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Gruppo III                      /90.11.98

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di Xxxxxx - Alienazione fondi rustici.

   
   
   
   
   Assessorato regionale dell'Industria
                     P A L E R M O

   
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dal Consorzio A.S.I. di XXXXX e concernente l'oggetto.
               In particolare, premesso che con finanziamenti della CASMEZ prima, e dell'AGENSUD poi, il Consorzio di XXXXXX ha realizzato dei rustici artigianali e industriali; che gli immobili di cui è questione risultano accatastati in favore del Consorzio unitamente alle aree acquisite nell'ambito delle procedure espropriative; che le opere sono state parzialmente completate con finanziamenti della Regione ed altri finanziamenti regionali sono in corso di ottenimento per il completamento anche delle opere esterne; si chiede di conoscere "la piena titolarietà dei beni" tenuto conto della nota dell'Assessorato bilancio e finanze del 14 ottobre 1989, in cui si sostiene che il Consorzio interessato non può patrimonializzare le opere in questione, in quanto finanziate con apertura di credito e, pertanto, sarebbe indispensabile un atto traslativo della proprietà da parte della Regione all'Ente stesso.
           
   2.          La legge regionale n.1 del 4 gennaio 1984 (art.1) dispone che nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali la Regione Siciliana svolge la propria attività di intervento attraverso i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, operando, in tal modo, un completo decentramento amministrativo a favore dei Consorzi. Scopo di questi ultimi (art.3) è quello di favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate, e per il raggiungimento di tale scopo i Consorzi provvedono, tra l'altro, (art. citato - comma 2° lett. e) a "progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese...". L'art.4 - lett. e - della legge citata, poi, indica tra i mezzi finanziari del Consorzio i "proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici".
               Dal complesso delle norme citate non sembra possa dubitarsi che nell'ambito delle aree di sviluppo industriale i Consorzi sono i soli Enti destinatari di ogni potere dispositivo in ordine ai terreni e alle opere realizzate ivi compresi i rustici sia artigianali che industriali la cui vendita e/o locazione finanziaria, per espressa disposizione di legge contribuisce a costituire i mezzi finanziari del Consorzio, a nulla rilevando, in via generale, quale sia l'ente finanziatore.
               Nonostante quanto fino ad ora esposto, nella particolare fattispecie in esame, è necessario tener conto della disposizione contenuta nell'art.139 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n.218) che non sembra aver subito modifiche da atti normativi successivamente emanati e in virtù del quale "tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo,.... alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione".
               Ritiene, pertanto, lo scrivente che affinchè il Consorzio A.S.I. interessato possa avere la piena titolarità e disponibilità dei beni nonchè dei proventi finanziari derivanti dalla locazione e/o vendita degli stessi, occorre che la Regione con proprio atto trasferisca tali beni ai consorzi secondo quanto disposto dalla normativa citata.
   

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