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IV                     64.98.11
OGGETTO: Richiesta di parere al C.T.A.R. ex art. 12, L.r. 21/85. Decorso del termine di 90 giorni dalla richiesta. Valore del silenzio. Quesiti.

   
   
            ASSESSORATO REGIONALE
            LAVORI PUBBLICI
                           P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde vien chiesto allo Scrivente di chiarire se, nel caso di richiesta di parere presentata al C.T.A.R. ex art. 12 della l.r. 21/85, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta, possa ritenersi formato il silenzio-assenso e, in tale ipotesi, quali siano gli effetti di un parere negativo tardivamente reso dallo stesso Comitato.
               I quesiti in esame sono stati sollevati dal Comune di Palermo con nota del 13.12.97 indirizzata a codesto Assessorato.
               In tale nota si rappresenta che in data 1.7.97 l'Amministrazione comunale ha trasmesso al C.T.A.R. il Progetto del Sistema fognario per il disinquinamento della Cala di Palermo, evidenziando l'urgenza di una pronuncia ai fini della utilizzazione di un finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici che prevedeva, quale termine ultimo per la trasmissione degli elaborati progettuali e delle relative approvazioni tecniche e amministrative, il 31.12.1997.
               In data 5.12.97 la stessa Amministrazione Comunale ha inviato al Ministero i predetti elaborati rinviando, per l'acquisizione del parere tecnico del C.T.A.R, "alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 17 della l.r. 10/91".
               Il C.T.A.R. ha replicato con note del 10 e del 19 dicembre 1997, comunicando al Comune che sul progetto de quo era stato espresso parere contrario per modifiche ed integrazioni e contestando la formazione del silenzio-assenso, essendo stato ormai abrogato, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 10/93, il comma 5 dell'art. 12 della l.r. 21/85 che "espressamente attribuiva all'inerzia dell'organo tecnico il vaore di parere favorevolmente reso".
               Al riguardo il Comune di Palermo sostiene invece che l'abrogazione del citato comma 5 non va letta "come abrogazione del silenzio-assenso per i casi di inerzia del C.T.A.R", bensì come "estensione, anche ai pareri del C.T.A.R. della disciplina contenuta nell'art. 17 della l.r. 10/91 che, rispetto al 5° comma sopra richiamato, amplia i poteri dell'organo di controllo prevedendo la possibilità, per una sola volta e con interruzione del termine per il silenzio-assenso, di chiedere integrazioni e chiarimenti".
               Lo stesso Comune sostiene altresì che, se all'inerzia dell'organo tecnico consegue la formazione del silenzio assenso, con il decorso del termine di 90 giorni "deve ritenersi esaurita la funzione...del medesimo organo", che pertanto non potrebbe successivamente adottare un parere in senso negativo.
               Sul punto vien chiesto l'avviso dello Scrivente.
   
   2.          Al fine di valutare se, nel caso di richiesta di parere tecnico al C.T.A.R, il decorso infruttuoso del termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta dia luogo a silenzio-assenso, conviene in primo luogo richiamare il citato art. 12 della l. r. 21/85.
               Questo, nella sua formulazione originaria, dopo avere previsto che il parere tecnico sui progetti di opere pubbliche "deve essere reso entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta" (comma 4), disponeva altresì che "il parere...si intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti" (comma 5).
               Tale ultimo comma è stato tuttavia abrogato dall'art. 28 della L. r. 10/93.
               Come chiarito in premessa, sostiene il Comune di Palermo che l'abrogazione del citato comma 5 non va intesa come soppressione dell'istituto del silenzio-assenso in relazione ai pareri di competenza del C.T.A.R, bensì come estensione al C.T.A.R. della disciplina generale in materia di organi consultivi, di cui all'art. 17 della l.r. 10/91.
               Non sembra allo Scrivente di potere condividere la linea interpretativa suggerita dal Comune di Palermo, per le ragioni qui di seguito rappresentate.
               Il citato art. 17 della l. r. 10/91, al comma 1, effettivamente dispone che "quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta" e, al comma 3, aggiunge che "qualora il termine...sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere".
               Il Comune di Palermo omette però di richiamare il comma 5 dell'articolo in esame, ai sensi del quale "le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini".
               Giova a questo punto ricordare che ai sensi dell'art. 33, comma 6, della l. r. 10/93, nel testo sostituito dall'art. 6 della l. r. 4/96, "il parere del C. T. A. R. sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, artistico, architettonico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, ivi compreso l'eventuale nulla osta in materia di impatto ambientale...nonchè della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale".
               Ora, considerato che il citato comma 5 dell'art. 17 della l.r. 10/91 esclude la formazione del silenzio-assenso in relazione "ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini" e considerato altresì che, come chiarito, il parere del C.T.A.R. sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazioni preposte alla tutela dei predetti beni, opportunamente il legislatore regionale ha ritenuto di abrogare il comma 5 dell'art. 12 della l.r. 21/85 che invece, anche in relazione ai pareri del C.T.A.R., espressamente prevedeva la formazione del silenzio-assenso in caso di prolungata inerzia dell'organo tecnico.
               La disposta abrogazione del citato comma 5 va pertanto intesa, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Palermo, proprio come esclusione della formazione del silenzio-assenso nel caso di mancata pronuncia del C. T. A. R. entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, in linea con quanto previsto dal citato art. 17, comma 5, della l.r. 10/91.
               Conclusivamente può dirsi che in materia di pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche si è ritenuto di dovere conciliare l'esigenza di una maggiore speditezza dell'azione amministrativa, cui è da ricondurre la previsione del silenzio-assenso nel caso di prolungata inerzia dell'organo consultivo, con l'esigenza di garantire un'adeguata tutela a beni primari quali il patrimonio artistico, il paesaggio, il territorio, l'ambiente, l'igiene e la salute dei cittadini.
               Ora, in relazione ai progetti sottoposti alla approvazione del C. T. A. R. che, per la loro entità (importo superiore ai 5 miliardi di lire), potrebbero arrecare particolare pregiudizio ai predetti beni primari, è stata ritenuta prevalente l'esigenza di tutela di tali beni.
               Per questa ragione si è ritenuto di dovere escludere la formazione del silenzio-assenso nel caso di prolungata inerzia da parte dell'organo tecnico.
               Va da sè che, dovendosi escludere la formazione del silenzio- assenso anche nel caso di decorso infruttuoso del termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, il parere reso dal Comitato, anche in senso negativo, oltre il predetto termine deve ritenersi pienamente legittimo ed efficace.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


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