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Gruppo III                        /105.98.11

OGGETTO: Fermo temporaneo - Concedibilità del beneficio a società di fatto non regolarizzata.

   
   
   
                                   Assessorato regionale cooperazione,
                          commercio, artigianato e pesca
                                                       P A L E R M O

               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede allo scrivente quale comportamento adottare nei confronti di alcune società di fatto irregolari o d'armamento che non hanno provveduto quantomeno sino alla data della medesima nota a regolarizzare la loro ragione sociale in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del C.C., ma che hanno presentato l'istanza di premio ai sensi dell'art.14 della l.r. 26/87. In particolare si chiede di sapere in ordine alle possibili refluenze della L. 662/96 la quale al comma 68 dell'art. 3 prevede che "le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19/02/96 possono essere regolarizzate entro il 30 giugno 1997.......".
   
               2. In ordine a quanto richiesto lo scrivente Ufficio concorda con quanto sostenuto da codesto Assessorato nella nota cui si risponde, ritenendo, infatti, che il premio di cui all'art. 14 della l.r. 26/87 possa essere riconosciuto esclusivamente in favore di quelle società che - nell'anno cui si riferisce la richiesta del premio - oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, risultino anche essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese, così come peraltro richiesto dal C.C.
               Di nessun rilievo, ai fini che qui interessano, appare il riferimento all'art. 68 della legge n. 662/1996, il quale accorda alle società di fatto od irregolari esistenti al 19/2/96 la possibilità di regolarizzarsi sino al 30/6/97 in una delle forme di cui al cap. III e IV, titolo V, libro quinto del C.C., usufruendo di talune agevolazioni indicate ai commi 69 e 74 del medesimo art. 3.
               Pertanto, considerata la rilevanza attribuita dalla legge all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini della certificazione dell'esistenza di una società; rilevanza peraltro riconosciuta anche dal legislatore regionale visto che diverse direttive applicative della l.r. 26/87 includono la menzione del numero del registro delle imprese tra i dati che devono essere riportati nelle domande per la corresponsione del premio, a parere dello scrivente il citato premio di cui all'art. 14 l.r. 26/87 potrà essere riconosciuto solo in favore di quelle società regolarmente iscritte al registro delle imprese.


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