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III                      /77.98.11
OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXXXX - Dubbi sulla sussistenza del rapporto associativo con l'associazione "YYYYYY.- ZZZZZZ".

   
   
               Assessorato regionale dell'Industria
                                   P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica riferita dal Consorzio A.S.I. di XXXXXX e relativa all'oggetto.
               Per una migliore intelligenza della questione si premette che con istanza del 14 dicembre 1990, il gruppo YYYYYYY/ZZZZZZ chiedeva al Consorzio A.S.I. di XXXXX di essere associato al Consorzio stesso indicando anche il nominativo del proprio rappresentante in seno al Consiglio del Consorzio. Con delibera n.51 del 22 maggio 1991, ratificata dal Consiglio generale con atto n.5 del 21 ottobre 1991, il Comitato direttivo del Consorzio deliberava l'ammissione dell'YYYYYY-ZZZZZ e quantificava il conferimento patrimoniale e il contributo annuale che l'Associazione (nuovo socio) avrebbe dovuto versare al Consorzio.
               L'ammissione al Consorzio e il "quantum" dovuto per legge (art.4 lett. b L.r. 1/1984) e per Statuto (artt.7 e 8) venivano comunicati alla Associazione (nota n.2610/GF/db del 20.12.91) che, tuttavia, non ha mai provveduto agli adempimenti dovuti, ragion per cui č stata dichiarata morosa (delib. del C.G. n.11 del 9/9/94) e quindi esclusa dal Consorzio (delib. del C.G. n.1 del 13.2.97).
             Tuttavia prima di convenire in giudizio l'Associazione onde ottenere quanto, presumibilmente, dovuto, il Consorzio ha chiesto di conoscere:
   - se possa considerarsi instaurato il rapporto associativo con l' YYYYYY-ZZZZZ;
   - se sia sorta in capo all'Associazione l'obbligazione al versamento delle somme richieste dal Consorzio.
   
   2.          Sulla problematica esposta si osserva che il rapporto associativo (Consorzio - YYYYYY-ZZZZZ) a parere dello scrivente č sorto nel momento stesso in cui il Comitato direttivo con atto deliberativo (n.51 del 22.5.91 successivamente ratificato dal Consiglio) ha disposto l'ammissione nel Consorzio della Associazione interessata.
               Non occorreva, infatti, alcuna ulteriore manifestazione di volontā da parte di quest'ultima, atteso che l'Associazione aveva giā manifestato la propria piena volontā con l'istanza del 14 dicembre 1990.
               Pertanto, dal momento in cui si č perfezionato il rapporto associativo, scatta per l'Associazione interessata l'obbligo (previsto dalla L.r. n.1/1984 art.4 lett. B e dallo Statuto-tipo - art.7) del pagamento delle somme dovute. A tale proposito, non appare conducente il mancato insediamento del rappresentante dell'Associazione in seno al Consiglio consortile, tenuto conto che in ogni caso detto insediamento sarebbe stato puramente formale disponendo lo Statuto tipo che i rappresentanti degli Enti morosi possono (non devono) partecipare alle sedute del Consiglio ma senza diritto di voto.
               Per quel che concerne il "quantum" dovuto dall'Associazione, va tenuto presente che l'art.7 comma 4 dello Statuto tipo prevede che il Consorzio debba dichiarare morosi gli Enti che non hanno osservato l'obbligo del versamento dei conferimenti "alle scadenze previste dallo Statuto" e che trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morositā il Consiglio debba deliberare l'esclusione dal Consorzio dell'ente inadempiente. L'art.8 comma 5° (sempre dello Statuto tipo), a sua volta, prevede che il mancato versamento dei concorsi in conto esercizio "entro sei mesi dalla scadenza stabilita in sede di deliberazione" costituisce causa di esclusione dell'ente inadempiente.
               Pertanto, ritiene lo scrivente, che a fronte della totale inattivitā da parte della Associazione interessata, sussista anche una inerzia del Consorzio che avrebbe dovuto procedere a dichiarare la morositā dell'Associazione e, quindi, l'esclusione del socio inadempiente alle scadenze previste dallo Statuto e/o in sede di deliberazione. L'avere disposto l'esclusione, statutariamente prevista, solo a partire dal gennaio 1996, non sembra legittimare la pretesa al pagamento di tutte le quote associative (fino al 1995) avanzata dal Consorzio interessato.
               Invero, occorre accertare i periodi oltre i quali scattava, per il Consorzio, l'onere di provvedere e soltanto per questi ultimi, ritiene lo scrivente, potranno essere avanzate le relative pretese di pagamento.


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