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Gruppo XIV Prot._______________/20.98.11


OGGETTO: Beni pubblici.- Patrimonio.- Concessioni a titolo gratuito.

DIREZIONE REGIONALE
DEL PERSONALE E DEI SS.GG.
(Rif. nota n. 263/Gr. IV del 22.1.98)
S E D E

1.- Con la nota emarginata - premesso che, a far data dal 1921, l'Accademia di XXXXXXXXXXXX di Palermo, aveva avuto l'uso governativo di un appartamento residenziale del Palazzo dei Normanni; che, necessitando detti locali per l'attività dell'A.R.S., l'Accademia ha usufruito, quale sistemazione provvisoria, di un appartamento il cui onere di locazione, in conformità alle previsioni dell'art. 4 della l.r. 7 febbraio 1957, n. 17, è stato sostenuto dall'Amministrazione regionale; ed infine che la medesima istituzione, dal 1971, usufruisce di un immobile denominato Palazzo XXXXXX, acquisito al patrimonio indisponibile della Regione in forza della citata l.r. 17 del 1957, e concesso in atto all'Accademia, a quanto emerge dalla richiesta di parere, in uso governativo gratuito - è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa la legittimità dell'ulteriore concessione del suddetto immobile all'Accademia predetta in uso governativo a titolo gratuito, ovvero se la concessione in questione debba essere assentita nel rispetto delle disposizioni recate dalla L. 11 luglio 1986, n. 390, con la conseguente determinazione del canone ricognitorio dalla stessa legge previsto.
In tale ultima ipotesi si chiede altresì di individuare il periodo dal quale dovrebbe avere decorrenza il canone annuo da richiedere.

2.- Ai fini della soluzione della questione proposta va preliminarmente osservato che in materia di beni demaniali e patrimoniali regionali, non avendo la Regione provveduto a porre una propria disciplina legislativa organica, trovano applicazione le leggi statali in materia.
Premesso quanto sopra si rileva che nella fattispecie prospettata non sembra possa farsi luogo ad una c.d. "concessione in uso governativo", in quanto tale possibilità appare limitata, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", all'esclusiva ipotesi di destinazione del bene "ad un servizio governativo", assunto dunque, come servizio pubblico, direttamente dall'autorità governativa nazionale, o per quanto qui rileva regionale, e strutturalmente inserito pertanto nell'organizzazione burocratico-amministrativa.
Nell'ipotesi che ci occupa, invece, trattasi di una istituzione culturale dotata, a quanto risulta allo scrivente, di personalità giuridica di diritto privato, ovviamente distinta pertanto dall'Amministrazione regionale, e per la quale non può che trovare applicazione quanto disposto, in via generale, dalla L. 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici".
Tale legge, infatti, al comma 1 dell'art. 1 specificatamente statuisce che "l'Amministrazione finanziaria (n.d.r.: cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.D. 2440 del 1923, spetta l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di proprietà privata, mentre la relativa competenza, in ambito regionale, risulta assegnata, in forza del disposto dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, alla Presidenza della Regione-Direzione del personale e dei servizi generali) può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; ..."
Il medesimo comma statuisce poi che le "concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio."
E poichè l'Accademia di XXXXXXXXXXXX risulta appunto inserita nella richiamata tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834, non appare dubbio che nei suoi confronti - proprio in quanto istituzione culturale, ed anche a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica, pubblica o privata, alla stessa attribuita - possa essere assentita, in forza della riportata L. 11 luglio 1986, n. 390, ed alle condizioni previste dalla medesima, la concessione del bene di che trattasi.
Va a tal punto rilevato che il provvedimento da porre in essere rientra nella categoria delle concessioni traslative di facoltà giuridiche su beni pubblici, con i quali atti negoziali l'Amministrazione attiva conferisce facoltà, o diritti, su beni demaniali o patrimoniali indisponibili. Correlata all'attribuzione delle facoltà e dei diritti è l'accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo, tra i quali assume rilevanza la corresponsione del canone.
Ad avviso dello scrivente non pare legittimo ipotizzare che, in sede di emanazione del provvedimento di che trattasi, si individui una decorrenza dell'obbligo di corresponsione del canone ricognitorio da determinarsi a fronte della nuova concessione da assentirsi, temporalmente antecedente rispetto al momento in cui si perfezionino tutti gli elementi necessari per l'esistenza dell'atto. Ed invero, di regola, gli atti amministrativi non hanno effetto che per il futuro, dato che la irretroattività degli atti in genere costituisce nel nostro sistema positivo un principio di carattere generale per la garanzia della certezza delle situazioni giuridiche e per la salvaguardia dei diritti dei terzi (cfr.: Virga, Diritto amministrativo - Atti e ricorsi, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 110). In particolare poi si osserva che la facoltà di fissare espressamente una decorrenza retroattiva può essere riconosciuta all'autorità amministrativa solo nell'ipotesi in cui gli effetti siano favorevoli per il destinatario, e non qualora riducano, limitino o estinguano diritti e facoltà già accordate, o impongano l'adempimento di nuovi obblighi.
Ovviamente, però, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di attivare gli idonei strumenti per recuperare le somme corrispondenti alla mancata imposizione di alcun canone per il periodo pregresso - attraverso ad esempio la proposizione, nei confronti dell'Ente beneficiario e nel rispetto del termine di decadenza applicabile alla fattispecie, di un'azione generale di arricchimento, e salva un'eventuale azione di responsabilità amministrativa, sussistendone i presupposti e qualora si accerti l'esistenza di danno erariale - la questione relativa alla perdurante mancata corresponsione di corrispettivo a fronte della concessione all'uso dell'immobile di che trattasi in atto assentita, potrebbe trovare soddisfacente composizione in via transattiva.
Conclusivamente, pertanto, si ritiene necessario procedere in tempi brevi all'eliminazione dell'attuale stato di mancata applicazione della normativa posta in materia di disciplina delle concessioni di beni immobili demaniali e patrimoniali da assentire specificatamente in favore di enti ed istituzioni culturali, mentre non appare possibile, in sede di emanazione del nuovo provvedimento concessorio determinare una diversa decorrenza del canone ricognitorio al fine di sanare l'attuale disapplicazione della disciplina richiamata.



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