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Gruppo XIV Prot._______________/26.98.11
OGGETTO: Beni pubblici.- Demanio.- Canone per concessioni turistiche.

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE (Rif. nota n. 1280/Gr. XIII del 28.1.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata - indirizzata anche, per acquisire l'avviso del competente organo centrale, al Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale del demanio e dei porti - è stato chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di applicare le misure del canone annuo previste per le concessioni di demanio marittimo assentite per utilizzazioni turistiche e ricreative ad uso pubblico in una concreta fattispecie relativa ad una area demaniale sulla quale insiste un complesso fieristico.
La questione proposta trae origine da una specifica istanza avanzata dalla Ditta XXXXXX., soc. coop. a r.l., per usufruire del canone di concessione agevolato di che trattasi, giustificata in buona sostanza dalla considerazione che l'attività fieristica "muove masse di interessi non solo commerciali ma propriamente turistici", e che, specificamente, l'attività dalla stessa Ditta negli anni esercitata ha costituito un "evidente sostegno all'offerta turistica della Sicilia e di Catania in particolare".

2.- Considerato che in forza del rinvio operato inizialmente dall'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, e successivamente, dal D.P.Reg. 26 luglio 1994, emanato in attuazione dell'art. 156 della l.r. 1° settembre 1993, n. 25 e riguardante la determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo, trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni statali in materia - e specificatamente quelle contenute nel decreto 19 luglio 1989, emanato, dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 1989, n. 160 - destinate ovviamente a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, si rappresenta l'opportunità che codesto Assessorato acquisisca in ogni caso idonei elementi di valutazione, atti alla soluzione della problematica proposta, presso la competente Amministrazione statale, già peraltro investita della questione.
Rilevato tuttavia che il richiedente Assessorato non si è limitato a porre la problematica all'indicato Organo statale, ma ha espressamente richiesto l'avviso dello scrivente sulla questione, non ci si esime dal fornire la propria interpretazione al riguardo.

3.- La possibilità di usufruire di un canone concessorio agevolato, specificatamente previsto per le utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico di beni demaniali marittimi va strettamente correlata alla destinazione esclusiva, o quantomeno prevalente, dei beni in questione alle finalità indicate.
In forza di tale semplice considerazione, nonchè delle puntuali indicazioni fornite dal Ministero della marina mercantile con circolare n. 262, serie II, del 22 marzo 1990, in ordine ai criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime fissati dal decreto interministeriale 19 luglio 1989 in attuazione del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, la richiesta avanzata dalla Ditta XXXXXX. appare da rigettare.
Ed invero la materia relativa alle varie tipologie di manifestazioni fieristiche normativamente disciplinate: fiere, mostre ed esposizioni - così come pure quella usualmente connessa dei mercati - rientra nella più ampia materia del commercio, al cui esercizio risulta asservita e strumentale, apparendo la relativa attività finalizzata alla creazione di manifestazioni promozionali e/o di vere e proprie occasioni di commercio. Le eventuali, presumibili e positive, ricadute turistiche delle varie manifestazioni organizzate sul territorio non consentono di connotare l'attività finalizzata alla relativa organizzazione come attività turistica o ricreativa, poichè gli effetti suddetti, oltrechè eventuali, appaiono in ogni caso secondari ed indiretti.
Peraltro si osserva che il beneficio di che trattasi non può essere assentito, in conformità a quanto si desume anche dalle indicazioni fornite nella citata circolare ministeriale, neppure per quelle attività - pur qualificabili turistiche o ricreative - che per loro stessa natura, non essendo strettamente connesse alla fruizione delle varie categorie di beni demaniali marittimi o del mare territoriale, "possano impiantarsi anche su aree diverse senza che ne resti alterata la funzione", e va parimenti escluso qualora l'attività esercitata assuma una "preponderante qualificazione di attività commerciale", rimanendo in tale ultima ipotesi non soddisfatto il richiesto requisito dell'uso pubblico.
Chiarisce inoltre la medesima circolare che la norma di che trattasi ha inteso agevolare le utilizzazioni strettamente connesse "all'uso normale del demanio marittimo e delle acque costiere senza che si costituiscano incentivi in favore della localizzazione, su tali aree, di altre attività le quali, pur rientrando nel campo del turismo e dell'impiego del tempo libero, possono essere collocate altrove, salvaguardando, in tal modo, la migliore destinazione del demanio marittimo ai pubblici usi degli arenili e del mare, in forma libera o aziendale".
Dal complesso di considerazioni svolte ne consegue, ad avviso dello scrivente, l'impossibilità di accogliere la richiesta di beneficio di che trattasi, sia perchè la Ditta istante non opera nel settore turistico o ricreativo, sia perchè non appare in alcun modo suffragata quella correlazione tra il bene demaniale marittimo e l'attività esercitata, che appare perseguita dalla norma.

Si osserva, infine, che non conduce a diverse soluzioni l'esame della successiva legislazione statale intervenuta sulla materia.
Ed invero anche l'art. 3, comma 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 dicembre 1993, n. 494, limita all'utilizzo per finalità turistico-ricreative la nuova disciplina prevista in tema di canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, e, nella classificazione delle aree in diverse categorie, mantiene la nozione di uso pubblico quale presupposto per l'applicazione della normativa.
In ultimo, l'art. 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, specifica che i canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato D.L. 400 del 1993, sono applicabili "alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative".
Non risultando pertanto assolutamente modificate le ipotesi di utilizzazione in cui trova applicazione la specifica determinazione del canone normativamente prevista, non può che farsi riferimento alle considerazioni già espresse per delimitare e definire la nozione in questione.


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