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Gruppo XV Prot._______________/80.98.11

OGGETTO: Parchi. Attivitą agrituristica. Ammissibilitą di realizzazioni e di esercizio in zona "B".





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO



1. Con nota n. 5394/Gr. XII del 17 marzo 1998 codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente sulla ammissibilitą di interventi di agriturismo nella zona "B" del Parco delle Madonie.

Codesto Assessorato rappresenta, in proposito, che il quesito deriva da analoga richiesta effettuata dall'Ente parco Madonie che ha chiesto se quanto autorizzabile per la zona "D" del Parco, a termini del regolamento delle attivitą esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, sia ammissibile anche per la zona "B", stante che l'art. 6 del predetto regolamento prevede, nella zona "B", la possibilitą di modificare la destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti e di realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio delle attivitą agrosilvopastorali, e dato che l'attivitą agrituristica, a termini della l.r. 9 giugno 1994, n. 25, č considerata connessa e complementare a quelle.

Rappresenta, ancora, codesto Assessorato, che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ritiene evidente che la distinzione tra le zone "B" e "D" del Parco (con l'indicazione solo per questa delle attivitą agrituristiche) dovrebbe escludere l'ammissibilitą degli interventi in parola anche nelle zone "B".

Osserva, infine, codesto Assessorato che la circolare dell'Assessore per l'Agricoltura e le foreste n. 239 del 23/7/1997, rimarca che "l'agriturismo č un'attivitą agricola" e che "non si prevede esclusione di territorio per lo svolgimento dell'agriturismo".



2. Sul quesito proposto si osserva quanto segue.

L'essenza dell'attivitą di agriturismo č specificata e ben individuata sia dalla legge regionale 14 giugno 1994, n. 30 sia, particolarmente, dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 (cui la legislazione regionale si rifą), come "attivitą di ricezione ed ospitalitą" (art. 2 l. 730/1985) esercitata da imprenditori agricoli, "attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietą con le attivitą di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali".

Pertanto non sembra doversi condividere l'affermazione che "l'agriturismo č un'attivitą agricola", dal momento che viene qualificata come attivitą ricettiva, ancorchč connessa e complementare con l'attivitą agrosilvopastorale.

Sotto altro profilo, con riferimento alla fattispecie sottoposta, va osservato che lo stesso regolamento delle attivitą esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco delle Madonie, prevede la possibilitą di interventi agrituristici solo nella zona "D" del Parco, e non anche nella zona "B", nella quale autorizza soltanto interventi per l'esercizio dell'attivitą agrosilvopastorale.

Le predette puntuali previsioni recate dal menzionato regolamento non possono, pertanto, non tenersi in considerazione, per ritenere che le disposizioni di cui alla lett. n) dell'art. 6 del regolamento stesso contemplino anche le ipotesi di manufatti destinati all'esercizio dell'agriturismo, laddove lo stesso atto (art. 16, lett. e) autorizza soltanto in zona "D" interventi di agriturismo.

Sembrano, pertanto, condivisibili le soprariferite conclusioni del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, tendenti escludere l'ammissibilitą degli interventi agrituristici nelle zone "B" del Parco delle Madonie.

Nelle superiori considerazioni č il parere dello Scrivente.


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