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II                     39.98.11
OGGETTO: Mutamento mansioni personale specializzato.
   

                                 ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
                                 COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                                       P A L E R M O
   
p.c.     DIREZIONE DEL PERSONALE E
                                 DEI SERVIZI GENERALI - Gr. I
                                                     P A L E R M O
   

   1.          Con la nota in riferimento, successivamente integrata con nota n. 519 dell'11 marzo 1998 codesto Assessorato, premesso che, relativamente ad alcune unità di "personale specializzato" (come operai restauratori, agenti tecnici elettricisti, radiotelegrafisti, centralinisti), si è posto il problema dell'utilizzo conforme alla qualifica posseduta (per la non rispondenza della singola specializzazione alle esigenze di servizio o per la mancanza delle corrispondenti attrezzature), chiede il parere dello scrivente sulla possibilità di adibire i predetti dipendenti a mansioni ascrivibili alla rispettiva figura professionale generica delineata nella circolare n. 59611 del 25 ottobre 1994.
               Codesta Amministrazione riferisce inoltre che la Presidenza della Regione si è espressa favorevolmente per la fattispecie di operaio specializzato restauratore mentre nessuno avviso è stato espresso in ordine alle altre qualifiche su cui appunto si chiede il parere.
   
   2.          L'art. 16 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nel testo modificato dall'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, relativamente alle mansioni degli agenti tecnici così dispone: "Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale ed allo svolgimento delle mansioni di operatori telefonici, radiotelegrafisti, elettricisti, addetti agli impianti di condizionamento e ad altri compiti tecnici inerenti ai servizi dell'Amministrazione".
               Dalla locuzione finale del predetto articolo ..."e ad altri compiti tecnici"... sembra evincersi che gli agenti tecnici, oltre che ai compiti propri di ciascuna specializzazione, possano essere adibiti allo svolgimento di tutti gli altri "compiti tecnici inerenti ai servizi dell'Amministrazione", che rientrano parimenti nelle mansioni proprie dell'unica qualifica di agente tecnico e sono quindi da ritenersi pienamente fungibili.
               Peraltro l'art. 31, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, - applicabile nell'Amministrazione regionale in virtù del rinvio dinamico disposto dall'art. 87 della l.r. 23 marzo 1971, n. 7 -, dopo avere statuito al comma 1 che l'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica, soggiunge che lo stesso può essere adibito senza limiti di tempo a funzioni diverse purchè corrispondenti alla qualifica rivestita (comma 2); disposizione, quest'ultima, trasfusa nella riforma del pubblico impiego attuata con il d.l.vo n. 29/1993, il cui art. 56, novellato dall'art. 25 del D.P.R. n. 80 del 1998, prevede la possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni equivalenti a quelle per le quali è stato assunto.
               Tutto ciò premesso, passando al caso di specie, è da ritenere che gli agenti tecnici radiotelegrafisti, centralinisti, elettricisti ecc., che non sono utilizzabili per ragioni obiettive per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla loro specializzazione possano essere adibiti al disimpegno di altre mansioni inerenti alla stessa qualifica nelle more della periodica redistribuzione "dei posti degli agenti tecnici per le diverse mansioni" prevista dal comma 2 dell'art. 14 della l.r. n. 145/80. E' in questo contesto normativo infatti che deve trovare adeguata soluzione la problematica della sottoutilizzazione del personale della predetta qualifica prospettata nella richiesta di parere.
               Sul punto comunque va sentita la Direzione regionale del personale e dei servizi generali attesa la sua competenza generale in subiecta materia.
               Meno problematica sembra la soluzione del quesito relativo all'utilizzo dell'"operaio specializzato restauratore". Infatti dalla nota n. 1771/IV/TR del 29 maggio 1997 di codesto Assessorato si rileva che il dipendente di cui trattasi è stato ..."assunto come operaio del ruolo amministrativo regionale"..., ed è a questa qualifica che bisogna avere riguardo per le mansioni da svolgere, che sono quelle indicate dall'art. 18 della l.r. 23 marzo 1971, n. 7; non rilevando la circostanza che al predetto operaio sia stato riconosciuto il servizio non di ruolo reso in qualità di operaio specializzato restauratore.
               Più in generale poi, a seguito della soppressione della tabella C allegata alla l.r. n. 7/1971 cit. (cfr. art. 11, l.r. 10 aprile 1978, n. 2) che prevedeva varie specializzazioni nell'ambito della qualifica di operaio, non sussiste alcuna difficoltà giuridica per l'utilizzo del personale con tale qualifica in questa o quella mansione manuale.


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