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    III                  /14/98/11
OGGETTO: Pesca - Erogazione indennità ex l.r. 26/87 art. 29 - Applicazione nei casi di soggetti contestualmente Armatori-Marittimi.

   
   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE DELLA
                                        COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
                                        DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente delle problematiche inerenti l'erogazione delle indennità di cui all'art. 14 della l.r. 26/87, più specificatamente, l'applicazione dell'art. 29 della citata legge il quale subordina la concessione dei contributi in argomento al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e la cui mancata osservanza è sanzionata, con D.A. 516/95 e SS., con la perdita del relativo diritto di credito maturato dagli armatori inadempienti.
               Nella fattispecie codesto Assessorato, considerata scontata la perdita del diritto all'indennità spettante all'armatore, non solo come tale, ma anche nell'ipotesi in cui lo stesso dovesse risultare marittimo componente l'equipaggio del natante di cui è armatore, chiede di sapere quale comportamento adottare, nella diversa ipotesi in cui gli armatori, ai quali è stata inflitta la sanzione "de quo" risultino marittimi imbarcati anche in altri natanti di cui non hanno l'armamento e con i quali hanno osservato il relativo periodo di fermo.
   
               2. In ordine a quanto sopra esposto lo scrivente Ufficio rileva che nell'ipotesi di armatore/marinaio imbarcato su natante, si assommano due figure diverse, che, ad avviso dello scrivente, vanno tenute distinte, e cioè l'armatore proprietario del natante e il marittimo componente l'equipaggio.
               Certamente, in base alle norme in vigore, l'armatore che non rispetta i contratti collettivi di lavoro o viola le norme relative all'esercizio della pesca subisce per espressa disposizione di legge (art. 12 L.r. 25/90) la sanzione amministrativa della decadenza da ogni agevolazione.
               Non verrà, quindi, corrisposto il premio di cui all'art. 14 (1°, 2° e 3° comma L.r. 26/1987, nè il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'art. 9 L.r. 25/90, nè, in genere, qualsiasi contributo o agevolazione che sia riferibile all'armatore-proprietario.
               Dall'armatore, però, va distinto il marittimo componente l'equipaggio, ovviamente iscritto come tale nel ruolo di equipaggio, a cui spetta l'indennità di fermo per il periodo normativamente previsto.
               Se, come ha sempre sostenuto lo scrivente, il premio di fermo supplementare (o obbligatorio) va considerato un ristoro economico per le giornate lavorative in cui allo stesso è vietata qualsiasi attività retribuita, non sembrano sussistere gli estremi perchè l'armatore venga penalizzato come marittimo componente l'equipaggio di un natante.


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