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OGGETTO: L.R. 18/87 - Collegamenti isole minori. Piano operativo e di riparto cont ributi. Eliminazione obbligo parere commissioni legislative per procedure di spesa ex art. 23. L.R. 6/97. Quesito.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
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               1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se il "piano di riparto dei collegamenti marittimi" ex legge regionale n. 18/87, predisposto annualmente da codesto Assessorato, ricada nelle previsioni dell'art. 23, comma 1°, L.R. 7/3/97, n. 6 nella parte in cui ha eliminato l'obbligo di acquisizione del preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa o se invece lo stesso debba intendersi come fissazione di criteri generali di riparto della spesa nel settore dei collegamenti marittimi non rientrando così nella suddetta previsione legislativa.
               Ad avviso di codesta Amministrazione si dovrebbe propendere per la prima soluzione.
               
               2. La legge regionale 13 maggio 1987, n. 18 al capo II "Norme sui collegamenti marittimi" prevede il preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per l'approvazione, con decreto assessoriale, del piano operativo dei servizi e del piano di riparto dei contributi (art. 13, cfr. anche art. 12 L.R. 7 maggio 1976, n. 71).
               Si tratta di piani che, nella prassi -come risulta dagli atti trasmessi per le vie brevi- sono accorpati nel medesimo documento redatto al fine di stabilire la misura del contributo da erogare a ciascuna delle aziende che abbiano attrezzatura tecnico- organizzativa atta a garantire la continuità di servizi di collegamenti marittimi con le isole minori nonchè i mezzi riconosciuti idonei alle esigenze del traffico ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/87 (e fino ad un massimo del " 50 per cento del costo riconosciuto ammissibile per il complesso delle linee" -art. 12, comma V). Successivamente le relative somme sono accreditate al presidente della provincia competente per territorio, il quale provvederà alla "erogazione dei contributi sulla base della documentazione atta a comprovare che siano interamente adempiuti gli obblighi stabiliti..." (art. 13, comma 2).
               La sopravvenuta legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, all'art. 23, ha abrogato "le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione del parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa", mantenendo invece immutate le disposizioni che prevedono il suddetto parere "in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale...".
               Per stabilire quindi se la norma di cui all'art. 13 (L.R. 18/87) rientri tra quelle abrogate occorre accertare che i piani, operativo e di riparto di contributi, facciano parte del procedimento amministrativo concernente i programmi di spesa.
               Questo procedimento consta di quattro stadi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
               Condizione necessaria per il primo stadio sono la legge sostanziale idonea a legittimare lo stanziamento in bilancio (che nella fattispecie è la L.R. 18/87) e l'iscrizione di questo in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa (capitolo 48825).
               Occorre richiamare, per la fattispecie di cui si tratta, l'art. 3, comma 2, della L.R. 25 maggio 1990, n. 7 secondo il quale per le finalità di cui all'art. 11 della L.R.18/87 (concessione di contributi per i collegamenti marittimi con le isole minori) la spesa deve essere determinata in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 28 luglio 1977, n. 47. Quest'ultimo prevede che "gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce".
               Ciò premesso l'impegno è l'atto unilaterale dell'Amministrazione di accantonamento e destinazione di una parte o di tutto lo stanziamento di un capitolo di bilancio per l'erogazione di una determinata spesa. Ai sensi dell'art. 11, L.R. 47/77 come modificato dall'art. 18, L.R. 6/97, "formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le ..... somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso".
               La fase successiva è la liquidazione: si tratta di un complesso di atti interni di approntamento documentale e di scritturazione con il quale viene individuata la persona del creditore e viene stabilito l'importo esatto delle somme da pagare in base alla documentazione atta a dimostrare il diritto del creditore e il corrispondente dovere dell'Amministrazione di pagare.
               Quanto detto è sufficiente per ritenere che il programma operativo e il piano di riparto, così come redatti da codesta Amministrazione, rappresentano gli atti finali dei primi due stadi (impegno e liquidazione) del procedimento amministrativo (inteso in senso lato) diretto a concludersi con l'erogazione di contributi.
               Si procederà poi all'ordinazione, che nella fattispecie è indiretta dato che le somme sono accreditate al presidente della provincia regionale competente per territorio che provvederà poi all'erogazione dei contributi.
               Sulla base delle superiori considerazioni, poichè il piano operativo e di riparto rientrano nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa", si può ritenere che la previsione di cui all'art. 23 L.R. 6/97 si estende all'art. 13 della L.R. 18/87 e che pertanto in ordine ai piani de quibus non sia più necessario il parere della Commissione Legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
               

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