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OGGETTO: Prorogatio degli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

   
                  ASSESSORATO REGIONALE    ENTI LOCALI
                                                                           P A L E R M O
   
   
               1. L'art.16 primo comma del R. d. 5 febbraio 1891 n.99 (regolamento di esecuzione della legge 17 luglio 1890 n.6972 sulle I.P.A.B.) prevede che gli amministratori delle istituzioni in oggetto "nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio".
               Dispone per contro l'art.3 del D.L. 16 marzo 1994 n.293, applicabile in Sicilia con le modifiche introdotte dalla l.r. 28 marzo 1995 n.22, che "gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine" di durata per ciascuno di essi previsto, "sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo".
               A fronte di tali norme in apparente conflitto fra loro, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se la prima - che prevede una prorogatio illimitata degli organi de quibus - debba ritenersi travolta dalla seconda.
               Al riguardo la richiesta di avviso propende per la tesi negativa, invocando all'uopo la "specialità" dell'art.16 del R.d. n.99/1891 rispetto al D.L. n.293/1994.
       
       
               2. La Corte costituzionale, con la sentenza 4 maggio 1992 n.208 - intervenuta sul tema in questione allorchè non esisteva al riguardo alcuna disciplina generale, ma solo singole disposizioni relative a settori specifici quali gli enti locali territoriali, le I.P.A.B. e gli organi a rilevanza costituzionale - ha in sostanza escluso che da queste ultime o dall'ordinamento giuridico nel suo complesso potesse desumersi la regola, allora generalmente adottata nella prassi amministrativa e condivisa dalla giurisprudenza, della "prorogatio a tempo indeterminato"; ed ha anzi affermato che la predetta regola, se indebitamente estesa, violerebbe "il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonchè quelli dell'imparzialità e del buon andamento", appalesandosi pertanto in contrasto con l'art.97 della Costituzione.
               La Corte costituzionale, in ultima analisi, con la riferita sentenza, pur prendendo atto dell'esistenza nel nostro ordinamento delle singole disposizioni di cui si è detto, da un lato ha in qualche caso dimostrato che esse non danno adito ad una prorogatio effettivamente sine die (come ad esempio per gli enti locali territoriali) e dall'altro le ha tutte confinate - ritenendole tassative - nei relativi ambiti di appartenenza.
               Caduta così la possibilità di ricorrere in via generale all'istituto della proroga (per di più a tempo indeterminato) degli organi amministrativi scaduti, la relativa lacuna è stata colmata dal legislatore con il D.L. n.293/1994, il quale ha introdotto una disciplina generale - come si è detto fino a quel momento mancante - della prorogatio, limitando quest'ultima a quarantacinque giorni dal termine di naturale scadenza degli organi interessati ed escludendo da tale disciplina generale - per espresso disposto del secondo e terzo comma dell'art.1 (quanto a ciò in armonia con la ricordata sentenza della Corte costituzionale) gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, gli organi a rilevanza costituzionale e quelli i cui componenti sono nominati dal parlamento.
   
               3. Il problema dei rapporti tra il D.L. n.293/1994, e in particolare, per quanto riguarda la Sicilia, tra la l.r. n.22/1995 e l'art.16 primo comma del R.d. n.99/1891 - oggetto del presente parere - ha dato luogo ad opinioni contrastanti in dottrina: essendosi da taluni ritenuto che l'ultima norma citata prevalga sulla prima (cfr. in tal senso: Paolo Costantin e Danilo Corrà, "Proroga degli organi amministrativi - La nuova disciplina e la sua applicabilità alle IPAB"; Nuova Rassegna, n.11-12 del 1995, pag.1211, Noccioli, Firenze) e da altri che ciò non trovi alcun fondamento nella legislazione positiva (cfr. A. Ciralli, commento redazionale all'articolo richiamato, loco cit.).
               La giurisprudenza invece - e precisamente il T.A.R. Veneto (sent. 2 luglio 1996 n.1246) - si è espressa nel senso che sia "applicabile anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la normativa in tema di disciplina della prorogatio degli organi amministrativi contenuta nel D.L. 16 maggio 1994 n.293, convertito dalla L. 15 luglio 1994 n.444"; tesi quest'ultima che l'Ufficio ritiene di poter condividere per i motivi qui sotto evidenziati.
               Va in primo luogo rilevato che il D.L. appena citato, nel delimitare espressamente, all'art.1, il proprio ambito di applicazione, escludendone gli organi ivi tassativamente elencati, sembra risolvere implicitamente il problema del carattere di specialità da riconoscere ad altre disposizioni legislative eventualmente concorrenti alla disciplina dell'istituto della prorogatio; carattere che - a tutto concedere - sembra in particolare da ammettere solo per eventuali norme disciplinanti gli organi menzionati dal secondo e terzo comma dell'art.1 dello stesso D.L., e dunque non per gli organi delle I.P.A.B. che, non figurando fra quelli testualmente eccettuati, rientrano evidentemente nella nuova disciplina generale della prorogatio.
               Indipendentemente poi dall'argomento ermeneutico testè svolto, non va sottaciuto che, anche sotto il profilo della gerarchia delle fonti normative, non potrebbe giungersi ad affermare la specialità, e quindi la sopravvivenza dell'art.16 del R.d. n.99/1891, trattandosi di norma regolamentare (cfr. in tal senso anche la sentenza della Corte costituzionale n.208/1992) che per ciò stesso non può prevalere su una norma statale di rango superiore quale l'art.3 del D.L. n.293/1994.
               Si è pertanto dell'avviso che non sia possibile considerare - come suggerito nella richiesta di parere - l'art.16 del R.D. n.99/1891 lex specialis nei confronti dell'art.3 del D.L. n.293/1994, e per conseguenza, della l.r. n.22/1995 in parte qua.
               Vertendosi comunque su un problema non circoscritto alla realtà regionale - nell'ambito della quale la norma statale in discussione è stata come si è detto introdotta con la l.r. n.22/1995 - ed essendo pertanto necessaria una uniforme soluzione sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di acquisire al riguardo l'orientamento dei competenti organi statali.

   

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