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Gruppo XV Prot._______________/83-98-11

OGGETTO: Inquinamento acustico. Competenze della provincia regionale.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO




1. Con nota n. 5598/Gr. XVII del 19 marzo 1998, codesto Assessorato, rappresentando che la legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 non ancora recepita dalla Regione siciliana) demanda alle province delle funzioni in materia di inquinamento acustico, ha chiesto allo Scrivente di "esprimere un parere circa le attuali competenze in materia di inquinamento acustico delle province, ed in particolare sull'applicabilità delle norme statali derivanti dalla legge 142, in presenza della norma regionale (L.R. n. 9) ed in assenza dell'approvazione del disegno di legge di recepimento della l. 447".



2. Il quesito posto da codesto Assessorato, peraltro privo dell'orientamento dell'Amministrazione, riguarda la ricognizione normativa delle funzioni della provincia regionale nell'ordinamento regionale piuttosto che un problema giuridico interpretativo di norme giuridiche statutarie, legislative o regolamentari sul quale lo Scrivente, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, è chiamato ad esprimersi.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime di rispondere alle domande avanzate da codesta Amministrazione.


La legge 26 ottobre 1995, n. 447, nel fissare i principi fondamentali e generali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ha previsto che alle province, in materia, spettino le funzioni amministrative ad esse già attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, quelle alle stesse assegnate dalla legislazione regionale attuativa della medesima l. 447/1995, nonchè le funzioni di vigilanza e controllo per l'attuazione delle disposizioni della stessa l. 447/1995.


La Regione siciliana non ha ancora provveduto ad emanare le disposizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Sotto altro profilo, la Regione siciliana, nel recepire con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la legge 8 giugno 1990, n. 142, della stessa non ha, tuttavia, recepito, l'art. 14, che attribuisce alla provincia, tra le altre, funzioni amministrative in materia di ambiente.

Tuttavia, nell'ordinamento regionale degli enti locali, alla provincia regionale tali funzioni risultano pur sempre attribuite dall'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dato che l'inquinamento acustico è pur sempre una specie di inquinamento ambientale.

In ordine all'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza spettanti alla provincia, in assenza di disposizioni regionali attuative della l. 447/1995, dovrebbe trovar applicazione l'art. 14 della legge medesima.

Il predetto art. 14 l. 447/1995, tuttavia, presuppone l'istituzione, nelle regione, dell'Agenzia regionale dell'ambiente di cui all'art. 3 del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 (anch'esso non attuato nella Regione siciliana), delle cui strutture le province regionali dovrebbero avvalersi per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

In ordine a tale disposizione si osserva, anzitutto, che il previsto utilizzo delle strutture dell'Agenzia per l'ambiente, sostanzialmente sembra concretizzare la mera utilizzazione dell'attività materiale di carattere strettamente tecnico delle strutture medesime. Di conseguenza, ove le province regionali siano attrezzate all'esercizio di tali attività, nulla sembra vietare che le stesse provvedano direttamente ai rilevamenti e alle misurazioni del caso.

Inoltre, nella fattispecie, sembra dover trovare applicazione l'art. 02 del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con l. 21 gennaio 1994, n. 61, nonchè quanto disposto in merito da codesto Assessorato con la circolare n. 11818 del 20 giugno 1996, recante "Direttive per assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale".

Infatti, il menzionato art. 02 del d.l. 496/1993 -emanato per garantire la continuità dei controlli in materia ambientale a seguito delle abrogazioni, per referendum, delle disposizioni che affidavano alle USL i controlli in materia ambientale- prevede che, in attesa dell'attuazione in sede regionale dell'art. 03 del medesimo decreto legge (e cioè dell'istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente) le province, per l'esercizio delle funzioni di controllo per la salvaguardia dell'ambiente già di competenza delle USL, si avvalgano dei presidi multizonali e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Con la precitata circolare n. 11818 del 20 giugno 1996 codesto Assessorato, in applicazione della predetta previsione del d.l. 496/1993, per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni ambientali ha disposto che, in attesa della normativa regionale di attuazione del d.l. 496/1993 e succ. modif. e integraz., i laboratori provinciali di igiene e profilassi (che avrebbero dovuto far parte dei presidi multizonali di prevenzione) e le strutture delle unità sanitarie locali che svolgono attività in materia ambientale continuino a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


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