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II                      /50.98.11
OGGETTO: Riconoscimento servizi ex art.11 l.r. 11/88.

   
   
   
                         Assessorato regionale del lavoro,
                         della previdenza sociale,
                         della formazione professionale
                         e dell'emigrazione
                                                       P A L E R M O

                          Direzione regionale del
                          personale e dei servizi generali
                                                       S E D E

   
   
   1.          Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente se sia accoglibile l'istanza, avanzata da un dipendente in possesso della qualifica di assistente tecnico geometra, di riconoscimento dei servizi prestati presso l'Azienda Municipalizzata autotrasporti (A.M.A.T.) come autista di linea.
               Le perplessità sono sorte in quanto, mentre la suddetta Azienda, all'uopo interpellata, ha precisato che la qualifica di conducente di linea è riconducibile alla carriera operaia, codesta Amministrazione sarebbe piuttosto indotta a ritenere fondata la richiesta di riconoscimento dei servizi nella misura del 60% perchè dall'esame della normativa e dei contratti collettivi risulta l'appartenenza dell'istante ad un livello che ricomprende "figure professionali espletanti attività lavorativa propria della qualifica esecutiva".
   
   2.          Non sembra allo scrivente che la richiesta di riconoscimento di che trattasi possa essere accolta.
               Se è vero infatti che le normative riguardanti il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto realizzando la c.d. classificazione unica del personale hanno raggruppato nello stesso livello qualifiche già ricomprese sia nella categoria degli operai che degli impiegati si ritiene che il confronto, dal cui esito dipende la decisione in merito all'istanza, vada istituito, a norma dell'art.11 della l. 11 del 1988, fra le qualifiche o carriere del dipendente, rispettivamente, nell'ordinamento regionale e in quello dell'amministrazione di provenienza.
               Ora, poichè nell'Amministrazione regionale non si rinviene la qualifica di "conducente di linea", la stessa potrebbe assimilarsi a quella di agente tecnico autista e di conseguenza non può considerarsi immediatamente inferiore a quella di assistente tecnico geometra in atto rivestita dall'interessato.
               Tale assunto appare confermato ove si consideri ad esempio che in ambito statale, segnatamente per i ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, il profilo professionale di "conducente di automezzi speciali", benchè appartenente alla quarta qualifica funzionale (e quindi sovraordinato rispetto a quello di "conducente di automezzi" inserito nella terza qualifica funzionale), è stato riconosciuto corrispondente alle qualifiche della carriera ausiliaria ordinaria del previgente ordinamento (cfr. quadro XII allegato alla circolare 14 ottobre 1988, n.23900 del Ministro della funzione pubblica in G.U. Suppl. ord. 8 novembre 1988, n.262).
               Pertanto neanche riguardandolo dal punto di vista delle ex carriere il problema potrebbe venire risolto in maniera diversa atteso che la carriera immediatamente inferiore a quella di concetto, cui apparteneva l'odierna qualifica dell'istante era quella esecutiva e non quella ausiliaria.


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