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OGGETTO: Inquadramento nei ruoli nominativi del servizio sanitario regionale di farmacisti provenienti da altre amministrazioni.

   
   
   ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                   P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue:
   a) - la tabella 2 allegata al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, come integrata dalla "sentenza additiva" della Corte costituzionale 26 marzo 1991 n. 123, prevede fra l'altro l'inquadramento - nei ruoli del S.S.N. - dei farmacisti collaboratori degli enti ospedalieri in servizio alla data del 20 dicembre 1979 (data di emanazione dello stesso D.P.R. n. 761/1979), nella posizione funzionale di farmacisti coadiutori (cfr. C.G.A. sent. 24 marzo 1993 n. 143);
   b) - in Sicilia, essendo la riforma del servizio sanitario nazionale divenuta operante solo il 1° gennaio 1983, "fino ad allora non si prevedeva nelle piante organiche degli enti ospedalieri la figura del farmacista coadiutore", per cui i soggetti in questione - fino a quella data - figuravano nei ruoli dei predetti enti nella qualifica di farmacista collaboratore.
               Ciò premesso viene sostanzialmente chiesto se la posizione funzionale di farmacista coadiutore spetti in Sicilia anche ai farmacisti collaboratori "immessi in ruolo dopo il 20.12.79 e prima dell'1.1.83", data di entrata in funzione delle U.S.L. nella Regione siciliana.
               Codesto Assessorato rappresenta di aver assunto al riguardo un orientamento negativo (vale a dire di non applicazione della ricordata sentenza della Corte costituzionale) sulla scorta di una nota in tal senso del Ministero della funzione pubblica, nonchè alla luce dell'art. 22 comma 34 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (reiterato, per il triennio 1996-1998, dall'art. 1, comma 45, della legge 28 dicembre 1995 n. 549), che vieta alle pubbliche amministrazioni l'assunzione di provvedimenti per l'estensione di "decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego".
               Si legge altresì nella richiesta di avviso che tale condotta dell'Assessorato regionale competente ha determinato "un contenzioso che ha visto sempre l'Amministrazione soccombente" e che sull'argomento si è anche pronunciato il C.G.A. (con la menzionata decisione n. 143/1993), favorevole all'applicazione alla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 123/1991.
   
               2. Va preliminarmente precisato che la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 123/1991 non implica di per sè la relativa applicabilità alla fattispecie, atteso che il requisito, ivi ritenuto necessario per l'inquadramento degli interessati nella qualifica di farmacista coadiutore, è quello dell'essere in servizio presso l'ente di provenienza al 20 dicembre 1979 con la qualifica di farmacista collaboratore; requisito ovviamente non posseduto dai soggetti assunti dopo tale data, sui quali verte in particolare il quesito in esame. Il che giustificherebbe astrattamente l'atteggiamento negativo tenuto dall'Amministrazione.
               Se non che - come riferisce codesto Assessorato nella richiesta di avviso - il C.G.A., con la sentenza n. 143/1993, ha in sostanza fornito una propria interpretazione (favorevole agli interessati) della pronuncia della Corte costituzionale più volte citata, estendendone gli effetti anche ai farmacisti collaboratori degli enti ospedalieri siciliani assunti tra il 20 dicembre 1979 e l'1 gennaio 1983.
               In tal senso, infatti, viene affermato dal C.G.A. che il richiamo contenuto nella sentenza della Corte costituzionale "alla data del 20 dicembre 1979 ha soltanto valenza chiarificatrice e non portata riduttiva"; precisandosi che ciò che conta è che l'assunzione sia avvenuta da parte dell'ente ospedaliero e non delle U.S.L. - non ancora istituite nel periodo che qui interessa - e che "la qualifica di farmacista collaboratore del personale proveniente dagli enti ospedalieri è equiparata, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli regionali, alla posizione di farmacista coadiutore" (C.G.A. sent. n. 143/1993, cit.).
               Poichè, a quanto riferisce codesto Assessorato, l'orientamento giurisprudenziale appena riferito risulta essersi consolidato con conseguente danno dell'Amministrazione, il problema in discussione si riduce all'ammissibilità o meno dell'estensione del predetto giudicato a tutti gli interessati indiscriminatamente.
               Questo problema va risolto alla stregua dei commi 45 e 46 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 - già citati in narrativa - che da un lato vietano l'estensione "di decisioni giurisdizionali o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego " (comma 45) e dall'altro fanno eccezione per "i pubblici impiegati ch siano ricorrenti o resistenti in grado di appello" qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso favorevolmente questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio.
               A fronte di tali chiare previsioni, infatti, non sembra dubbio che l'estensione in parola non possa essere fatta se non nei casi ivi contemplati.


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