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V                       30.98.11
OGGETTO: Determinazione dell'indennità di carica spettante al Sovrintendente dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

   
   
                        ASSESSORATO REGIONALE DEI
                        BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                        E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                       P A L E R M O
   
   
               1. L'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1995 n. 4, dopo avere stabilito che il sovrintendente dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al settimo comma precisa che "con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente".
               In relazione a tale norma, con la lettera sopra indicata, viene sostanzialmente chiesto se il predetto Assessore possa fissare in autonomia l'indennità di cui trattasi, assumendo "come parametro di riferimento il compenso previsto per il Sovrintendente di Catania" ovvero se "in analogia con quanto avviene per le nomine disposte dal Presidente della Regione si debba procedere sulla scorta di una preventiva deliberazione della Giunta regionale".
   
               2. Dal punto di vista testuale l'art. 8 della l.r. n. 4/1995 appare inequivocabilemente formulato nel senso che spetta autonomamente alla stessa autorità competente alla nomina la determinazione dell'indennità da corrispondere al sovrintendente dell'Ente regionale Teatro di Messina. Non ricorre, in effetti, nel contesto della citata norma - che peraltro riproduce sostanzialmente l'art. 8 della l.r. 16 aprile 1986 n. 19 che si occupa del sovrintendente dell'Ente regionale Teatro Massimo Bellini di Catania - l'inciso "previa delibera della Giunta regionale", presente invece nelle disposizioni regionali che espressamente ne prevedono l'intervento nella procedura per la determinazione dei compensi degli organi dalle stesse disposizioni contemplati (cfr. art. 5 l.r. 16 maggio 1978 n. 5 e art. 1 l.r. 11 maggio 1993 n. 15).
               La determinazione dell'indennità in oggetto si appalesa pertanto come questione di puro merito e quindi come tale rimessa alle discrezionali valutazioni di codesto Assessorato che è ovviamente tenuto all'osservanza dei generali principi che supportano l'azione amministrativa.
               In tale prospettiva non appare condivisibile il criterio di attribuire "sic et simpliciter" all'organo de quo la stessa indennità di carica stabilita dal Presidente della Regione per il sovrintendente dell'Ente Teatro Bellini di Catania.
               Il predetto criterio infatti, prescindendo dalla comparazione dei due menzionati enti teatrali, escluderebbe in radice la possibilità di trarre coerenti conclusioni da eventuali loro differenze.
               Si è quindi dell'avviso che il riferimento all'indennità del sovrintendente del menzionato teatro di Catania - i cui criteri di determinazione peraltro non sono desumibili dagli atti allegati alla richiesta di avviso - andrebbe in ogni caso adeguatamente ponderato alla stregua di valutazioni ovviamente rimesse a codesta Amministrazione.
               Quanto fin qui detto lascia comunque impregiudicata la facoltà di codesto Assessorato (cfr. art. 4 D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70) di sottoporre alla Giunta regionale lo schema del provvedimento relativo all'indennità di cui trattasi.
   
               Quest'ultima via è del resto in armonia, come si è sopra accennato, con un costante indirizzo procedurale delineatosi nella normativa regionale in materia, che sebbene circoscritta agli organi di volta in volta specificati, può in ogni caso costituire un parametro di riferimento ove si manifesti l'opportunità di ricondurre il sistema retributivo di specifici organi a criteri di uniformità.


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