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Gruppo II                        /100.98.11

OGGETTO: Aspettativa sindacale non retribuita. Art.4 D.P.C.M. 770/94 e art.8 c. 3 del C.C.N. quadro su modalità prerogative sindacali.

   
   
   
                                   Direzione regionale del personale e
                                   dei servizi  generali
                                                             S E D E

e, p.c.                Direzione regionale dei servizi di quiescenza,
                                   previdenza ed assistenza  per il personale
                                                             S E D E

   
               1.- Con la suindicata nota codesta Direzione regionale, a seguito dell'istanza di una sigla sindacale, presentata con la procedura d'urgenza di cui all'art. 8, c. 3 del C.C.N. suindicato, per la concessione di aspettativa sindacale non retribuita ad un proprio funzionario direttivo, chiede di conoscere se tale istituto sia applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e, in caso affermativo, quali modalità debbano seguirsi per la gestione della contribuzione previdenziale relativa ai periodi trascorsi nella detta posizione di aspettativa non retribuita.
   
               2.- Com'è noto in campo nazionale la materia delle aspettative e dei permessi sindacali ha formato oggetto di radicale revisione.
               Al riguardo codesta Amministrazione nella circolare del 28 maggio 1996, anche se con specifico riferimento ai soli permessi, ha rilevato che in virtù del rinvio dinamico operato dalla legislazione regionale alla normativa statale "l'eventuale modifica della disciplina relativa alle modalità di fruzione è immediatamente produttiva di effetti nell'ordinamento regionale".
               Nello stesso senso si è espresso il TAR Palermo Sez. I che anzi, nella sent. 1958 del 16 novembre 1996, ha altresì evidenziato come la disciplina posta in materia di prerogative sindacali dal D.P.C.M. 770/94, trovando originaria legittimazione nell'art. 2 della l. 421/92, i cui principi costituiscono limite per la potestà legislativa regionale, trovi applicazione finchè la Regione non regolamenti nuovamente la materia in coerenza a tali principi, senza che a tal fine rilevi la questione dell'applicabilità o meno in Sicilia del D.L.vo 29 del 1993.
               Si ritiene quindi applicabile ai dipendenti regionali l'istituto dell'aspettativa sindacale non retribuita che il citato D.P.C.M. 770 del 1994 ha mutuato dall'ordinamento del lavoro privato, stabilendo all'art. 4 che nell'ambito del pubblico impiego si possa fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori). E ciò, oltre che per quanto sopra esposto, anche in considerazione dell'ultimo comma dell'art. 46 della l.r. 41 del 1985, secondo cui "per quanto non previsto.... si applica la normativa nazionale".
               Poichè una clausola di analogo tenore è recata pure dall'art.36 della l.r. 2 del 1962, per quanto attiene alla materia pensionistica, si ritiene che per i periodi di aspettativa sindacale non retribuita potrebbero seguirsi le regole fissate nel D.L.vo 16 settembre 1996, n.564, senza distinzione tra dipendenti assoggettati, quanto a quiescenza, alla normativa statale o a quella regionale sopracitata.
               Oltretutto all'applicazione della normativa in materia di contributi figurativi non sembra nemmeno di ostacolo in linea teorica la condizione della compatibilità con il regime pensionistico regionale fissata dalla norma di rinvio di cui all'art. 36 cit., sulla cui interpretazione si attende comunque che si pronunci la Corte Costituzionale. Tuttavia, per quanto attiene soprattutto all'aspetto contributivo, sembra necessario acquisire l'orientamento della Direzione regionale, che legge per conoscenza, attesa la sua competenza generale in materia pensionistica e previdenziale; e pertanto lo scrivente si riserva di procedere successivamente ad un eventuale approfondimento della problematica.
   


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