Repubblica Italiana
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XIV                        /4.98.11
OGGETTO: Regione siciliana. Competenze amministrative. Demanio marittimo statale.

   
   
   
    ASSESSORATO REGIONALE
   TERRITORIO ED AMBIENTE
   P A L E R M O

   
   
               1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo) e dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto della Regione siciliana, l'amministrazione regionale esercita, relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, un'attività amministrativa "secondo le direttive del Governo dello Stato".
               In relazione a tali disposizioni codesto Assessorato con la lettera in riferimento rappresenta che a tutt'oggi il Ministero dei trasporti e della navigazione non ha manifestato un indirizzo governativo generale per la gestione dei beni demaniali dello Stato, "intervenendo di volta in volta con specifiche direttive inerenti la pratica in trattazione".
               Ciò premesso viene sostanzialmente chiesto l'avviso dello scrivente circa le modalità di esercizio delle competenze regionali in assenza del predetto indirizzo governativo.
                   Al riguardo codesta Amministrazione ritiene che fino a quando "l'Autorità statale non fornisca un concreto strumento operativo a valenza generale, l'esercizio delle relative attribuzioni rimanga inevitabilmente vincolato al ricevimento, caso per caso, di specifiche direttive".
   
   
               2. La soluzione del problema prospettato è, ad avviso dello scrivente, strettamente connessa all'individuazione del tipo di competenza amministrativa esercitata dalla Regione sui beni del demanio marittimo appartenenti allo Stato; ciò al fine di individuare i limiti del relativo esercizio e di valutare in quale misura tali limiti rilevino nella fattispecie in questione.
               A tal proposito appare opportuno sottolineare che -mentre sui beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione quest'ultima esercita una potestà amministrativa "propria" sottoposta, come tale, agli stessi limiti della relativa competenza legislativa regionale- la potestà amministrativa sui beni demaniali statali è invece da qualificare come "decentrata" poichè deve esercitarsi, ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte, Sta.si., "secondo le direttive del Governo dello Stato".
               Tali direttive non sono disposizioni di carattere particolare, bensì criteri generali di esercizio della potestà amministrativa che devono essere concretati e deliberati dal Consiglio dei Ministri e non possono provenire da uno o alcuni dei componenti del Governo (cfr. La Barbera, "Lineamenti di diritto pubblico della Regione siciliana", Palermo, 1975, pag. 330).
               Trattasi quindi di criteri di indirizzo politico-amministrativo, espressione di attività di alta amministrazione, la cui funzione è quella di coordinare l'azione e l'organizzazione amministrativa regionale con quella statale.
                   Ciò premesso, occorre, quindi accertare se l'assenza di direttive governative nella materia de qua possa o meno condizionare l'esercizio dell'attività amministrativa regionale di che trattasi.
               Al riguardo va rilevato che la problematica concernente la portata dell'art. 20, primo comma, seconda parte, Sta.si., è stata affrontata dalla Corte costituzionale con sentenza 30 dicembre 1958, n. 77 (cfr. anche, in senso conforme, sentenza 7 luglio 1962, n. 83) laddove è sostanzialmente affermato che l'Amministrazione regionale è tenuta a sottostare alle direttive dell'Amministrazione centrale dello Stato nell'ipotesi in cui manchi il trasferimento delle funzioni "mediante il procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto o in altra maniera giuridicamente efficace".
               Sotto tale profilo risulta quindi determinante che nella materia in questione siano state invece emanate apposite norme di attuazione (D.P.R. n. 684/1977) che attribuiscono espressamente alla Regione competenza amministrativa decentrata.
               Conseguentemente può affermarsi che la mancanza di direttive governative non sembra possa paralizzare l'attività amministrativa che la legge consente ed imputa alla Regione.
               Pertanto, in assenza di un indirizzo governativo generale, tale attività, ad avviso dello scrivente, dovrà svolgersi -oltre che sulla base delle eventuali direttive tecniche fornite di volta in volta dal competente Ministero- secondo i principi fondamentali quali risultano ovvero possono desumersi in via interpretativa dalla legislazione statale in materia di demanio marittimo; ciò a maggior ragione nella considerazione che -stante il principio di legalità- le direttive del Governo devono in ogni caso uniformarsi ai principi ricavabili dalla normativa statale.
                   Del resto, giova infine rilevare che l'Amministrazione statale, fornendo specifiche direttive tecniche in relazione a singoli affari, ha già implicitamente consentito l'esercizio di attività amministrativa regionale la cui eventuale successiva paralisi verrebbe, ovviamente, a porsi in contrasto con i criteri di buon andamento ed efficienza della stessa azione amministrativa.


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