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XIV                   /52.98.11
OGGETTO: Beni pubblici. Demanio e patrimonio. Cessione. Vincolo di destinazione. Art. 17 l.r. n. 8/78.

   
   
   
                             PRESIDENZA DELLA REGIONE
                             Direzione regionale del personale
                             e dei servizi generali
                                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con la lettera in riferimento codesta Direzione regionale pone all'Ufficio un quesito concernente l'applicabilità dell'art. 17 della l.r. 16 maggio 1978, n. 8 ai sensi del quale "gli impianti sportivi appartenenti al patrimonio del disciolto ente Gioventù Italiana, trasferiti alla Regione siciliana, sono attribuiti al patrimonio indisponibile dei Comuni che ne facciano richiesta, vincolandoli all'uso pubblico a favore delle attività sportive".
               Premesso che tale disposizione è stata emanata a seguito della legge 18 novembre 1975, n. 764 che ha soppresso l'Ente Gioventù Italiana ed ha trasferito alle Regioni i compiti istituzionali, il patrimonio ed il personale dello stesso ente, in particolare vien chiesto se l'efficacia della norma sopra riportata sia venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 1980, n. 180 che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 764/1975, ovvero se la disposizione in questione sia invece applicabile "in virtù" del successivo D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione") che all'art. 11 trasferisce al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà del soppresso Ente Gioventù Italiana.
   
   2.          Ai fini della soluzione del quesito in esame appare opportuno, ad avviso dello scrivente, considerare separatamente da un lato gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 180/1980 sull'art. 17 della l.r. n. 8/1978, e dall'altro i rapporti tra lo stesso art. 17 e le norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica istruzione (D.P.R. n. 246/1985).
               Sotto il primo profilo va rilevato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge n. 764/1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei compiti, del patrimonio e del personale dell'Ente in questione senza l'osservanza dell'art. 43 dello Statuto speciale e cioè senza apposite norme di attuazione, ha implicitamente ed autonomamente determinato la inapplicabilità conseguenziale dell'art. 17 l.r. n. 8/1978 atteso che presupposto per l'operatività della predetta disposizione - e quindi per l'attribuzione degli impianti sportivi del disciolto Ente Gioventù Italiana al patrimonio indisponibile dei Comuni che ne facciano richiesta - è senza dubbio, come si legge nella stessa norma, il previo trasferimento alla Regione del patrimonio dell'Ente di cui trattasi.
               Ciò posto occorre quindi accertare, passando ad esaminare il secondo aspetto della questione, se il più volte citato art. 17 l.r. n. 8/1978 possa trovare applicazione a seguito della emanazione del D.P.R. n. 246/1985 che all'art. 11, primo comma, trasferisce al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili del soppresso Ente Gioventù Italiana "per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria".
                   Al riguardo va osservato che, secondo la prevalente dottrina, il rapporto tra le norme di attuazione e le leggi regionali, trattandosi di fonti destinate ad operare in campi del tutto distinti e per materie diverse, non sembra ordinato secondo un criterio gerarchico poichè, anzi, talora le prime fungono da presupposto per l'applicabilità delle seconde. (vedi Enciclopedia giuridica Treccani voce: Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali, Roma, 1988, pag. 15).
               Tuttavia, proprio in applicazione del principio di competenza - in virtù del quale le materie attribuite alle norme di attuazione sono dalle stesse regolate a preferenza di ogni altra fonte - nella fattispecie sembra che il vincolo di destinazione espressamente previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 246/1985 (esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di assistenza universitaria) ed in forza del quale i beni dell'Ente de quo sono stati trasferiti al patrimonio regionale, debba prevalere su quello diverso (uso pubblico a favore delle attività sportive) di cui all'art. 17 l.r. n. 8/1978.
               Pertanto, considerato che nella materia in cui incidono (attuazione degli Statuti e passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alle regioni) le norme di attuazione si pongono come fonte di carattere esclusivo, essendone ad essa soltanto riservata la disciplina, sembra potersi affermare che la specificità del vincolo posto dal predetto art. 11 ed il conseguente suo rispetto, incidano, di fatto, sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 17 l.r. n. 8/1978 nel senso di impedire l'attribuzione degli impianti sportivi appartenenti al disciolto Ente in questione, ai Comuni che ne facciano richiesta ai sensi della medesima disposizione.
               La soluzione qui accolta risulta, del resto, coerente col sistema delineato; ed invero, diversamente opinando, i predetti impianti sarebbero infatti vincolati ad un diverso uso, ciò che costituirebbe, ovviamente, un limite alla concreta efficacia, nei termini sopra chiariti, delle norme di attuazione ed escluderebbe il rispetto della destinazione dei beni de quibus all'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di assistenza universitaria.


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