Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo II                     82.98.11

OGGETTO: Determinazione del trattamento giuridico ed economico applicabile ai dipendenti regionali che transitano alla stessa qualifica di altro ruolo mediante concorso pubblico.

   
ASSESSORATO REGIONALE
             AGRICOLTURA E FORESTE
               - Direzione foreste
                                                         P A L E R M O
   
p.c.     DIREZIONE REGIONALE DEL
               PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI
                                                   S E D E
   


   1.          Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede se a un dipendente dell'Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente, risultato vincitore del concorso per titoli a 66 posti di dirigente tecnico forestale del Corpo regionale delle foreste, sia applicabile il disposto dell'art. 16 del D.P.Reg. 11/95 ovvero quanto previsto dall'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nel testo novellato dall'art. 3, c. 57 e 58, L. 537/93 ed inoltre quale trattamento di quiescenza debba applicarsi in tale ipotesi.
   
   2.          L'art. 16 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 - recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - dispone che "nei casi di passaggio a posizione economica superiore, rispettivamente attraverso la procedura prevista dagli artt. 14 e 15 dell'accordo (progressione orizzontale) e le procedure stabilite per legge (progressione verticale) al dipendente viene attribuito, oltre allo stipendio tabellare annuo iniziale corrispondente alla nuova posizione assunta, l'ammontare complessivo del maturato economico individuale in godimento alla data del transito". Lo Scrivente ha già esaminato, in precedenti pareri, l'ambito di applicazione della predetta norma giungendo alla conclusione che essa operi ogni qualvolta un dipendente consegua un avanzamento di carriera, o in altri termini, il passaggio a una qualifica superiore, anche se per concorso pubblico (cfr. note n. 9669/117.95.11 del 7 giugno 1995, n. 2888/4.97.11 del 10 febbraio 1997 e n. 9457/44.97.11 del 10 maggio 1997).
               La fattispecie sottoposta all'esame dello Scrivente riguarda l'ipotesi in cui un dipendente, già inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente, transiti alla qualifica di dirigente tecnico forestale del Corpo forestale della Regione mediante concorso pubblico. In questo caso, non vi è un passaggio a qualifica superiore, ma soltanto un passaggio tra ruoli della stessa Amministrazione regionale, per cui non si ritiene applicabile l'art. 16 D.P.Reg. 11/95.
               Pertanto, lo Scrivente ritiene debba essere concesso il beneficio di cui all'art. 202 del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3, il quale prevede che al dipendente venga attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o la retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
               Le uniche perplessità sorgono dalla norma contenuta nell'art. 3, comma 58, della l. 23 dicembre 1993, n. 537, che dispone la non cumulabilità del predetto assegno ad personam con altre indennità fisse e continuative spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. Infatti, concludendo per l'applicazione del predetto art. 202 T.U. 3/57, con la conseguente attribuzione dell'assegno personale, lo stesso non potrà essere cumulato con l'indennità spettante al corpo forestale della Regione di cui all'art. 42, comma 1 l.r. 41/85, se non naturalmente, per la quota eccedente. Detto ciò giova riflettere sulla previsione dell'art. 10 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38 - recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997 - secondo cui, nell'ipotesi inversa (passaggio dal ruolo del corpo forestale ad altro ruolo) il dipendente mantiene a titolo di maturato economico la predetta indennità. Ora pur se tale circostanza potrebbe far presumere che il non aver simmetricamente previsto la conservazione del maturato economico nelle ipotesi di transito nella stessa qualifica di altro ruolo possa dipendere da una mera dimenticanza delle parti contraenti si ritiene tuttavia che fintantochè la relativa disposizione non venga introdotta nell'ordinamento regionale non possa che applicarsi il succitato art. 202 in virtù del generale rinvio alle norme concernenti i dipendenti civili dello Stato di cui all'art. 1 della l.r. 29 ottobre 1985 n. 41.
               Per ciò che riguarda invece il trattamento di quiescenza, si ritiene che lo stesso non debba subire alcuna modificazione. Infatti il personale interessato da passaggi di ruolo o di qualifica non può considerarsi alla stregua di nuovo assunto e conseguentemente mantiene il regime pensionistico al quale risultava già soggetto in base all'art. 10 della l.r. 21/86 che distingue a tal fine il personale a seconda che fosse o meno in servizio presso l'Amministrazione alla data dell'undici maggio 1986.
               Lo scrivente è comunque disposto a tornare sugli argomenti trattati ove la Direzione regionale che legge per conoscenza, peraltro già destinataria della nota cui si risponde, fornisca ulteriori elementi di valutazione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane