OGGETTO: L.R. 10/93 - Art. 20 - Progettazione - Valutazione di impatto ambientale - Competenze tecniche - Quesito.
ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O
1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se per i progetti di opere pubbliche non sottoposte a nulla osta in materia di impatto ambientale, oltre alle usuali competenze tecniche (progettazione, direzione lavori, ing. Capo, collaudatore, geologo e geotecnico), da ammettere a finanziamento, possono essere comprese o meno anche quelle relative alla redazione dello studio di impatto ambientale, facente parte degli allegati di progetto, così come previsto dall'art. 20 della l.r. n. 10 del 1993.
2. La risposta al suesposto quesito non può che essere negativa.
E' di tutta evidenza invero che lo studio di impatto ambientale va predisposto dal progettista solo per quelle opere per le quali è previsto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ex art. 30 l.r. 10/93 e successive modifiche e integrazioni. E' appena il caso di osservare al riguardo che non tutti gli elaborati elencati nell'art. 20 della l.r. 10/93 devono essere sempre presenti qualunque sia l'opera progettata. In proposito giova ricordare che l'art. 16, comma 4, della l. 109/94 e succ. modifiche e integr. -che, com'è noto, disciplina l'attività di progettazione similmente a quanto previsto dall'art. 20 della l.r. 10/93- correttamente include tra gli elaborati di progetto lo studio di impatto ambientale "ove previsto".
Pertanto non possono essere ammesse a finanziamento le competenze tecniche in ordine allo studio di impatto ambientale relativo a progetti di opere pubbliche non sottoposte al nulla osta di cui all'art. 30 della l.r. 10/93.