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Gruppo IV                      /103.98.11

OGGETTO: L.R. n.21/1985 - Art.33 - Aggiornamento prezzi. Quesito.

   
   
                          Assessorato regionale beni culturali
                               e ambientali e pubblica istruzione
                                           P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'art.33 della l.r. n.21 del 1985 e in particolare se l'espressione "spesa inizialmente prevista" debba intendersi come spesa relativa esclusivamente alla esecuzione dei soli lavori a base d'appalto, oppure alla realizzazione dell'intera opera e cioè all'importo complessivo del finanziamento.
               Riferisce codesto Assessorato che alcune Amministrazioni interpretano l'articolo suindicato nel senso che i limiti di spesa inizialmente previsti vadano riferiti all'intero importo dell'opera, con possibilità di aumentare l'importo a base d'appalto e di ridurre o modificare le voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione.
               Tale interpretazione suscita tuttavia qualche perplessità dato che il direttore dei lavori, in sede di aggiornamento dei prezzi, potrebbe stravolgere il parere tecnico inizialmente espresso sul progetto dell'Organo competente. Sicchè le perizie di variante per aggiornamento prezzi non dovrebbero modificare l'intero quadro economico.
   
   2.          L'interpretazione della norma in oggetto indicata che sembra preferibile è la prima tra quelle proposte nella nota che si riscontra. Militano a favore della suesposta interpretazione innanzitutto considerazioni di ordine testuale: già invero la stessa rubrica oltre che l'articolato hanno riguardo all'aggiornamento dei "prezzi" di progetto, che deve essere effettuato, appunto, sulla base del "prezziario" regionale vigente che, come è noto, riguarda le "ususali categorie di lavoro impiegate nelle opere pubbliche".
               Invero la norma regionale autorizza il direttore dei lavori ad aggiornare autonomamente i prezzi del progetto e non l'intero quadro economico ed a redigere una perizia di variante in riduzione delle opere progettate possibilmente ("per tutte quelle opere che lo consentono") con la realizzazione di un lotto funzionale; autorizza conseguenzialmente l'affidamento del lotto funzionale ai prezzi aggiornati nonchè, ove il finanziamento venga adeguato, l'affidamento al medesimo aggiudicatario dei lavori restanti per il completamento di quanto previsto in progetto.
               Le superiori osservazioni trovano conforto nella analoga disposizione di legge statale (art.8 l. 10/12/1981, n.741) la quale prevede che l'aggiornamento venga effettuato "applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti..." nonchè nella ratio sottesa alle norme suindicate che è quella di garantire attraverso lo strumento dell'aggiornamento dei prezzi che il corrispettivo calcolato nel progetto corrisponda alle condizioni economiche del mercato.

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