Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


XIV                   /73.98.11
OGGETTO: Agricoltura - Agevolazioni creditizie e finanziarie in forma associata.

   
   
                  ASSESSORATO REGIONALE
                  AGRICOLTURA E FORESTE
                  Direzione I
                                                    P A L E R M O
   
   1.          La circolare assessoriale 14 marzo 1997, n. 227 - nel disciplinare le condizioni per l'accesso agli aiuti speciali previsti dall'art. 10 del regolamento CEE 2328/91 a favore dei giovani agricoltori per il primo insediamento - al punto 3 individua tra le forme di insediamento ammissibili "la titolarità o contitolarità di impresa familiare di cui all'art. 230 bis del c.c." (punto 3.1) e la "partecipazione in qualità di socio a cooperativa di conduzione" ovvero la "partecipazione a società di persone avente come oggetto esclusivo la gestione di una azienda agricola" (punto 3.2).
               In relazione a tali previsioni codesto Assessorato con la lettera in riferimento chiede all'Ufficio "di esprimere il proprio parere relativamente alla concessione dell'aiuto nel caso in cui gli insediamenti rispettino quanto indicato al punto 3, 3.1 e 3.2 della circolare in questione".
   
   2.          La problematica prospettata si risolve, in buona sostanza, nell'accertare se le forme di insediamento indicate dal punto 3 della predetta circolare siano o meno conformi all'art. 10 del regolamento CEE 2328/91 il quale, tra l'altro, prevede che gli Stati membri possono concedere aiuti speciali al giovane agricoltore che "si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda" assumendo "la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa".
               Al riguardo va rilevato che, per quanto concerne "la partecipazione a società di persone", tale forma di insediamento non sembra porsi in contrasto col requisito sopra indicato, richiesto dal citato art. 10; ed infatti, secondo la dottrina, la figura del socio di società di persone coincide con la figura dell'imprenditore poichè ricomprende quelli che sono gli aspetti tipici dello status imprenditoriale e cioè, in particolare, l'aspetto passivo della sopportazione del rischio d'impresa e quello attivo del potere di direzione dell'impresa stessa.
               Il contratto di società di persone si presenta dunque come il vincolo contrattuale che unisce fra loro più imprenditori i quali esercitano collettivamente, anzichè individualmente, una medesima impresa.
               Sotto tale profilo, quindi, la partecipazione a società di persone risulta conforme anche a quanto previsto dall'art. 10, terzo comma, del regolamento CEE n. 2328/91, ai sensi del quale gli Stati membri definiscono, tra l'altro, le condizioni specifiche del primo insediamento nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo della azienda bensì nel quadro di associazioni o di cooperative, "restando inteso che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda".
               Del resto, anche la partecipazione a società cooperative rispetta il requisito di cui sopra, qualora si consideri che la circolare n. 227/97 richiede espressamente che si tratti di cooperativa di conduzione "purchè a conduzione separata"; tale precisazione, infatti, comporta la necessità che il giovane agricoltore mantenga, pur sempre, la titolarità della propria azienda agricola e conseguentemente la responsabilità della gestione dell'azienda stessa.
               Perplessità suscita invece il riferimento, contenuto nel punto 3.1 della predetta circolare, alla "contitolarità" dell'impresa familiare come condizione per l'accesso agli aiuti speciali.
               Ed invero, secondo la giurisprudenza prevalente, "l'impresa familiare ha natura di impresa individuale, conseguentemente la qualifica di imprenditore spetta solamente al titolare della stessa, non potendo essere attribuita ai collaboratori familiari" (Cfr. Cass. civ. 2.4.1992 n. 4030); questi ultimi, quindi, rilevano solo all'interno del rapporto associativo, mentre nei rapporti esterni con i terzi ha rilevanza solo la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell'impresa; pertanto solo a quest'ultimo, "in qualità di capo dell'azienda" sembra riservata la possibilità di accedere ai contributi di cui trattasi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2328/91.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane