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    II                  /27.98.11
OGGETTO: Mancato completamento orario di servizio.

   
   
                                       
                                        ASSESSORATO REGIONALE DEL
                                        TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
                                                    P A L E R M O
   
e, p.c.                        DIREZIONE REGIONALE DEL
                                        PERSONALE E DEI SERVIZI
                                        GENERALI
                                                    S E D E
   
               1. Con la suindicata nota codesto Assessorato regionale chiede di conoscere quali conseguenze amministrativo-contabili produca il mancato completamento dell'orario d'obbligo contrattuale che, secondo la previsione contenuta nel protocollo d'intesa stipulato in materia con le organizzazioni sindacali, ove vengano adottati in sede di contrattazione decentrata sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, viene accertato su base mensile, anzichè settimanale.
               Al riguardo viene evidenziato che, se l'Amministrazione si limitasse ad effettuare il recupero mediante trattenute sullo stipendio, pur ritenuto praticabile quando il debito d'orario si verifichi una tantum, si verrebbe a configurare una sorta di rapporto di lavoro ad orario ridotto.
   
               2. Prima di esaminare il quesito posto da codesto Assessorato si reputa opportuno procedere ad un breve excursus del quadro normativo relativo alla disciplina dell'oraio di lavoro applicabile al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.
               L'art. 28 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 stabilisce che, per i dipendenti della Regione siciliana, l'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali. In seguito l'art. 3, co. 1, della l.r. 19 giugno 1991, n. 38 ha demandato agli accordi sindacali, stipulati ai sensi della stessa legge, alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro ed in particolare (cfr. lett. e) per ciò che riguarda la disciplina dell'orario di lavoro, la durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto.
               Anche l'art. 4 del D.P.Reg. 30 gennaio 1993, dopo aver esposto i criteri che dovevano regolare la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito della negoziazione contrattuale, ha, al co. 3, rinviato l'emanazione della relativa disciplina ad un successivo accordo quadro. Tale accordo è intervenuto nel 1997 (D.A. 4015 dell'11 agosto 1997, di recepimento del protocollo d'intesa siglato dalle OO.SS. in data 6 giugno 1997) ed in tal modo è stato introdotto l'istituto dell'orario flessibile ovvero la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio e il termine della prestazione lavorativa, fermo restando l'obbligo del completamento dell'orario contrattuale che però viene accertato su base mensile, anzichè settimanale.
               L'unica ipotesi contemplata dalla normativa regionale concernente la possibilità per i dipendenti regionali di non recuperare mediante prestazioni di lavoro straordinario i permessi eventualmente fruiti e di compensarli mediante trattenute sullo stipendio è quella contenuta nell'art. 24, c. 5, del d.p.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, il quale dispone che, nei casi in cui per eccezionali motivi del dipendente non sia possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessivamente spettante al dipendente per il numero di ore non lavorate. Ma tale disposizione non sembra applicabile al caso in esame, dal momento che i permessi ex art. 24 d.p. Reg. 11/95 sono concessi a domanda, quindi autorizzati e in ogni caso non possono essere superiori a 36 ore annuali, e dunque hanno carattere di eccezionalità. Mentre nel caso descritto da codesto Assessorato, in assenza di autorizzazione, il volontario mancato completamento dell'orario d'obbligo contrattuale sembra configurare una ingiustificata interruzione della prestazione da parte del lavoratore.
               Tale comportamento, pertanto, costituendo mancanza ad un obbligo di servizio comporterà tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, che non possono esaurirsi nella decurtazione del trattamento retributivo, diretta conseguenza dell'interruzione del sinallagma, ma non potrà mai avere l'effetto di rimodulare l'orario di lavoro secondo le esigenze del dipendente.
               Si è comunque disponibili a tornare sull'argomento ove la Direzione regionale che legge per conoscenza fornisca ulteriori elementi di valutazione.


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