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Gruppo II                     /9.98.11

OGGETTO: Pensione di reversibilità al figlio studente universitario.

   
   
   
   
                                                    Direzione regionale dei
                                                     servizi di quiescenza,
                                                     previdenza ed assistenza
                                                     per il personale
                                                     S E D E
   
   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente se possa trovare accoglimento l'istanza di un soggetto che, avendo percepito quota di pensione di reversibilità in quanto studente universitario per la durata di un corso legale di studi, ha chiesto di continuare a fruire del trattamento a seguito di nuova iscrizione all'università.
               Al riguardo viene manifestato orientamento negativo in considerazione dell'impossibilità per il soggetto di concludere il nuovo corso di studi prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, data alla quale non potrebbe comunque più usufruire del beneficio.
   
   2.          Poichè la normativa pensionistica regionale non stabilisce a quali condizioni gli orfani del pensionato, o del dipendente che aveva maturato il requisito di servizio richiesto, hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta va applicata al riguardo la normativa concernente gli impiegati civili dello Stato.
               Ora in materia di disciplina del trattamento ai superstiti, a seguito dell'entrata in vigore della l. 8 agosto 1995, n. 335 (ai sensi del comma 41 dell'art. 1), agli impiegati civili dello Stato risultano estese le disposizioni vigenti nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
               La disciplina INPS mentre non equipara, come invece stabilito dall'art. 82 del D.P.R. 1092 del 1973, ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università, ma richiede ai fini del diritto alla pensione che gli stessi "risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito (art. 13 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) in nulla si discosta dalla citata norma del T.U. del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda la durata del beneficio, che coincide con quella del corso legale degli studi non potendo però protrarsi oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
               Per quanto riguarda il caso di specie lo scrivente ritiene che non rilevi la circostanza che il nuovo corso di studi, intrapreso dopo il conseguimento di una prima laurea, non possa essere ultimato entro il compimento del ventiseiesimo anno di età non subordinando alcuna norma la spettanza del beneficio al completamento del corso di studio, ma debba indagarsi a monte se il possesso di un titolo di studio universitario sia nell'ipotesi di nuova iscrizione una condizione ostativa alla fruizione del beneficio de quo.
               Invero così non sembra sia per il tenore letterale della disposizione che per la circostanza che il beneficio è correlato a uno status - quello di studente universitario - che gli stessi caratteri presenta anche se chi lo riveste è già fornito di laurea.
               Pertanto si ritiene che entro i limiti del 26° anno di età e della durata legale del corso di laurea al quale è iscritto, lo studente di che trattasi continui ad aver diritto alla quota di pensione.
   Ciò detto deve solo aggiungersi che poichè la questione viene risolta in base a norme mutuate dall'ordinamento dello Stato, sarebbe comunque utile acquisire notizie presso i competenti organi in ordine alla soluzione che la stessa ha trovato in ambito statale.
   
   

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