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Gruppo     IV                    /104.98.11

OGGETTO: L. 122/89 - Programmi comunali parcheggi in variante agli strumenti urbanistici.

   
   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
                                        COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde, nel premettere che la Conferenza Stato-Regioni ha di recente indicato un nuovo percorso attuativo della legge in oggetto indicata e che allo stato si è in presenza di programmi comunali parcheggi approvati circa 10 anni fa, con procedure di dubbia validità, e che in molti casi, per espressa dichiarazione degli stessi comuni, contengono previsioni non più attuali, si rappresenta che è intendimento di codesta Amministrazione dare disposizioni ai comuni di riadottare con le procedure di cui all'art. 1 della l.r. 22/87 i Piani Urbani Parcheggi (quelli adottati in precedenza non sembrerebbero più vigenti o prossimi alla scadenza) e contestualmente di approvare i Programmi Urbani Parcheggi da redigersi ai sensi dell'art. 3 della legge 122 del 1989. Questi ultimi, che devono essere trasmessi a codesto Assessorato per la relativa approvazione, costituiscono la base per la redazione del programma regionale di finanziamento da inoltrare al Ministero del bilancio entro il 30/6/1999.
               Sulla praticabilità della cennata procedura vien chiesto l'avviso dello scrivente. Si chiede altresì se l'adozione del Piano Urbano Parcheggi anche da parte di Comuni sprovvisti di strumento urbanistico efficace (si pensi al Comune di XXXXXX che in atto ha solo adottato il nuovo PRG) consenta l'imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree su cui insisteranno i parcheggi.
   
               2. Lo scrivente condivide pienamente i contenuti delle "direttive" che codesta Amministrazione intende rivolgere ai comuni per una corretta applicazione della legge n. 122 del 1989, appalesandosi le stesse opportune in considerazione del tempo trascorso dall'approvazione sia dei piani che dei programmi urbani dei parcheggi e legittime in quanto tengono conto della necessaria propedeuticità del piano urbano parcheggi previsto dalla l.r. n. 22 del 1987 rispetto al programma di cui alla legge n. 122 del 1989.      
               Giova ricordare che il piano non va più sottoposto al controllo di legittimità del CORECO ex art. 1, comma 6, l.r. 22/87 per effetto della nuova disciplina sui controlli di legittimità delle deliberazioni dei consigli comunali introdotta dall'art. 4 della l.r. n. 23 del 1997.
   Va infine osservato che l'adozione del Piano Urbano parcheggi presuppone (art. 1, commi 4 e 5, l.r. n.22/87) "uno strumento urbanistico vigente" (piano regolatore generale o programma di pubblicazione). Nel caso del comune di XXXXX, cui si ha riguardo in particolare nella nota che si riscontra, vige tutt'ora il P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 110/A del 28 giugno 1962, con le varianti via via introdotte successivamente.
   

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