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XV                      /8.98.11
OGGETTO: Associazioni e fondazioni. Certificazione antimafia ex L.575/65 ai fini del riconoscimento.

   
   
                                            Assessorato regionale
                                             degli enti locali
                                                                       S E D E

   
   
   1.          Con la nota suindicata codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente se, in sede di istruttoria delle istanze di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, sia necessario acquisire la certificazione antimafia ai sensi della L. 31.5.1965, n.575 relativamente ai componenti dei suddetti enti ed, in particolare, degli amministratori.
               Al riguardo codesto Assessorato ritiene che "esuli dai poteri dell'Amministrazione qualsivoglia valutazione su eventuali carichi pendenti o misure di prevenzione cui siano sottoposti i componenti di associazioni, fondazioni o analoghi enti", nella duplice considerazione dell'inviolabilità della libertà di associazione, costituzionalmente tutelata, e della struttura aperta delle associazioni che consente l'ingresso di nuovi associati anche successivamente al riconoscimento, concludendo che le vicende personali dei membri possano avere rilevanza solo nei rapporti interni con l'ente di appartenenza.
 
       
   2.          Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
               La L. 3.5.65, n.575, recante "Disposizioni contro la mafia", - nel quadro degli interventi rivolti a reprimere i fenomeni delinquenziali collegati ad associazioni di tipo mafioso e camorristico -, stabilisce, nel testo introdotto prima dalla L. 13.9.86, n.646 e poi dalla L. 19.3.90, n.55, il divieto di rilascio di licenze di polizia e di commercio, di concessioni, iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture pubbliche in favore di persone assoggettate ai provvedimenti di sicurezza pubblica contemplati all'art.3 della L. 27.12.1956, n.1423 (cfr. art. 10, L. cit.).
               In raccordo con la suddetta previsione, la legge dispone poi che la pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni ed iscrizioni di cui all'art.10 cit., deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato, circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi delle disposizioni di cui all'art.10 cit. (cfr. art.10 - sexies L. cit., e succ. mod.).
               La legge inoltre dispone che, quando gli atti di cui all'art.10 cit. riguardano società, la certificazione deve essere richiesta nei confronti della stessa società.
               Al fine di neutralizzare possibili situazioni di interposizione, la certificazione è altresì richiesta: per le società di capitali o società cooperative, nei confronti dell'amministratore o del legale rappresentante; per le società in nome collettivo nei confronti di tutti i soci; per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; per i consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate; per le società    
   di cui all'art.2506 c.c. nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato (cfr. art.10 - sexies, quarto comma, L. cit., e succ. mod.).
               A ben vedere, gli obblighi di certificazione sono dalla legge imposti onde precludere un'attività di impresa, anche in forma associata, ai soggetti di cui sopra. La certificazione è richiesta infatti ai fini dei procedimenti concernenti il rilascio di provvedimenti, distintamente individuati dall'art.10, primo comma, che sono necessari allo svolgimento di un'attività economica. L'ambito di operatività dell'art.10, cui l'art.10 - sexies rinvia, è infatti puntualmente circoscritto alle "iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriale comunque denominati", nonchè alle erogazioni pubbliche, comunque denominate, finalizzate allo svolgimento di attività imprenditoriali.
               Ciò chiarito, sembra doversi concludere che tanto la ratio delle disposizioni esaminate, quanto lo stesso tenore letterale delle stesse, puntuali nell'individuazione dei procedimenti nel cui ambito la certificazione è richiesta e dei soggetti - persone fisiche, società di persone e di capitali - tenuti alla stessa, escludono l'applicabilità delle stesse nell'ambito del procedimento di riconoscimento.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.
               Si suggerisce, comunque, dato che le problematiche sopra esaminate concernono l'applicazione di normativa statale, che postula l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, di acquisire utili elementi di valutazione dai competenti organi dell'Amministrazione statale.


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