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    IV                    /40.98.11
OGGETTO: Consorzio ASI/YYYYY - Pagamento competenze professionisti per piano lottizzazione aree industriali ZZZZZ. Quesiti.

   
   
   
                       ASSESSORATO INDUSTRIA
                                                               PALERMO
   
   
   
           1. Con le note cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine ai quesiti prospettati dal Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Provincia di YYYYYY con due note, rispettivamente, n. 264 del 22/1/98 e n. 772 del 25/2/98, recanti entrambe il medesimo oggetto.
               In particolare, con la seconda summenzionata nota, viene esclusivamente esposta più in dettaglio che nella prima, la fattispecie in oggetto citata.
               Riferisce il Consorzio A.S.I. in questione che il Comitato Direttivo dello stesso, con deliberazione n. 82 del 1°/3/1988, aveva affidato ai progettisti Prof. XXXX, Ing. XXXXX e Ing. XXX l'incarico professionale sia per la redazione del piano di lottizzazione dell'A.I. di ZZZZZZ che per la progettazione di massima ed esecutiva delle opere di urbanizzazione occorrenti.
               Con la stessa deliberazione veniva approvato lo schema di disciplinare -poi regolarmente sottoscritto dalle parti contraenti- recante fra l'altro, all'art. 12 la seguente previsione: "Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista se ed in quanto le opere saranno ammesse a finanziamento dalla Regione o da altri enti statali o comunitari...".
               In data 10/8/1988 i progettisti consegnavano al committente il "progetto" di cui sopra il quale, veniva, nel prosieguo, sottoposto al vaglio del C.T.A.R. con la previsione, fra l'altro, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, anche dei conteggi relativi alle competenze professionali per la redazione del piano di lottizzazione.
               Riferisce il Presidente del Consorzio che l'Organo Consultivo ha in proposito ritenuto "doversi depennare dal quadro economico del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria la previsione di spesa relativa alla redazione del piano di lottizzazione".
               Per la prestazione professionale da ultimo citata, in data 20/4/89, veniva presentata la relativa parcella che il Consorzio, nel presupposto del pagamento a carico del proprio bilancio, con deliberazione n. 322 del 16/10/89, determinava di liquidare imputando la spesa al cap. 232 del bilancio dell'Ente sul quale gravavano "gli oneri derivanti da espropriazioni"; ciò ha dato luogo a perplessità sulla legittimità della imputazione stessa, come evidenziato nell'allegata copia della nota del 20/2/98 a firma del dirigente di ragioneria con la quale si motiva in tal senso il mancato pagamento delle spettanze.
               I progettisti tuttavia hanno ripetutamente sollecitato la corresponsione delle somme di che trattasi ed, in data 5/11/1997, hanno notificato la determinazione di volere ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art. 20 del disciplinare d'incarico.
               Tutto ciò premesso, il Consorzio A.S.I. chiede a questo Ufficio di volersi esprimere circa l'opportunità o meno di resistere nel giudizio arbitrale ovvero di cercare una transazione con la controparte tenuto anche conto dei dubbi espressi circa l'interpretazione dell'art. 12 del disciplinare d'incarico ed altresì della legittimità o meno della imputazione della spesa de qua sul capitolo del bilancio del Consorzio stesso afferente le espropriazioni.
               Secondariamente si chiede anche l'avviso dello scrivente circa la possibilità di applicazione delle norme statali in materia di riconoscimento del debito.
   
               2. In ordine ai superiori quesiti giova premettere che la predisposizione di strumenti urbanistici -sia pure attuativi- come, nella specie, i piani di lottizzazione di aree industriali, rientrano nelle competenze istituzionali dei Consorzi (cfr. art. 3 L.R. 4 gennaio 1984, n. 1) e conseguentemente le relative spese vanno da questi sostenute. Tale sembra essere l'assunto del legislatore regionale allorchè prevede la concessione di appositi contributi anche ai Consorzi industriali da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente (v. art. 11 della L.R. 31/5/94 n. 17 che sostituisce l'art. 25 della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 ed il pedissequo regolamento approvato con Decreto Presidenziale 16 gennaio 1997 n. 15); tali ultimi atti normativi, tuttavia, non possono, ad avviso dello scrivente, considerarsi applicabili alla fattispecie in esame in quanto intervenuti posteriormente alla stipula del disciplinare oggetto della presente richiesta di parere.
               Sembra, dalle superiori premesse di poter concordare con il Consorzio (cfr. la citata delibera n. 322 nel 1989) sul fatto che gli onorari vantati dai progettisti per il piano di lottizzazione de qua debbano essere corrisposti, qualunque sia il capitolo di bilancio su cui imputare la relativa spesa, sempre che la condizione alla quale la corresponsione dei compensi è stata subordinata (cfr. il citato art. 12 del disciplinare di incarico: "se ed in quanto le opere saranno a finanziamento") sia da intendersi verificata, cioè se tutte le opere siano state finanziate.
               A quest'ultimo riguardo va osservato che il verificarsi della suesposta condizione è rilevante sull'esito dell'eventuale giudizio arbitrale sicchè, nel caso affermativo (condizione verificata) anche al fine di evitare le spese del relativo giudizio, si appalesa necessario che il Consorzio corrisponda quanto richiesto oppure, ove fosse possibile, ricerchi la via transattiva con i professionisti anche tenuto conto che la corresponsione degli onorari si sarebbe dovuta commisurare, all'atto della stipula del disciplinare, alla tariffa urbanistica vigente (cfr. art. 9 del disciplinare di incarico tipo per la redazione dei piani particolareggiati approvato con D.A. del 17 maggio 1979 in G.U.R.S. suppl. ordinario n. 24 del 2/6/79 nonchè art. 6 del Regolamento succitato n. 15/1997).
               Da ultimo è appena il caso di osservare che la fattispecie in esame non può essere ricondotta alla materia del riconoscimento del debito, come prospettato nella richiesta di parere, in quanto presupposto per l'applicabilità di detto istituto giuridico è la mancanza di un contratto. Ma, nel caso in specie, si è in presenza di un disciplinare regolarmente sottoscritto, come afferma lo stesso Consorzio, fonte del rapporto giuridico de quo.
               Nelle superiori considerazioni è pertanto il parere dello scrivente.


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