OGGETTO: Componenti CORECO - Richiesta di indennità di carica per il periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento di decadenza e quella di reintegro nelle funzioni a seguito di ordinanza del T.A.R..
ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI
P A L E R M O
1. Si fa riferimento alla nota n. 58/XVIII dell'8 gennaio 1998, integrata con nota n. 581 del 21 maggio c.a., con cui si chiede il parere dello scrivente sulla spettanza ad un componente del CO.RE.CO, Sez. provinciale di XXXXX, dell'indennità di carica per il periodo di mancato esercizio della funzione a seguito di declaratoria di decadenza, poi sospesa dal TAR con ordinanza n. 2534 dell'8 ottobre 1997.
In nessuna delle due note codesto Assessorato manifesta il proprio orientamento sulla questione, che può tuttavia essere desunto dalla lettera del dirigente coordinatore del gruppo XVII, diretta al Presidente della suddetta Sezione del CO.RE.CO. (allegata in copia alla nota del 21 maggio 98), la quale si conclude con "l'avviso che l'ordinanza emessa dal TAR, di sospensione del provvedimento del D.P. n. 239 del 23.8.97 abbia effetto di ripristinare la situazione di fatto e di diritto preesistente al decreto di decadenza".
2. L'Ufficio non ritiene di potere condividere tale conclusione. La tendenza della giurisprudenza amministrativa di estendere il campo di applicazione dell'istituto della sospensione incidentale non si è spinta invero fino al punto di una piena equiparazione di tale misura cautelare alla pronunzia di annullamento, anche quanto all'efficacia temporale (in dottrina l'effetto ex tunc dell'ordinanza di sospensione è escluso dal Virga, "La tutela giurisdizionale nei confronti della P.A., Milano 1976, p. 360).
Ma, a prescindere da tale aspetto del problema, si osserva che il pieno effetto ripristinatorio delle stesse decisioni giurisdizionali di annullamento, anche quanto all'aspetto economico, costituisce una eccezione al principio che esclude la remunerabilità di una prestazione non svolta; eccezione limitata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. plen. 10 dicembre 1991, n. 10) alla sola ipotesi dell'annullamento della illegittima interruzione di un rapporto d'impiego già instaurato e giustificata dal carattere alimentare della retribuzione dell'impiegato.
L'indennità di carica spettante ai componenti del CO.RE.CO. ex art. 4, comma 4, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, invece, non ha carattere retributivo-alimentare, ma costituisce un compenso forfettario del disagio sopportato dal funzionario onorario per l'esercizio della carica elettiva (v. precedente parere dell'Ufficio n. 363/96.11 del 4 aprile 1997).
E' da ritenere pertanto che XXXXX non abbia diritto alla corresponsione della predetta indennità nel periodo intercorso tra la notificazione del decreto di decadenza e la reintegrazione nella carica in esecuzione della predetta ordinanza del T.A.R.