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III                   66/98.11
OGGETTO: Dipendenti EMS - Prepensionamento l.r. n. 23/91, art. 12 - Applicabilità.

   
   
   ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
             P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica concernente la possibilità di applicare, nei confronti di numerosi dipendenti dell'EMS che ne hanno fatto richiesta, l'art. 12 della l.r. 23/91 il quale, al primo comma estendeva i benefici di cui agli artt. 6, 1° comma, e 7 delle l.r. 27/84, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento con venti anni di anzianità che ne avessero fatto istanza entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, e al secondo comma disponeva invece l'estensione dei benefici stessi anche in favore del personale di ruolo dei tre Enti economici (Az.ASI, EMS, ESPI) che con la medesima anzianità di servizio, fosse dichiarato in esubero con deliberazioni adottate dagli Enti medesimi.
               La problematica sorge nell'individuazione della natura del termine di tre mesi di cui al primo comma, essendo allo stesso attribuito carattere ordinatorio dal Commissario Unico dell'EMS, il quale dunque ritiene tuttora applicabile l'art. 12, mentre non aderisce a tale interpretazione codesto Assessorato il quale, viceversa, attribuisce natura perentoria al termine in argomento. Per quanto poi riguarda il secondo comma dell'art. 12, lo stesso non sembra a codesto Assessorato applicabile, occorrendo un piano di riorganizzazione delle piante organiche concordato con i sindacati, e l'individuazione di nuovi organici e dei relativi esuberi.
   
   2.          In ordine a quanto richiesto e specificatamente riguardo alla natura del termine di "tre mesi" di cui al primo comma dell'art. 12 della l.r. 23/91, lo scrivente ritiene di poter concordare con quanto sostenuto da codesto Assessorato; ciò in quanto, in primo luogo, la perentorietà di un termine non deve necessariamente manifestarsi esplicitamente dal testo normativo nel quale si trova inserito, potendo viceversa evincersi implicitamente in relazione allo scopo perseguito dal termine ed alla funzione che lo stesso è destinato ad adempiere (tra le altre v. Cass. Civ. S. n. 4009 del 24.4.87).
               Nella fattispecie la natura perentoria del termine di tre mesi concesso dall'art. 12 in argomento ai dipendenti dell'EMS per decidere se esercitare o meno l'atto propulsivo di opzione, è evidenziata dalla necessità del legislatore di ridurre quanto più possibile lo spazio temporale a disposizione degli stessi per operare la propria scelta, necessità costituita non solo dall'esigenza di porre dei limiti perentori alla possibilità di fruire dell'estensione delle misure agevolative "de quibus" da parte dei dipendenti medesimi, ma anche di concertare nel minore lasso di tempo tutte quelle inevitabili ripercussioni conseguenti ad un ipotizzabile massiccio ricorso al prepensionamento; ripercussioni di natura finaziaria ed organizzativa, che sarebbero state certamente notevolmente amplificate qualora si fosse voluto intendere come ordinatorio il termine di tre mesi, e, dunque, si fosse consentito di diluire nel tempo le opzioni per il prepensionamento.
               E che tale esigenza sia stata avvertita dal legislatore anche durante la stesura del testo normativo in argomento è chiaramente testimoniato dalla circostanza che, in sede di approvazione in Assemblea del testo definitivo, sia stato ritenuto opportuno ridurre il termine di cui si discute, originariamente fissato in 12 mesi, appunto a 3 mesi, modifica che non avrebbe avuto alcuna giustificazione, qualora detto termine non fosse stato inteso come perentorio.
               Per quanto infine concerne il secondo comma dell'art. 12 più volte citato si concorda con codesto Assessorato nel ritenere necessariamente prodromica ad una sua eventuale applicazione la realizzazione del piano di riorganizzazione delle piante organiche così come previsto nel medesimo comma.


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