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    III                   28-42.98.11
OGGETTO: Idrocarburi - Direttive CE 94/22 e D.L.vo 625/1996. Permessi di ricerca.

   
   
   
                 ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
                     (rif. nota n. 25055 del 28.1.98)
                     (rif. nota n. 23551 del 9.2.98)
                     (rif. nota n. 5722 dell'11.3.98)
                     (rif. nota n. 2981 del 16.3.98)
                                               P A L E R M O
   
   
   1.          Con quattro diverse note codesto Assessorato ha posto allo scrivente Ufficio diverse problematiche concernenti la materia degli idrocarburi e derivanti dalla direttiva comunitaria (94/22/CE) e dal D.L.vo 625/96 di attuazione della direttiva appena citata.
               Con la prima nota (n. 25055 del 28 gennaio 1998) codesto Assessorato chiede di conoscere se può ritenersi ancora sussistente, in relazione alle disposizioni dettate dal D.L.vo n. 625/1996 e alle direttive comunitarie, il diritto di prelazione a favore dell'E.M.S. statuito con art. 2 L.r. n. 2/1963.
               Con la seconda nota (n. 23551 del 9 febbraio 1998) codesto Assessorato nel prendere atto dei pareri resi dallo scrivente in data 21 ottobre e 13 novembre 1997, chiede se possano essere assentiti provvedimenti di proroga nei confronti di quei richiedenti che abbiano ottemperato agli obblighi di programma - e per i quali nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di proroga stessi, codesto Assessorato ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'attività.
               Con successiva nota (n. 5722 dell'11 marzo 1998) codesto Assessorato ha fatto pervenire un rapporto del Corpo regionale delle miniere, in cui si manifestano perplessità sulla situazione che si viene a creare in capo alle ditte che, pur in presenza di un parere favorevole alla prosecuzione dell'attività manifestato da codesto Assessorato, si trovano, di fatto, ad operare in assenza di titolo.
               Infine, con nota n. 2981 del 16 marzo 1998 codesto Assessorato, premesso che l'XXX s.p.a. ha chiesto la voltura delle intestazioni dei titoli minerari intestati alla Società YYYY s.p.a. in conseguenza della fusione per incorporazione stipulata il 14.11.97 con atto pubblico registrato il successivo 20.11.97, chiede che lo scrivente Ufficio si esprima sulla sussistenza in capo a codesto Assessorato della titolarità a rilasciare i decreti di trasferimento della titolarità dei permessi in precedenza accordati all'YYYY s.p.a.
   
   2.          Le problematiche esposte nelle note che si riscontrano costituiscono, in realtà, aspetti diversi della stessa questione già affrontata dallo scrivente Ufficio con nota n. 19680/309.97.11 del 21 ottobre 1997, ossia l'autorità competente al rilascio di permessi di ricerca e concessioni di idrocarburi nell'ambito della Regione Siciliana.
               Nel richiamare il parere già reso e prima citato, lo scrivente non può che ribadire taluni aspetti fondamentali della questione.
               L'articolo 14 dello Statuto speciale riserva alla competenza esclusiva della Regione Siciliana la materia delle "miniere, cave, torbiere e saline (lett. h), nonchè la materia della "industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati". Le norme di attuazione dello statuto, adottate con D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, caratterizzate per pacifica giurisprudenza costituzionale da competenza riservata, hanno previsto una clausola generale e omnicomprensiva in base alla quale "le attribuzioni del ministero dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dall'amministrazione regionale". Pacificamente si ritiene che nell'attribuzione delle potestà legislative e amministrative in materia di "miniere" vi rientri l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
               La situazione non ha subito alcuna modifica nè a seguito della entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, emanata per dare attuazione al Piano energetico nazionale, tanto è vero che codesto Assessorato ha continuato a rilasciare permessi di ricerca senza che l'amministrazione centrale abbia mai posto in dubbio la titolarità regionale della competenza in questione, nè a seguito della emanazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della normativa C.E., il cui articolo 39 espressamente prevede "Le Regioni a statuto speciale...adeguano la loro disciplina..." previsione questa che costituisce il riconoscimento della perdurante titolarità delle competenze amministrative e legislative in capo, per quel che qui interessa, alla Regione siciliana.
               In definitiva, la questione della competenza regionale in materia di idrocarburi è sorta a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31 maggio 1997 di alcune istanze di società private dirette ad ottenere dal Ministro dell'industria, anzichè dalla Regione siciliana, il permesso di ricerca di idrocarburi in aree rientranti nel territorio della Regione medesima.
               A seguito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione con ricorso tutt'ora pendente avanti la Corte Costituzionale, lo scrivente nel parere reso con nota del 21 ottobre 1997 suggeriva a codesto Assessorato un comportamento prudenziale nel rilascio di nuovi permessi di ricerca. Ma l'atteggiamento "prudente" suggerito dallo scrivente non può trasformarsi in comportamento omissivo per tutte le ipotesi che si prospettano e che a parere dello scrivente non presentano grosse problematiche.
               Ci si intende riferire alla proroga dei permessi di ricerca che sia in base alla norma regionale che all'art. 7 del D.L.vo 625/1996 costituisce un diritto per il richiedente che abbia ottemperato agli obblighi di programma e, pertanto, anche nell'ipotesi di una pronuncia costituzionale sfavorevole alla Regione, non potrebbe, tale diritto, essere disconosciuto dallo Stato.
               Non si comprendono, pertanto, le perplessità, nella fattispecie, di codesto Assessorato, che, di fatto, a parere dello Scrivente, non corre alcun rischio nell'assentire, in presenza di tutti i requisiti richiesti, la proroga dei permessi di ricerca.
               Sul punto, poi, non possono non condividersi le perplessità manifestate dal Corpo regionale delle miniere negli atti allegati alla nota n. 5722 dell'11 marzo 1998.
               Invero, codesto Assessorato - ritiene lo Scrivente - non può limitarsi ad "esprimere parere favorevole alla prosecuzione dell'attività", poichè ciò non pone la società interessata in condizione di espletare tutti gli adempimenti necessari ed esperibili solo in presenza di un titolo, inesistente fino a quando non viene rilasciata la proroga.
               Così come non si condividono i dubbi manifestati da codesto Assessorato (nota n. 2891 del 16 marzo 1998) sulla propria competenza ad assentire la voltura delle intestazioni richiesta a seguito di fusione per incorporazione delle due società interessate, semprechè sussistano i necessari requisiti, anche in tale ipotesi, infatti, non sembrano sussistere giustificati motivi di perplessità, non versandosi in situazione suscettibile di conflittualità.
               Infine, per quel che concerne il diritto di prelazione dell'EMS (art. 2 L.r. n. 2/1963) sembra allo Scrivente che, fatti salvi i diritti maturati, tale diritto di prelazione non possa più ritenersi sussistente, non solo per l'esplicita previsione contenuta nell'art. 5, comma 5 del D.L.vo  625/1996, ma perchè conseguenza della normativa C.E. diretta a realizzare, anche nel campo degli idrocarburi, le condizioni di una competizione effettiva attraverso la soppressione di tutti quegli ostacoli che si oppongono alla libera circolazione degli operatori del settore e garantendo, altresì, l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi secondo le modalità che favoriscano una maggiore concorrenza nel settore stesso.


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