiesto alcun avviso dello scrivente.
Il quesito in esame si risolve, invece, nella possibilità di un affidamento diretto dell'appalto del servizio di gestione e manutenzione della rete idrica in deroga non soltanto alle procedure "aperte" ma anche, come indicato da codesto Dipartimento, a quelle negoziate di cui agli artt. 57 e 125 del Codice degli appalti.
Ora, non risulta ben chiaro in base a quali presupposti normativi si ritenga possibile non solo il ricorso alle procedure negoziate ( artt. 56, 57 o 125 del Codice) in luogo di procedure aperte ma addirittura l'affidamento diretto dell'appalto. Se tali ragioni sono riferibili all'urgenza di assicurare il servizio in relazione alla prossima stagione estiva o all'asserita impossibilità di trovare altri soggetti imprenditoriali, al di fuori della su indicata cooperativa, disposti o in grado di assicurarlo, deve evidenziarsi che il ricorso alle procedure negoziate piuttosto che allargate è ammesso in ipotesi strettamente previste dal Codice dei contratti (cfr. artt. 56, 57 e 125) e che l'affermazione sull'impossibilità di rinvenire operatori economici interessati all'appalto andrebbe concretamente verificata ( ad esempio a seguito di una procedura ad evidenza pubblica andata deserta). Né le considerazioni circa la convenienza economica della soluzione prospettata dal Consorzio KKK consentono di giustificare il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del Decreto lgs. n. 163/2006 che, relativo agli appalti in economia, prevede, al comma 11, limiti di importo (fino a 20.000 euro) di gran lunga inferiori al costo del servizio in questione.
L'urgenza di assicurare il servizio potrebbe giustificare il ricorso all'art. 57 lett. c) del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede l'esperimento di una procedura negoziata senza gara ma con selezione di almeno tre operatori e "nella misura ( cioè, per il tempo) strettamente necessaria" a consentire l'espletamento della gara pubblica e, comunque, quando l'estrema urgenza sia risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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