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III                      /76.98.11
OGGETTO: Consorzi A.S.I. di XXXXXX - Affidamento servizi a lavoratori di progetti di lavori socialmente utili.

   
   
   Assessorato regionale Industria
                         P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato sottopone all'attenzione dello scrivente Ufficio una problematica sollevata dal Consorzio A.S.I. di XXXXXX e relativa alla possibilità di affidare servizi di manutenzione di strade, di verde ed impianti, nonchè di custodia e pulizia dei locali consortili a lavoratori già impegnati nel progetto di L.S.U. organizzati in cooperativa sociale, tramite la stipula di una convenzione ex art.5 della legge 381/91 che disciplina a livello nazionale le cooperative sociali e prevede, al citato articolo, la possibilità di stipulare convenzioni con le stesse, purchè composte, per almeno il 30%, di soggetti svantaggiati, per l'affidamento della gestione di servizi.
   
   2.          In ordine a quanto richiesto si osserva che l'emanazione della legge 8 novembre 1991 n.381 è intervenuta per fornire i necessari supporti normativi ad un sistema, quale quello delle cooperative sociali, fortemente in espansione nonchè rilevante per il ruolo chiamato a svolgere; tuttavia il legislatore statale ha con la medesima legge (art.3) demandato alla competenza delle singole Regioni il compito di procedere all'emanazione delle relative norme di attuazione necessarie per la regolamentazione operativa della materia nel suo complesso. In particolare si sollecita l'istituzione di un apposito albo delle cooperative sociali, la determinazione delle modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, nonchè - cosa particolarmente rilevante ai fini che qui interessano -, l'adozione di convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative e gli enti locali.
               In Sicilia, attualmente, malgrado già da tempo di fatto operino numerose cooperative sociali, pur essendo allo studio, non è ancora stata emanata siffatta normativa di attuazione della l.381/91, e la normativa regionale in atto esistente disciplina solo i servizi di natura socio-assistenziale. Il caso di specie, viceversa, concerne la possibilità di stipulare una convenzione di cui all'art.5 l.381/91, ossia una convenzione con una cooperativa che svolge le attività di cui all'art.1, comma 1, lett. b) e che sia costituita per almeno il 30% delle persone svantaggiate di cui all'art.4 sempre della medesima legge statale.
               E' dunque evidente che la mancata emanazione da parte della Regione siciliana di un'organica disciplina normativa che dia attuazione alla legge 381/91 non può, a parere dello scrivente, non ripercuotersi a nocumento della piena operatività dei principi sanciti dalla citata legge statale, creando difficoltà nei rapporti tra enti locali e le cooperative e rischiando di frenare bruscamente il processo di sviluppo e di espansione delle attività cooperativistiche, ancor più ove si rifletta sui particolari obiettivi che la normativa statale persegue e la conseguente natura eccezionale e derogatoria dei rapporti dalla stessa originati, il che sembra necessariamente richiedere l'emanazione di una dettagliata disciplina regionale che ne consenta una completa attuazione ed elimini il rischio, sempre presente in occasione di interventi sociali e promozionali, di un uso distorto delle misure da essa introdotte. Tale carenza legislativa risulta ancor più evidente, a parere dello scrivente, nella specifica ipotesi, che qui ci occupa, delle convenzioni di cui all'art.5 delle più volte citata l. 381/91, la cui stipula non sembra possa prescindere dalla preventiva emanazione di una normativa regionale, che disciplini i molteplici aspetti ad essa demandati dalla norma statale (istituzione albo, predisposizione convenzione-tipo, ecc...) considerata la delicatezza degli interessi coinvolti e, non ultima, la possibilità di derogare agli ordinari principi vigenti in materia di contratti della P.A.
               Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente ufficio ritiene che in attesa dell'emanazione di una normativa regionale che, dando puntuale attuazione alla l. 381/91, conferisca un'organica e completa regolamentazione al fenomeno delle cooperative sociali, non sia applicabile la normativa richiamata dal Consorzio.


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