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Gruppo    II                      /101.98.11

OGGETTO: L.r. 20 giugno 1997, n.19. [Nomine in organi dell'amministrazione e di enti]

   
   
   
                              Segreteria generale
                                                       S E D E

e, p.c.            Segreteria della Giunta regionale
                                            S E D E
   
   
   1.          Con lettera presidenziale n.878 del 1° aprile s., lo scrivente viene nuovamente consultato in ordine alla portata di alcune disposizioni della l.r. n.19 del 1997 relativa ai criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale ex art.2 l.r. n.22/1995, a seguito della seduta della Giunta di Governo del 5 marzo 1998 nel corso della quale l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha evidenziato le "conseguenze, talvolta paradossali" dell'interpretazione della legge formulata nel precedente parere n.20285/332/97-11 del 29 ottobre 1997.
               In particolare, nella nota dell'Assessorato turismo 12 febbraio 1998, n.5604, si esprimono perplessità: sull'interpretazione dell'art.6, volta a limitare il richiamo dell'art.9 l.r. n.15/1993 "ai soli criteri di individuazione"; sulla causa di incompatibilità di cui all'art.5, lett.a), l.r. 19/1997 (che non ha formato oggetto della precedente consultazione) e, più in generale, sulla portata del divieto di cumulo degli incarichi, posto dal comma 6 del citato art.5, di cui si suggerisce un'interpretazione restrittiva con riferimento ai soli incarichi reciprocamente incompatibili.
               La tematica del rapporto tra art.6 l.r. 19/1997 ed art.9 l.r. n.15/1993 viene ripresa nella nota dell'Assessorato regionale bilancio e finanze 6 aprile 1998, n.17926, inoltrata da codesta Segreteria generale con fonogramma n.938 del 7 aprile successivo. In tale nota, considerato "che il tenore letterale dell'art.6 è nel senso di un rinvio recettizio dell'intero art.9 l.r. n.15/93 senza escludere il secondo comma dell'articolo medesimo, e avuto altresì riguardo alla relaziompagnamento del disegno di legge...., nella quale viene manifestata la volontà di mantenere inalterata per i revisori dei conti ed i collegi sindacali la disciplina prevista dal più volte citato art.9", si esprime l'avviso "che non sussistono motivi di incompatibilità fra (le due) norme bensì rapporti fra norma speciale e norma generale".
   
   2.          E' incontroversa la varietà del contenuto dell'art.9 l.r. n.15/1993, che, al comma 1, si occupa dei requisiti per la nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza regionale, mentre al comma 2 e segg. disciplina il cumulo di incarichi. La divergenza interpretativa dianzi sintetizzata riguarda la portata del richiamo, che l'Ufficio, nel precedente parere, ha ritenuto limitato al comma 1, mentre i predetti Assessorati regionali lo considerano omnicomprensivo.
               Indubbiamente il riferimento dell'art.6 l.r. 19/1997 all'articolo 9 l.r. 15/1993, senza distinzione di commi, fa sorgere non facili problemi interpretativi. Tuttavia l'interpretazione restrittiva dell'art.6 l.r. 19/97 cit., ad una prima lettura, appare suffragata da un non trascurabile elemento testuale: il predicato verbale "sono scelti secondo  i criteri", infatti sembra più consono al criterio di selezione, cioè al requisito, di cui al comma 1 del più volte citato art.9, che non anche al limite al cumulo degli incarichi fissato al comma 2 dello stesso articolo.
               Si ricorda comunque che il criterio di prevalenza fra più interpretazioni possibili è quello della maggiore conformità alla Costituzione; in particolare, per quanto concerne la fattispecie al principio del buon andamento e dell'imparzialità sancito dall'art.97, co. 1, il cui rispetto, per costante giurisprudenza giurisprudenza, implica una verifica della ragionevolezza della disposizione. Ora, sotto questo profilo, non si vede per quale ragione dovrebbe essere esclusa dalle nuove disposizioni sul cumulo degli incarichi recate dall'art.5 l.r. 19/97 proprio la categoria dei revisori contabili, con riguardo alla quale si è verificato il primo intervento del legislatore regionale limitativo degli incarichi conferibili ad uno stesso soggetto (quello appunto di cui all'art.9 l.r.15/1993 cit.).
               Nè la prospettata sottrazione della predetta categoria al divieto di cumulo inasprito con l'art.5, co.6, l.r. 19/1997 trova conferma nella relazione al d.d.l. 252, dal quale è scaturita la predetta legge: a parte, infatti, il valore relativo, ai fini ermeneutici, dei lavori preparatori, il documento in parola, se da un lato mette in luce l'obiettivo di lasciare "inalterata per i revisori dei conti ed i collegi sindacali, la disciplina prevista dall'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15", dall'altro, nel fare riferimento all'iscrizione dei nominandi..... in un albo nazionale a cui è dato accedere mediante una selezione basata su criteri stabiliti dalla legge nazionale", e cioè il d. l.vo 27 gennaio 1992, n.88, di attuazione della direttiva n.84/253/CE, lascia intendere che la previgente disciplina da tenere ferma (in obbedienza all'ordinamento comunitario) sia proprio quella concernente i requisiti per il conferimento degli incarichi relativi al controllo di legge dei documenti contabili; mentre nessun cenno vi viene fatto al cumulo degli incarichi.
               Passando alle altre questioni sollevate nella nota dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti n.5604/Gab. del 12 febbraio 1998, non si riscontra, in primo luogo, alcuna contraddittorietà tra l'art.5, co.1, lett.a), che include tra le cause di incompatibilità le cariche di membro del Parlamento nazionale ed auropeo, della Giunta e dell'A.R.S., e l'art. 3, co. 2, che equipara le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale etc. all'esperienza dirigenziale di cui alla lett. b) del comma 1 dello stesso artico-lo: mentre, infatti, la contestualità degli incarichi de quibus con le predette cariche può dar luogo, secondo la valutazione del legislatore a conflitti d'interesse, nulla toglie che il bagaglio di esperienza acquisito in pregressi esercizi dell'attività parlamentare possa integrare, sempre secondo la valutazione del legislatore, i requisiti per l'accesso ai medesimi incarichi.
               Non sembra condivisibile, poi, l'interpretazione restrittiva dell'art.5, co.6, l.r.19/1997 suggerita nell'ultima parte della nota assessoriale sopra citata. Ridurre il divieto di cumulo con riguardo ai soli casi di incompatibilità per conflitto d'interesse innominato significherebbe intanto vanificarne la portata, dal momento che ad impedire la coesistenza di incarichi incompatibili provvedono già i commi 3 e 4 dello stesso art. 5, secondo che si tratti di causa di incompatibilità ab initio (corrispondente all'ineleggibilità alle cariche elettive) o sopravvenuta. Ma, a prescindere da tale considerazione, il comma 6 è formulato in termini tali -gli "incarichi di cui alla presente legge"- da non lasciare spazio per alcuna distinzione.
               In conclusione, la via da seguire per superare le lamentate difficoltà di costituzione degli organi di competenza regionale nel vigore della legge generale sulle nomine non sembra quella interpretativa, la quale non può ovviamente allontanarsi dai consolidati canoni che presiedono all'esegesi delle fonti del diritto, ma quella di un intervento del legislatore regionale, volto, secondo i casi, ad interpretare autenticamente oppure a rivedere questa o quella disposizione di più difficile applicazione.
   

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