Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                      /86.98.11

OGGETTO: L.R. 18/87. Collegamenti isole minori - Contributi regionali - Requisiti richiesti - Concorrenza della voce "noleggio del mezzo" alla determinazione di costi di gestione.

   
   
   
              ASSESSORATO REGIONALE DEL
               TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
               E DEI TRASPORTI
                           P A L E R M O

               1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se, al fine della concessione dei contributi di cui all'art. 11 della L.r. 18/87, la voce di spesa "noleggio del mezzo" da utilizzare per l'espletamento di un servizio o in sostituzione di un altro mezzo titolare possa o meno riconoscersi fra quelle che strutturalmente concorrono alla determinazione dei costi di gestione che costituiscono una parte del conto economico.
   
               2. In ordine al quesito suesposto si rendono preventivamente necessarie alcune considerazioni sul contratto di noleggio di nave.
               Ai sensi dell'art. 384 del codice della navigazione si tratta del "contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, (c.d. noleggio a viaggio) ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, (c.d. noleggio a tempo), i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi".
                   Come risulta dal tenore letterale dell'articolo il noleggiante mantiene la qualifica di armatore, nonchè il possesso della nave. Tra gli obblighi a suo carico vi è quello di mettere, prima della partenza, "la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio", di "armarla ed equipaggiarla convenientemente" e di "provvederla dei prescritti documenti" (art. 386, cod. nav.).
               Il noleggiante-armatore si assume quindi l'obbligo di fare viaggiare la nave con il personale (comandante ed equipaggio) da lui dipendente (in quanto a lui vincolato da un contratto di arruolamento) che viene però posto a disposizione del noleggiatore per quanto riguarda l'impiego della nave. Da ciò consegue che la navigazione avviene in nome del noleggiante ma per conto del noleggiatore (Cass. I, 1/2/62, n. 186).
               Il noleggiatore assume la qualità di creditore della prestazione dovutagli dall'armatore, ha il dovere di cooperare con il debitore dando istruzioni al comandante e all'equipaggio, e ha la facoltà di imbarcare a proprio rischio un suo incaricato con mansioni direttive e di sorveglianza o personale di bassa forza o rinforzo a sue spese.
               L'obbligazione principale a suo carico è il pagamento del corrispettivo, cioè il nolo nella misura determinata, nonchè l'obbligo di riconsegna della nave, alla scadenza del contratto, libera da merci o persone.
               La ripartizione delle spese tra noleggiante e noleggiatore è fatta a seconda della loro attinenza rispettivamente all'esercizio o all'impiego della nave.
               Sono pertanto a carico del noleggiante tutte le spese che la pratica indica come "costo nave" e cioè quello inerente all'equipaggio (paghe, vitto, ecc....) ed alle provviste di bordo; quelle per mantenere in piena efficienza lo scafo e l'apparato motore e quello relativo alla fornitura di attrezzi, paranchi, ... (cfr. Eugenio Spasiano, encicl. del diritto, vol. XXVIII, voce "Noleggio di nave").
                   Sono a carico del noleggiatore le spese occorrenti per l'impiego della nave, in particolare "la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo" nonchè le "spese di ancoraggio, di canale e simili" (art. 387, cod. nav.); cfr. Eugenio Spasiani, Encicl. Diritto citata).
               In base alle considerazioni suesposte si può ritenere che al fine della concessione dei contributi di cui alla L.r. 13.5.1987, n. 18, le aziende che abbiano i requisiti di cui all'art. 11 delle stesse, possono ricomprendere tra le voci di spesa che concorrono alla determinazione dei costi di gestione (che costituiscono una parte del conto economico) la voce "noleggio del mezzo", ma in tal caso non dovranno figurare le voci corrispondenti alle spese che rimangono a carico del noleggiante.
               E' appena il caso di osservare infine che il contratto di noleggio è un contratto tipico ai sensi delle disposizioni del codice della navigazione, ma che in virtù dell'autonomia contrattuale riconosciuta dall'art. 1322 codice civile non è escluso che le parti possono prevedere un diverso regolamento (ad es. una diversa ripartizione delle spese).
               In tal caso occorrerà valutare se effettivamente siano riscontrabili gli estremi del contratto di noleggio di nave o se, viceversa, sia configurabile un diverso contratto (locazione, trasporto, ecc.).
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane