Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


II                      /10.98.11
OGGETTO: Convenzione con la coop. r.l. XXXXX : possibilità di procedere a trattenute sulle pensioni.

   
                                    Direzione regionale
                                       dei servizi di quiescenza,
                                       previdenza ed assistenza
                                       per il personale
                                                                           S E D E

           e, p.c.     Direzione regionale
                                     del personale e dei
                                     servizi generali
                                                                           S E D E

   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo Scrivente se possa trovare accoglimento la richiesta della coop. r.l. "XXXXX" "di operare eventuali trattenute sulle pensioni a fronte di debiti a vario titolo contratti dai soci" e, in caso affermativo, a quali condizioni debba stipularsi la relativa convenzione.
   
   2.          L'Ufficio con nota n.4339 del 5 marzo 1998 ha chiesto a codesta Direzione di chiarire in base a quali disposizioni normative i dipendenti in quiescenza potevano contrarre prestiti con la suddetta cooperativa, atteso che ai sensi dell'art.2 del D.M. 29 marzo 1995, tali cooperative possono effettuare la raccolta del risparmio soltanto tra dipendenti in servizio.
               Tali notizie sono state fornite da codesta Direzione regionale con lettera n.5376 del 25 marzo scorso in cui è precisato che, in virtù di una disposizione della Banca d'Italia (contenuta nella sezione VI del 120° aggiornamento del 28 giugno 1995 alla circolare n.4 del 29 marzo 1988) "i dipendenti già in regime di quiescenza possono mantenere la qualifica di socio, purchè già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro 29 marzo 1995".
               In base a quanto sopradescritto, una volta chiarito in base a quali disposizioni i dipendenti in quiescenza possano continuare a far parte della coop. r.l. " XXXXX ", lo Scrivente ritiene che dal punto di vista strettamente giuridico nulla osti alla stipula della convenzione di che trattasi, considerato anche che la Regione siciliana mediante l'approvazione dello Statuto della predetta cooperativa (avvenuta con D.P. n.42/Gr.I/SG del 14 febbraio 1996) - condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio - ha ritenuto meritevole di considerazione l'attività svolta dalla detta cooeprativa. Deve però evidenziarsi, da un lato, che l'Amministrazione erogatrice della pensione attraverso l'istituto della delegazione non deve assumersi alcun obbligo di adempiere in proprio (cioè di garantire l'adempimento), bensì soltanto quello di corrispondere al delegatario anzichè al delegante le somme dovute a quest'ultimo e solo fintantochè questi lo voglia. Inoltre non può non rilevarsi come le delegazioni in argomento rientrino nell'esercizio del potere discrezionale, per cui codesta Direzione è tenuta a valutare se le attività che ne derivano possano comportare intralci al normale svolgimento dei compiti istituzionali, tenendo altresì conto del numero dei potenziali utenti di tale servizio stante la transitorietà della disposizione relativa ai dipendenti in quiescenza (costituita dal doppio requisito dell'essere già soci e già pensionati alla data del 27 aprile 1995).
               Comunque, ove codesta Direzione regionale ritenga di poter aderire alla richiesta della cooperativa "XXXXX", trattandosi, come detto, di attività discrezionale, la stessa dovrà essere svolta a titolo oneroso e nella convenzione dovrà essere stabilito l'onere da porre a carico del delegatario per ogni operazione posta in essere da codesta Direzione.
               Utili elementi circa modalità e condizioni delle suddette operazioni possono trarsi dalla Circolare Ministeriale del Tesoro n.63 del 16 ottobre 1996 avente però ad oggetto le ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici e sicuramente d'ausilio sarebbe poi conoscere se la questione sia stata affrontata dalle Amministrazioni che ai dipendenti pubblici erogano trattamenti pensionistici. Si resta pertanto a disposizione per successivi approfondimenti conseguenti all'acquisizione delle suddette notizie nonchè di eventuali osservazioni da parte della Direzione regionale che legge per conoscenza.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane