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Gruppo XIV Prot._______________/21.98.11
OGGETTO: Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di controlli.


SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 53/OR/Gr. II del 21.1.98)
S E D E


1.- Con la nota emarginata è stato trasmesso allo scrivente, per acquisirne l'avviso, uno schema di norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di controlli amministrativi, sul quale la Commissione paritetica di cui all'art. 43 St., ha già manifestato un complessivo orientamento favorevole.
L'avviso dell'Ufficio viene altresì, in particolare, richiesto sulla problematica connessa ad una eventuale disciplina, in tale sede, di un sistema di controllo sulla gestione degli enti locali, attesa la competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in ordine al "regime degli enti locali", dalla lett. o) dell'art. 14 dello Statuto.

2.- Nel rimettere alle determinazioni politiche e di merito ogni valutazione in ordine alla circostanza che, con le norme contenute nello schema proposto, verrebbe meno l'attuale equiparazione tra Stato e Regione siciliana in ordine al sistema dei controlli - equiparazione sino ad oggi assoluta, in forza del rinvio dinamico alla legislazione statale in materia di funzioni della Corte dei Conti contenuto nell'art. 2 del Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di istituzione delle Sezioni della Corte dei Conti per gli affari concernenti la Regione siciliana, dal quale consegue l'applicazione nella Regione delle norme che regolano il suddetto sistema dei controlli nei confronti dello Stato (cfr.: Corte Cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 40) - sotto un profilo tecnico-giuridico, si osserva quanto segue.
Lo schema proposto, come peraltro rilevato nella nota che si riscontra, riprende, in buona sostanza, le disposizioni, riguardanti le Regioni a statuto ordinario, contenute nel comma 32 dell'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.", nonchè i commi 4 e 6 dell'art. 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti".
Sotto il profilo giuridico-amministrativo non può non riscontrarsi che positivamente lo sfoltimento operato in relazione ai controlli di legittimità e la contestuale previsione di un controllo sulla gestione, teso viceversa ad accertare l'efficienza, l'economicità e l'idoneità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale, strumento che tutta la più recente dottrina ritiene più confacente al risultato che un efficace sistema di controllo dovrebbe perseguire.
Si rappresenta, però, che si appaleserebbe necessario, per disciplinare compiutamente la materia, prevedere altresì, o un rinvio dinamico alla legislazione statale in argomento, ovvero integrare le previsioni recate dallo schema in esame con talune disposizioni riguardanti in particolare le procedure da osservarsi per l'esercizio dei previsti controlli: preventivo di legittimità e successivo sulla gestione.
Ed invero andrebbero quantomeno richiamate - o specificatamente poste - disposizioni concernenti il termine entro cui il controllo di legittimità va esercitato e l'efficacia ed esecutività dei provvedimenti sottoposti ad esame (cfr.: comma 2, art. 3, L. 20/1994, come risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 2, D.L. 543/96, nel testo modificato dalla legge di conversione 639/96); i programmi ed i criteri cui improntare i controlli sulla gestione (cfr.: comma 4, ultimo periodo, art. 3, L. 20/1994, e succ. mod. ed integr.); le facoltà attribuite alla Corte per rendere effettivo il controllo sulla gestione (cfr.: commi 8 e 9, art. 3, L. 20/1994).

Per quanto attiene poi l'eventuale inserimento nello schema in esame di norme concernenti gli enti locali, e specificatamente la previsione di sottoporre anch'essi ad un controllo sulla gestione da attribuire alla Corte dei Conti, si rileva che appaiono condivisibili le perplessità espresse a tal proposito dalla Commissione paritetica in ordine alla legittimazione della stessa per quanto attiene la materia in argomento.
Ed invero l'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana della materia relativa al "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" (art. 14, lett. o), dello Statuto) - entro cui rientra conseguentemente anche la competenza in ordine al controllo sui relativi atti e sugli stessi enti - appare escludere che possa addivenirsi ad una disciplina concordata della fattispecie in questione.
Peraltro, pur tenendo in debito conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, ha affermato che "le previsioni costituzionali attinenti ai controlli di legittimità (o a quelli di merito a fini di riesame) su singoli atti amministrativi non possono essere interpretate quali norme preclusive di altre forme di controllo, e segnatamente del controllo sulla gestione nei confronti dei comuni e degli altri enti locali", ed ha pertanto dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 3, commi 4 e 7, della L. 20 del 1997, nella parte in cui dispone l'estensione del controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei Conti agli enti locali, non può non rilevarsi come nessuna preclusione ad una disciplina di tale forma di controllo da porsi con legge della Regione, supportata dalla specifica competenza legislativa sopra indicata, appare essere affermata, nè tantomeno è dato neppure intravedere una riserva alla legge statale di tale disciplina.
E dunque, non trattandosi, nè da un punto di vista sostanziale, nè formale, di attuazione dello Statuto, bensì riguardando le eventuali norme da porre in essere materia che ben può essere disciplinata dall'organo legislativo regionale, si rappresenta che il ritenerne la competenza da parte della Commissione paritetica potrebbe apparire, da un lato, lesivo delle prerogative statutarie, e dall'altro, attesa la particolare procedura (rinforzata) necessaria per la formazione delle norme di attuazione, foriero di problematiche nell'ipotesi in cui, in prosieguo, si ritenga necessario, o quantomeno opportuno - trattandosi di valutazioni discrezionali connaturate alla mutevolezza degli orientamenti ed al mutare delle condizioni di riferimento - intervenire a modifica del sistema che oggi si intende regolare.




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