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XIV                   /22.98.11
OGGETTO: Impresa e società. Società semplice agricola. Modalità di costituzione.

   
   
                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                   Direzione I
                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con la lettera in riferimento codesta Amministrazione pone all'Ufficio un quesito concernente la circolare assessoriale 14 marzo 1997, n. 227, che - nel disciplinare le condizioni per l'accesso agli aiuti speciali previsti dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2328/91 a favore dei giovani agricoltori per il primo insediamento - al punto 3, tra l'altro, subordina la concessione dei predetti aiuti alla "titolarità o contitolarità di impresa familiare di cui all'art. 230 bis del c.c. costituita con atto pubblico", ovvero alla "partecipazione a società di persone avente come oggetto esclusivo la gestione di una azienda agricola, semprecchè trattasi di società costituita con atto pubblico".
               Premesso che il quesito è stato sollevato a seguito delle perplessità formulate sulla problematica dalla Confederazione italiana agricoltori, in particolare vien chiesto se la forma speciale dell'atto pubblico prevista dalle disposizioni sopra riportate sia o meno conforme alla "normativa vigente in materia".
   
   2.          Il problema prospettato va risolto, ad avviso dello scrivente, alla luce dei principi generali che regolano la forma per la costituzione della società di persone e dell'impresa familiare.
               Al riguardo va rilevato che ai sensi dell'art. 2251 del codice civile il contratto di società semplice "non è soggetto a forme speciali": per esso vale, dunque, il principio della libertà delle forme, "salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti"; la riserva, in particolare, si riferisce all'art. 1350 n. 9 del c.c. il quale richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata), sotto pena di nullità, per i contratti di società con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato.
               Fuori da queste ipotesi il contratto di società può quindi formarsi anche oralmente e può altresì formarsi tacitamente, ossia desumersi dal comportamento concludente delle parti (c.d. società di fatto).
               E' da notare che la disciplina posta per la società semplice dall'art. 2251 c.c. trova applicazione, in virtù dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c., anche per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice le quali, in quanto società di persone, costituiscono pur sempre altri tipi di società cui è possibile ricorrere per l'esercizio di attività agricola.
               Per quanto poi concerne l'impresa familiare, sebbene l'art. 230 bis c.c. non contenga alcuna esplicita previsione circa la forma per la sua costituzione, va rilevato che, secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti, ad integrare la fattispecie di cui trattasi "è sufficiente il fatto giuridico dell'esercizio continuativo di attività economica da parte di un gruppo familiare, non essendo a detto fine necessaria una dichiarazione di volontà o, addirittura, un negozio giuridico" (cfr. Cass. civ. 16.4.1992 n. 4650; 20.1.1993, n. 697; 16.7.1981 n. 4651; in senso conforme Enciclopedia giuridica Treccani, voce IMPRESA FAMILIARE, vol. XVI, 1989, pag. 2).
               Conseguentemente il requisito formale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata richiesto per l'impresa familiare dall'art. 5, comma 4, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non rileva ai fini dell'esistenza della stessa, bensì ai soli fini fiscali ivi indicati (cfr. Comm. Trib. centr. 29.11.1989, n. 7169).
               Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in esame, può affermarsi che, alla stregua di quanto sopra detto, il requisito dell'atto pubblico, previsto dal punto 3 della circolare n. 227/1997 per la costituzione della società semplice e dell'impresa familiare, non sembra essere conforme alla normativa vigente la quale risulta, piuttosto, improntata al principio della libertà delle forme; tale considerazione, del resto, non appare contraddetta da quanto disposto dall'art. 3, commi 68 e 69 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dalla Confederazione italiana agricoltori nella nota 25 novembre 1997, n. 39 allegata alla richiesta di parere, atteso che l'eventuale regolarizzazione, con scrittura privata autenticata, ivi prevista per le società di fatto o irregolari, non incide, in ogni caso, sui principi generali di cui all'art. 2251 c.c.
               Infine va rilevato che la forma speciale richiesta dalla sopra citata circolare sembra porsi anche in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, il quale - disponendo che "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria" - comporta l'obbligo per la stessa pubblica amministrazione di gestire le attività istruttorie in modo tale da evitare di aggravare le parti interessate con oneri non giustificati quali appunto quelli concernenti l'acquisizione di documentazioni inutili e superflue ai fini dello svolgimento del procedimento.

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