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    XV                  /61.98.11
OGGETTO: Inquinamento atmosferico - Controlli - Competenza.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   PER IL TERRITORIO E
                                                   L'AMBIENTE
                                                               S E D E
   
               1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente se i controlli sulle emissioni atmosferiche possono essere effettuati dalla Provincia direttamente, senza avvalersi cioè dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (L.I.P.).
               Segnala codesto Assessorato che la questione è stata prospettata dalla Provincia di Messina che, essendo dotata di propri tecnici ed apparecchiature, ha ritenuto di poter procedere direttamente ai suddetti controlli, anche nella considerazione dell'impossibilità di avvalersi del L.I.P., in quanto privo della strumentazione necessaria all'uopo.
               Di diverso avviso appare codesto Assessorato che in linea con l'orientamento già espresso nelle circolari nn. 18042/94 e 11818/V del 1996, ritiene che la L. 31 luglio 1966, n. 615 non lasci margini che consentano alle Amministrazioni provinciali di effettuare i controlli sull'inquinamento atmosferico senza avvalersi del competente L.I.P.
   
               2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
               L'art. 2 del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con l. 21 gennaio 1994, n. 61, -emanato per garantire la continuità dei controlli in materia ambientale a seguito delle abrogazioni, per referendum, delle disposizioni che affidavano alle USL i controlli in materia ambientale- prevede che, in attesa dell'attuazione in sede regionale dell'art. 3 del medesimo decreto legge (e cioè dell'istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente) le province esercitino le funzioni di controllo per la salvaguardia dell'ambiente già di competenza delle U.S.L., avvalendosi dei presidi multizonali e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.
               Con la circolare n. 11818 del 20 giugno 1996 codesto Assessorato, in applicazione della predetta previsione del d.l. 496/1993, per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni ambientali ha disposto che, in attesa della normativa regionale di attuazione del d.l. 496/1993 e succ. modif. e integraz., i laboratori provinciali di igiene e profilassi (che avrebbero dovuto far parte dei presidi multizonali di prevenzione) e le strutture delle unità sanitarie che svolgono attività in materia ambientale continuino a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate.
               Per le considerazioni che saranno qui di seguito svolte, sembra allo scrivente che l'utilizzazione dei presidi multizonali (e quindi, per quanto detto dei L.I.P.), lungi dal costituire una modalità imposta dalla norma, rappresenti una delle modalità operative offerte all'amministrazione provinciale dalla disposizione in esame; la quale non preclude, di conseguenza, la possibilità per la stessa di procedere direttamente -attraverso propri organi- ai controlli in oggetto.
               L'"avvalimento", comunque lo si voglia intendere, presuppone, in generale, il mantenimento delle competenze in capo al soggetto che ne è titolare, "il quale si limita ad utilizzare (a proprie spese) a titolo ausiliario (per finalità di ordine preparatorio, esecutivo o altrimenti ausiliario) l'apparato organizzativo di un diverso soggetto" (così Sandulli, Manuale, p. 238).
               La figura organizzativa è comunque priva di caratteristiche strutturali tipiche, dovendosi invero di volta in volta valutare la stessa in relazione al modo con cui vi si opera concretamente ricorso.
               Quanto poi al problema se il ricorso all'"avvalimento" coesista o meno con modelli operativi diversi, è questione interpretativa che deve essere in particolare valutata sulla scorta del tenore letterale della singola previsione normativa e del contesto in cui opera.
               Ciò premesso, se pacifico appare che la fattispecie in oggetto possa farsi latu senso rientrare nel modulo organizzativo in esame, va altresì rilevato che la stessa si concreta nella mera utilizzazione di un'attività materiale di carattere strettamente tecnico ("....avvalendosi dei presidi multizonali....").
               Fermo restando che il controllo sull'inquinamento atmosferico è e rimane di competenza della provincia (anche a termini dell'art. 13 della l.r. 9/1986, nonchè della l. 61/1994 in mancanza di specifica normativa regionale), non sembra che la previsione normativa di avvalersi dell'opera presidi multizonali (e quindi dei L.I.P.) abbia valenza prescrittiva, ponendosi piuttosto l'avvalimento come uno degli strumenti a cui l'amministrazione provinciale può discrezionalmente fare ricorso per lo svolgimento dei compiti strettamente tecnici connessi alla funzione di controllo di cui è dalla legge investita.
               Pertanto, la ratio della norma appare solo quella di evitare che la provincia si doti degli apparati tecnici ed organici, ove ne sia sprovvista, consentendo alla stessa di avvalersi di altre strutture già specificamente operanti nel campo.
               Di conseguenza, come sopra evidenziato, non appare preclusa alle province regionali, la possibilità di provvedere direttamente ai controlli tecnici in materia di inquinamento atmosferico laddove, come nel caso sottoposto, abbia già le strutture organiche e tecniche per provvedervi.
               Nelle precedenti considerazioni è il parere dello Scrivente.


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